CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 25679/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17497/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 260/2015 depositata il26/01/2015. Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la CommissioneTributaria Regionale della Sicilia, con la sentenza n. 260/25/2015 depositata in data 26 gennaio 2015 e non notificata, confermava la decisione di primo grado in forza della quale era stato accolto il ricorso delle contribuenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le quali avevano presentato reclamo avverso la pubblicazione nell'albo pretorio del verbale di delimitazione del Demanio e conseguente aggiornamento degli atti catastali; 1.1. nello specifico, a seguito di verifica straordinaria effettuata dal consorzio CO.GI., per conto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero delle Finanze, nell'individuazione del confine tra la proprietà privata e l'attigua fascia demaniale marittima, era stata frazionata la p.lla 402 del foglio di mappa 27 all. A. Sez. I del comune di Campobello di Mazara già intestata alle contribuenti e creata una nuova p.lla, la n. 4538 , nella quale era stata inglobata la suindicata particella dellecontribuenti; 1.2. i primi giudici avevano accolto il ricorso ritenendo la propria giurisdizione e nel merito dichiarando che, sulla base delle sentenze emesse dal Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano, e della Corte d'Appello di Palermo, doveva ritenersi la natura privata della particella in questione; 1.3. l a [OSCURATO:PERSONA], nel confermare la decisione del giudice di primo grado, rilevava che sussiste va la giurisdizione del giudice tributario in quanto non si trattava di questioni regolate dal procedimento di delimitazione del demanio marittimo di cui all'art. 32 del Codice della Navigazione trattandosi di una controversia vertente sulla delimitazione ed estensione di terreno adiacente al demanio marittimo, con conseguente competenza del giudice tributario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che era da escludere il litisconsorzio con l'Assessorato territorio e ambiente della Regione Sicilia per la rettifica catastale ed, ancora, che l ’ ufficio non aveva valutato le precedenti decisioni in ordine alla delimitazione del demanio marittimo nella località ove ricadevala particella delle contribuent i; 2. avverso detta sentenza Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi; 3.le contribuenti resistono con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1 c od. proc. civ ., violazione dell’ art. 32 del Codice della Navigazione nonchèdell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992; 1.1. l’ ufficio rileva chela giurisdizione appartiene al giudice ordinario in quanto nel caso in esame si controverte in materia di accertamento della demanialità o meno della particella derivante dal frazionamento ed, a tale proposito , rappresenta che l'istituto della delimitazione ha come scopo quello di individuare la fascia di terreno servente i pubblici servizi del mare; 2. con il secondo motivo si deduc e , ai sensi dell'art. 360, primo comma , n. 3cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 cod.civ., avendo la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto la sussistenza di un giudicato circa la titolarità del diritto dominicale sulla particella in questione, giudicato non opponibile all’Agenzia rimasta estranea al procedimento in cui esso si era formato; 3. con il terzo motivo si denuncia ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.omessa valutazione di un fatto decisivo; 3.1. l’ ufficio, nel formulare tale motivo, osserva che i giudici di appello aveva no ritenuto la proprietà privata delle aree in contestazione fondandosi esclusivamente su un giudicato, confermato in appello, intervenuto tra altri diversi soggetti , assumendo che così avevano testualmente motivato: « considerato che la sentenza emessa dalTribunale di Marsala Sezione distaccata di Castelvetrano in data 24-7-2002, depositata in cancelleria in pari data e recante il n. 8/2002 e la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo- Sezione civile prima in data 22 - 12 - 2006, depositata in cancelleria il 29-1-2007 e recante il n. 66/2007, allegate da entrambe le parti inducono sostanzialmente a ritenere la natura privata del terreno contraddistinto dall'intera originaria particella 2310 del foglio di mappa 33/B sezione II del comune di Campobello di Mazara e la proprietà dello stesso terreno in capo all’ odierno ricorrente; considerato che il frazionamento, ai finicatastali, della particella2310 del foglio di mappa 33 B sezione II del Comune di Campobello di Mazara appare carente del presupposto di fatto costituito dalla natura demaniale marittima delle porzioni del terreno dell'originaria particella 2310; considerato che, sulla base delle superiori ragioni, il frazionamento in questione si rivela illegittimo e, pertanto, deve essere annullato ed il ricorso proposto, dalcanto suo, risulta fondato edi conseguenza, deve essere accolto»; 3.2.assume che i giudici di appello non avevano, tuttavia, chiarito le ragioni per le quali il contenuto di un giudicato intervenuto tra altre parti e riguardante un altro terreno poteva essere posto a fondamento della decisione; 4.con il quarto motivo si denuncia ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 32 cod. nav., dell'art. d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 684, dell'art. 100 cod. p roc . c iv ., richiamato dall’art. 2, d.lgs . n. 546/1992, per non essere stato riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell’Agenziadelle Entrate; 4.1. l’ ufficio rileva che, vertendosi in ipotesi di delimitazione del demanio marittimo, sulla scorta della normativa di cui all’ art. 32 del Cod. Nav., dell’ art. 58 del relativo regolamento e della disposizione di cui all’ art. 3 del d.P.R. n. 684/1997 le relative attribuzioni erano di competenza dall’ amministrazione regionale siciliana; 5.con il quinto ed il sesto motivo , fra loro connessi, si denuncia ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.nonché exart. 360, primo comma, n. 4cod. proc. civ. omessa valutazione di un fatto decisivo con riferimento alla mancata chiamata in causa dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Sicilia ovvero nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio; 6. il ricorso deve essere respinto per le ragioni appresso specificate; 7. con il primo motivo, attinente alla giurisdizione, con riferimento all'articolo 32 del Codice della Navigazione, all'articolo 58 del relativo Regolamento ed all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, l'Agenzia delle Entrate lamenta che, nel caso in esame , non sussisterebbe la giurisdizione tributaria poiché questa sarebbe inscindibilmente legata alla naturatributaria del rapporto e, dunque, al rispetto delle norme concernenti l'attribuzione o la modifica delle rendite catastali ovvero l'intestazione catastale e delle successive volture, ma non sarebbe estensibile all'accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali. Pertanto, ad avviso di parte ricorrente, facendosi questione, nel caso in esame, della demanialità della zona, la giurisdizione sarebbe spettata al giudice ordinario; 7.1. la censura è priva di fondamento. Riguardo all'oggetto della giurisdizione delle commissioni tributarie l'art.2, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che "appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale". L'articolo 19, lett. f), d.lgs. cit. enuncia, tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, proprio "gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2". Con particolare riferimento al citato comma 2 dell'art.2, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno osservato che tale norma non può riferirsi ad ogni controversia che possa avere ad oggetto le materie in essa indicate perché, in questo modo, finirebbero per ricadere nella giurisdizione tributaria molte tipiche azioni di rivendica o di regolamento di confini, che palesemente esulano dalla materia che la normativa in discorso intende disciplinare. Ne consegue che la sua previsione va riferita a quelle controversie che abbiano ad oggetto atti relativi all'intestazione o alle variazioni catastali e che si pongano come presupposto per l'assoggettamento a tributi o per la determinazione dell'entità degli stessi mentre, qualora la contestazione coinvolga in radice la titolarità del dirittodominicale, non può che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., SU, n. 2950 del 16 febbraio 2016). Dunque, appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica dell'esistenza e dell'estensione del diritto di proprietà, nel corso delle quali le risultanze catastali ben possono essere utilizzate a fini probatori, come, ad esempio, le mappe catastali in caso di azione di regolamento di confini. Qualora, invece, si intendano contestare, nei confronti degli organi competenti, le risultanze catastali esistenti ed ottenere la variazione degli atti relativi alle operazioni elencate nell'articolo 2, comma 2, menzionato, anche al fine di adeguarli all'esito di un'azione di rivendica o di regolamento di confini, la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario, in forza della norma de qua e in ragione della diretta incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi (Cass., SU, n. 19524 del 23 luglio 2018). (Ciò perché la disposizione dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché quelle relative alla consistenza, al classamento delle singole unità immobiliari e all'attribuzione della rendita catastale, si applica esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto, quali sono quelle instaurate dai privati possessori che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate dall'amministrazione e necessarie al fine della imposizione di tributi). Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia riguardi l'accertamento, sic et simpliciter, della titolarità del diritto di proprietà invocato dal privato nei confronti della P.A. (Cass., SU, n. 16429 del 26 luglio 2007). Si tratta di orientamento che si pone nel solco di una tradizione giurisprudenziale (Cass., SU, n. 3369 del 14 novembre 1972) poi, consolidatasi (Cass., SU, n. 16429 del 26 luglio 2007; Cass., SU, n. 13691 del 14 giugno 2006), laddove spetta al giudice ordinario, e non al giudice tributario, l'accertamento dei confini tra terreno privato ed aree demaniali o, comunque, di proprietà pubblica, avendo tali domande per oggetto la verifica dell'esistenza ed estensione di un diritto soggettivo dell'attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico (Cass., SU, n. 26906 del 23 dicembre 2016; Cass., SU, n. 25316 del 12 dicembre 2016); 7.2.nella specie, le contribuent i , dopo avere prese ntato inutilmente reclamo amministrativo, chiedendo all'ufficio locale del catasto che sulla cartografia catastale fosse ripristinata la consistenza originaria della particella di loro proprietà, a loro avviso erroneamente frazionata con creazione, in fatto, di una nuova particella, con conseguente alterazione della originaria superficie, hanno dedotto e dimostrato (il fatto non è contestato e risulta pure dalla sentenza gravata) che il loro diritto su l bene de quo era stato affermato con decisione ormai definitiva della Corte di Appello di Palermo n. 66 del 2007, che aveva confermato quella del Tribunale di Marsala - Sezione distaccata di Castelvetrano, n. 8 del 2002. Se ne ricava che il giudice tributario è stato chiamato a verificare la correttezza o meno della nuova cartografia catastale dei luoghi in confronto al separato e presupposto giudicato civile sulla non demanialità dell'area controversa. Avverso il locale ufficio statale del catasto parte contribuenteha contestato, quindi, le sole risultanze catastali esistenti, per ottenere la variazione degli atti relativi e al fine di adeguarli al detto giudicato civile formatosi in confronto delle autorità regionali preposte al demanio marittimo siciliano. Ne discende che la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario, in forza dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 19, lett. f) menzionati e in ragione della diretta incidenza di tali atti sul rapporto censuario e sulla determinazione dei carichi fiscali conseguenti, secondo i parametri già individuati dalle Sezioni unite in via generale (Cass., SU, n. 2950 del 16 febbraio 2016), come, peraltro, già accertato dalla S.C. in fattispecie analoga (Cass., SU, n. 33658 del 28 dicembre 2018; Cass., SU, n. 19524 del 23 luglio 2018); 8. parimenti infondato èil secondo motivo con cui l’ ufficio ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c od . c iv . perché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel ritenere che la sentenza n. 66 del 2007 della Corte di Appello di Palermo fosse passata in giudicato nei propriconfronti, non essendo essa stata parte del relativo giudizio né in primo né in secondo grado; 8.1. la doglianza non coglie nel segno . La mancata presenza dell'Agenzia delle Entrate nel precedente giudizio civile è priva di rilievo, atteso che essa non ha un interesse dominicale in causa. Nel giudizio tributario, invece, non venendo in questione l'accertamento della proprietà del bene, bensì unicamente l'aspetto censuario, ovverosia la materiale rappresentazione catastale del medesimo bene, la quale non può costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale sull'area de qua, l'unica parte pubblica interessata è costituita proprio dall'Agenzia delle Entrate, rispondendo il contenzioso catastale di cui alla normativa sopracitata unicamente ad una nozione d'interesse fiscale inteso come interesse congiunto del fisco e del contribuente alla definizione di un corretto ambito censuario, anche al fine di adeguarlo all'esito delle autonome, separate e diverse azioni di rivendica e/o di regolamento di confini. Nella specie, è evidente, come rilevato, che il giudizio in esame non riguarda l'accertamento della proprietà, il quale è avvenuto in diverso processo, poiché ad essere contestato è stato l'avvenuto posizionamento, ad opera della P.A., della linea di demarcazione fra la proprietà privata delle contribuent i ed il demanio marittimo, finalizzata all'aggiornamento cartografico-censuario, assimilabile ad un nuovo impianto del Catasto. Se ne ricava, da un lato, che il giudizio di accertamento della proprietà non avrebbe mai potuto coinvolgere l'Agenzia delle Entrate, dall'altro, che, una volta passata in giudicato tale decisione, essa è tenuta a prenderne atto, non avendo interesse alcuno a contestarla (vedi Cass., SU, n. 33658 del 28 dicembre 2018); 8.2. peraltro, dalla pur succinta motivazione resa nella sentenza impugnata, emerge che la Commissione Tributaria R egionale ha utilizzato l’accertamento svolto dall’[OSCURATO:PERSONA] non quale giudicato vincolante fra le parti ma quale elemento di prova (tenuto nel debito conto) sulla situazione dominicale delle particelle in questione; 9. il terzo motivo è, all’ evidenza, inammissibile in quanto l’ ufficio nel censurarele argomentazioni dei giudici di merito facendo valere un vizio exart. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., fa riferimento ad un passo della motivazione(sopra testualmente richiamato) non rinvenibile nella sentenza impugnata; 10. infondato è, poi,il quarto motivo con cui parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 32 del Codice della navigazione, dell'articolo 3 del d.P.R. n. 684 del 1977 e dell'articolo 100 c.p.c. in quanto legittimata passiva nel giudizio in questione era non essa Agenzia del Territorio, ma la Regione Sicilia; 10.1. tale deduzione è priva di pregio alcuno atteso il giudizio in esame non riguarda l'accertamento della proprietà, il quale è avvenuto in diverso processo, ma l'avvenuto posizionamento, ad opera della P.A., della linea di demarcazione fra la proprietà privata del contribuente ed il demanio marittimo, finalizzata all'aggiornamento cartografico-censuario, assimilabile ad un nuovo impianto del Catasto. Inoltre, ad essere impugnato è un provvedimento (il rigetto di cui sopra) emesso dall'Ufficio. Se ne ricava che non avrebbe mai potuto essere legittimata passivamente la Regione Sicilia. In particolare, non può essere applicato il disposto dell'articolo 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, il qualeprescrive, ai commi 1 e 3, qui rilevanti, che "Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. 7 Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso". Ciò perché, come rilevato, nel giudizio tributario non viene in riguardo l'accertamento della proprietà del bene, ma solo l'aspetto censuario, ovverosia quella materiale rappresentazione catastale del medesimo bene, la quale non può costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale sul sito interessato; 11. sono, infine, manifestamente infondati il quinto ed il sesto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, con cui si denuncia ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. nonché ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. omessa valutazione di un fatto decisivo con riferimento alla mancata chiamata in causa dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Sicilia ovvero nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio; 11.1. va osservato che la motivazione, in realtà, sussiste, e non è stata in alcun modo omessa una valutazione sul punto apparendo la sentenza corretta nella parte in cui è stato affermato che legittimamente non è stata disposta alcuna chiamata in causa; 11.2. occorredel resto rilevare che nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella del litisconsorzio necessario,di cui all 'art. 102 cod. proc. civ., poiché non detta come quest'ultima, una "norma in bianco", ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso. Sulla base di questi presupposti, un'ipotesi di litisconsorzio tributario, ai sensi del citato art. 14, si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione. La "ratio" della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, perché funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e, al rispetto della loro capacità contributiva. (Sez. U, Sentenza n. 1052 del 18/01/2007, Rv. 595502 -01); 11.3. nel caso in esamenon si ravvisa quella inscindibilità di posizioni fra l’Agenzia e l’Assessorato che avrebbe imposto l’integrazione del contraddittorio. Il rapporto controverso in causa, infatti, non concerneva l’accertamento della proprietà del bene ma solo la regolarità della creazione della particella catastale, effettuata dall’Agenzia e non dall’Assessorato; 12. il ricorso va, dunque, respinto e le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura fissata in dispositivo; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna l’ ufficio alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle resistenti liquidandole nella misura