Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 44148/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90 non sono deducibili in questa sede perché diretti a proporre una lettura alternativa del fatto e degli elementi di prova; considerato inoltre, che i motivi sono meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 5-6 ove si dà atto dell'inconciliabilità logica della tesi alternativa proposta con gli elementi oggettivi e dichiarativi acquisiti); rilevato che anche il secondo motivo, con il quale si censura la eccessività della pena, dell'aumento per la continuazione, il diniego delle attenuanti generiche e la mancata disapplicazione della recidiva, non è deducibile oltre a risultare generico, risolvendosi in una critica del potere discrezionale del giudice, che ha giustificato con congrua motivazione la decisione, valorizzando i tre precedenti specifici, la natura e l'ottima qualità della sostanza ceduta (pag. 7-8); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90 non sono deducibili in questa sede perché diretti a proporre una lettura alternativa del fatto e degli elementi di prova; considerato inoltre, che i motivi sono meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 5-6 ove si dà atto dell'inconciliabilità logica della tesi alternativa proposta con gli elementi oggettivi e dichiarativi acquisiti); rilevato che anche il secondo motivo, con il quale si censura la eccessività della pena, dell'aumento per la continuazione, il diniego delle attenuanti generiche e la mancata disapplicazione della recidiva, non è deducibile oltre a risultare generico, risolvendosi in una critica del potere discrezionale del giudice, che ha giustificato con congrua motivazione la decisione, valorizzando i tre precedenti specifici, la natura e l'ottima qualità della sostanza ceduta (pag. 7-8); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44148/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris