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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 dicembre 2024

Cassazione n. 12888/2026

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–ControMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.- Intimato –Avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 31173 del 2024,depositata il 05/12/2024.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella cameradi consiglio del giorno 28 ottobre 2025.1.

Questa Corte, con ordinanza n. 31173 del 2024, pronunciandosul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministerodell’Economia e delle Finanze avverso il decreto della Corte d’appellodi Potenza n. 625 del 2021, in materia di equa riparazione, in parteNumero registro generale 4307/2025Numero sezionale 2555/2025Numero di raccolta generale 12888/2026Data pubblicazione 06/05/2026motiva (vedi pag. 8 dell’ordinanza) ha affermato: «In conclusione ilricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione, con cassazione inparte qua del decreto della Corte di appello di Potenza impugnato e,poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art.384 comma 2° c.p.c., la causa va decisa nel merito, nel senso che ilMinistero della giustizia deve essere condannato al pagamento, infavore del ricorrente, di un indennizzo pari ad euro 8.000,00 (euro500 x 16) [...]», e nel dispositivo (ibidem, pagg. 8-9) ha statuito: «LaCorte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa ildecreto della Corte di appello di Potenza – sempre nei limiti di cui inmotivazione, confermata per il resto - e decidendo nel merito,condanna il Ministero della giustizia al pagamento in favore delricorrente di un indennizzo pari ad euro 8.000,00, oltre interessi dalladomanda al soddisfo e delle spese processuali del giudizio dinanzi allapredetta Corte, anche quale giudice di rinvio, che vengono liquidate incomplessivi euro 1.270,00 per ciascuna delle due fasi, ed euro1.600,00 per il giudizio di legittimità costituzionale, con rimborsoforfettario per tutti i giudizi delle spese generali e agli accessori dilegge, sempre con distrazione in favore del difensore, avvocatoAndrea Saccucci, dichiaratosi antistatario […]».2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, notificato al MEF,lamentando che la predetta ordinanza di questa Corte contiene errorimateriali, in motivazione e nel dispositivo, laddove indica qualesoggetto soccombente il Ministero della Giustizia in luogo delMinistero dell’Economia e delle Finanze.3.

In data 27 maggio 2025 è stato dato avviso al ricorrentedell’adunanza fissata ai sensi dell’art. 375, comma 2, n. 4 bis, c.p.c.4.

L’errore evidenziato non integra un vizio attinente alla portataconcettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale,correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c., trattandosi diNumero registro generale 4307/2025Numero sezionale 2555/2025Numero di raccolta generale 12888/2026Data pubblicazione 06/05/2026ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e lasua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo,senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione odi interpretazione della pronuncia di legittimità.5.

Non si deve pronunciare sulle spese, trattandosi diprocedimento di correzione di errore materiale, nel quale, tra l’altro,la parte intimata non si è costituita per resistere all’istanza dicorrezione.

P.Q.MLa Corte ordina la correzione degli errori materiali dell’ordinanza n.31173/2024 del 05/12/2024, con la sostituzione, in motivazione(pag. 8) e nel dispositivo (quarto rigo), delle parole “Ministero dellaGiustizia”, con le parole “Ministero dell’Economia e delle Finanze”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 28 ottobre 2025.La PresidenteMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
–ControMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.- Intimato –Avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 31173 del 2024,depositata il 05/12/2024.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella cameradi consiglio del giorno 28 ottobre 2025.1. Questa Corte, con ordinanza n. 31173 del 2024, pronunciandosul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministerodell’Economia e delle Finanze avverso il decreto della Corte d’appellodi Potenza n. 625 del 2021, in materia di equa riparazione, in parteNumero registro generale 4307/2025Numero sezionale 2555/2025Numero di raccolta generale 12888/2026Data pubblicazione 06/05/2026motiva (vedi pag. 8 dell’ordinanza) ha affermato: «In conclusione ilricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione, con cassazione inparte qua del decreto della Corte di appello di Potenza impugnato e,poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art.384 comma 2° c.p.c., la causa va decisa nel merito, nel senso che ilMinistero della giustizia deve essere condannato al pagamento, infavore del ricorrente, di un indennizzo pari ad euro 8.000,00 (euro500 x 16) [...]», e nel dispositivo (ibidem, pagg. 8-9) ha statuito: «LaCorte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa ildecreto della Corte di appello di Potenza – sempre nei limiti di cui inmotivazione, confermata per il resto - e decidendo nel merito,condanna il Ministero della giustizia al pagamento in favore delricorrente di un indennizzo pari ad euro 8.000,00, oltre interessi dalladomanda al soddisfo e delle spese processuali del giudizio dinanzi allapredetta Corte, anche quale giudice di rinvio, che vengono liquidate incomplessivi euro 1.270,00 per ciascuna delle due fasi, ed euro1.600,00 per il giudizio di legittimità costituzionale, con rimborsoforfettario per tutti i giudizi delle spese generali e agli accessori dilegge, sempre con distrazione in favore del difensore, avvocatoAndrea Saccucci, dichiaratosi antistatario […]».2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, notificato al MEF,lamentando che la predetta ordinanza di questa Corte contiene errorimateriali, in motivazione e nel dispositivo, laddove indica qualesoggetto soccombente il Ministero della Giustizia in luogo delMinistero dell’Economia e delle Finanze.3. In data 27 maggio 2025 è stato dato avviso al ricorrentedell’adunanza fissata ai sensi dell’art. 375, comma 2, n. 4 bis, c.p.c.4. L’errore evidenziato non integra un vizio attinente alla portataconcettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale,correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c., trattandosi diNumero registro generale 4307/2025Numero sezionale 2555/2025Numero di raccolta generale 12888/2026Data pubblicazione 06/05/2026ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e lasua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo,senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione odi interpretazione della pronuncia di legittimità.5. Non si deve pronunciare sulle spese, trattandosi diprocedimento di correzione di errore materiale, nel quale, tra l’altro,la parte intimata non si è costituita per resistere all’istanza dicorrezione. P.Q.MLa Corte ordina la correzione degli errori materiali dell’ordinanza n.31173/2024 del 05/12/2024, con la sostituzione, in motivazione(pag. 8) e nel dispositivo (quarto rigo), delle parole “Ministero dellaGiustizia”, con le parole “Ministero dell’Economia e delle Finanze”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 28 ottobre 2025.La PresidenteMilena Falaschi
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