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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 08976/2022

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__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18231 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69L17 H096P) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R24 L049F) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59S21 F052F) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M11 C136R) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto n. 431/2018, pubblicata in data 29 novembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo costituito da ver- bale di conciliazione giudiziale, ha promosso l’esecuzione for- zata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nelle forme del Ric. n. 18231/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 18231/2019 pignoramento presso terzi. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione Numero sezionale 395/2022Numero di raccolta generale 8976/2022 all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c..

Data pubblicazione 18/03/2022 L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Taranto.

La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Petrosino, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

È stata fatta pervenire memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. È pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.

Al presente giudizio – il cui oggetto è costituito da una opposi- zione all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione presso terzi e, segnatamente, di una opposizione volta a far valere il difetto di valido titolo esecutivo – non ha infatti parte- cipato il terzo pignorato, che non è stato del resto evocato dal ricorrente neanche in sede di legittimità.

Questa Corte, di recente, ha in proposito sancito, con decisione che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecu- tive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd.

“pro- getto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui «nei giudizi di op- posizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi Ric. n. 18231/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 18231/2019 ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre Numero sezionale 395/2022Numero di raccolta generale 8976/2022 litisconsorte necessario», superando ogni precedente incer- Data pubblicazione 18/03/2022 tezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in moti- vazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pi- gnorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposi- zione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sem- pre, senza distinzioni di sorta.

Ciò per molteplici ragioni: di si- stema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illu- strazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, alla quale successivamente risultano conformi, tra le altre: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 - 01).

A tale principio di diritto va data piena continuità.

È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto del terzo pignorato, a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la validità e l’efficacia degli atti del processo esecutivo, che si con- clude con l’assegnazione dei crediti pignorati, cioè con un prov- vedimento che costituisce titolo esecutivo nei confronti dello stesso terzo pignorato: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera patrimoniale del terzo pignorato.

Ne consegue che il presente giudizio si è senz’altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne deter- mina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, Ric. n. 18231/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 18231/2019 né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la Numero sezionale 395/2022Numero di raccolta generale 8976/2022 causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., Data pubblicazione 18/03/2022 resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le de- cisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez.

U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo grado.

2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Taranto, quale giu- dice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Ta- ranto, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile, in data 8 marzo 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 18231/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18231 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69L17 H096P) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R24 L049F) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59S21 F052F) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M11 C136R) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto n. 431/2018, pubblicata in data 29 novembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo costituito da ver- bale di conciliazione giudiziale, ha promosso l’esecuzione for- zata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nelle forme del Ric. n. 18231/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 18231/2019 pignoramento presso terzi. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione Numero sezionale 395/2022Numero di raccolta generale 8976/2022 all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c.. Data pubblicazione 18/03/2022 L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Taranto. La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Petrosino, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. È stata fatta pervenire memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. Al presente giudizio – il cui oggetto è costituito da una opposi- zione all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione presso terzi e, segnatamente, di una opposizione volta a far valere il difetto di valido titolo esecutivo – non ha infatti parte- cipato il terzo pignorato, che non è stato del resto evocato dal ricorrente neanche in sede di legittimità. Questa Corte, di recente, ha in proposito sancito, con decisione che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecu- tive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “pro- getto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui «nei giudizi di op- posizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi Ric. n. 18231/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 18231/2019 ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre Numero sezionale 395/2022Numero di raccolta generale 8976/2022 litisconsorte necessario», superando ogni precedente incer- Data pubblicazione 18/03/2022 tezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in moti- vazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pi- gnorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposi- zione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sem- pre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di si- stema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illu- strazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, alla quale successivamente risultano conformi, tra le altre: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 - 01). A tale principio di diritto va data piena continuità. È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto del terzo pignorato, a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la validità e l’efficacia degli atti del processo esecutivo, che si con- clude con l’assegnazione dei crediti pignorati, cioè con un prov- vedimento che costituisce titolo esecutivo nei confronti dello stesso terzo pignorato: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera patrimoniale del terzo pignorato. Ne consegue che il presente giudizio si è senz’altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne deter- mina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, Ric. n. 18231/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 18231/2019 né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la Numero sezionale 395/2022Numero di raccolta generale 8976/2022 causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., Data pubblicazione 18/03/2022 resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le de- cisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo grado. 2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Taranto, quale giu- dice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Ta- ranto, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile, in data 8 marzo 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 18231/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O
Sentenza Cassazione n. 08976/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris