CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 13457/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14/2021 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA], n. 1, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66L09 F205 F) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65E08 B729 Y). - RICORRENTE – CONTRO il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore, F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 14/2021 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Numero sezionale 977/2025Numero di raccolta generale 13457/2025 Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). Data pubblicazione 20/05/2025 - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1910/13/2020, depositata il 15 settembre 2020 e non notificata. UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale dell’11 febbraio 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia è il provvedimento di irrogazione delle sanzioni indicato in atti, emesso dalla Segreteria della Commissione tributaria regionale della Lombardia in relazione all’omesso pagamento dell’ulteriore contributo unificato dovuto a seguito dell’ordinanza n. 28004 del 28 novembre 2017 con cui la Corte di Cassazione aveva rigettato la relativa impugnazione proposta dalla società. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello avanzato dalla contribuente contro la sentenza n. 1852/12/2019 della Commissione tributaria provinciale di Milano, considerando, preliminarmente, che le ragioni del gravame si risolvevano nell’unico motivo avente ad oggetto la predicata esigenza della previa notifica di un atto prodromico attraverso il quale l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto esercitare il potere impositivo, rivolgendosi non già direttamente al contribuente-trasgressore, come avvenuto nella specie, bensì al difensore presso cui era stato eletto domicilio. [OSCURATO:PERSONA] riteneva corretta la pronuncia di primo grado ai cui contenuti si riportava, precisando che, ai sensi F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 14/2021 Numero sezionale 977/2025 dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, il Numero di raccolta generale 13457/2025Data pubblicazione 20/05/2025 presupposto per il versamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale dell'impugnazione, così venendosi a sanzionare la condotta della parte, che assume quindi il ruolo trasgressore a mente dell'articolo 16, comma 2. D.gs. n. 471/1997. Per altra via, il Giudice regionale osservava che le censure della ricorrente contestavano «[…] un aspetto solo formale della riscossione, ossia la mancata notificazione del provvedimento recante la pretesa sanzionatoria presso il domicilio eletto nella sede giurisdizionale […]» (v. pagina n. 3 della sentenza in rassegna), laddove, cessato il rapporto processuale, non vi era ragione di notificare l’atto amministrativo al difensore, trattandosi di elezione di domicilio oramai superata, per cui correttamente l'amministrazione aveva notificato il provvedimento di irrogazione delle sanzioni alla contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato in data 3 dicembre 2020, formulando un unico motivo di impugnazione, successivamente depositando in data 13 gennaio 2025 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c. 4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanza resisteva con controricorso notificato il 12 gennaio 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso la società ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 16 e 248 d.P.R. F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 14/2021 n. 115/2002, lamentando che non era mai stata contestata la Numero sezionale 977/2025Numero di raccolta generale 13457/2025 notifica del provvedimento con il quale si richiedeva, in Data pubblicazione 20/05/2025 relazione al predetto giudizio di legittimità, il versamento dell’ulteriore contributo e delle sanzioni, ma l’omessa notifica del diverso atto ad esso presupposto, vale a dire dell’invito al pagamento di cui all’art. 248 d.P.R. n. 115/2002, della cui notifica l’Ufficio non aveva fornito prova. Il tutto, con la conseguente violazione delle menzionate disposizioni, giacchè il versamento dell’ulteriore contributo poteva considerarsi omesso solo dopo il decorso di trenta giorni dalla notifica del citato invito, da eseguirsi presso il domicilio eletto nel relativo giudizio, per cui, in assenza della notifica di tale atto, non solo il citato termine non era spirato, ma nemmeno potevano essere applicate le sanzioni, nella specie, invece, erroneamente irrogate contestualmente alla (prima) richiesta di pagamento del citato, ulteriore, contributo. 2. Il ricorso non può essere accolto per la seguente ragione. 3. Va dato conto che il Giudice regionale, nel rimandare «integralmente» (così nella sentenza impugnata) ai contenuti della pronuncia di primo grado, ha fatto così propria anche la valutazione della Commissione provinciale «laddove ha ritenuto […] l’avviso di pagamento notificato in data 12 febbraio 2018 […]» (così nella sentenza impugnata), profilo questo che aveva costituito ragione di gravame da parte della contribuente. Giova, altresì, precisare che la Commissione regionale ha pure dato atto che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, oggetto di impugnazione, era stato notificato in data F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 14/2021 Numero sezionale 977/2025 8 novembre 2018, e quindi in epoca successiva alla notifica del Numero di raccolta generale 13457/2025Data pubblicazione 20/05/2025 12 febbraio 2018, riferita al mero avviso di pagamento. 4. É questo, dunque, il quadro fattuale su cui si è sviluppata la valutazione della Commissione regionale secondo digressioni argomentative non direttamente utili ai fini della decisione, ma che, tuttavia, non intaccano le circostanze di fatto sopra delineate, qualificate dalla previa notifica dell’avviso di pagamento, in data 18 febbraio 2018, e poi dalla successiva notifica del provvedimento di irrogazione sanzioni e di pagamento del (ulteriore) contributo non ancora versato. In tale contesto, perde allora di consistenza il motivo di impugnazione, fondato sulla necessità della notifica del prodromico invito al pagamento solo in presenza del quale poteva essere adottato il successivo provvedimento di irrogazione delle sanzioni oggetto di impugnazione. La dedotta omissione della notifica dell’invito di cui all’art. 248 d.P.R. n. 115/2002, perentoriamente contrastata dalle difese del Ministero (a dire del quale detto atto «[…] risulta essere stato validamente notificato alla ricorrente società presso il domicilio eletto (Avv.ti Giannuolo e Colombo), come certificato dalle ricevute di avvenute consegna rilasciate in data 12.02.2018 e delle quali si è riportato il contenuto)» (così nel controricorso privo di numerazione), si oppone frontalmente all’accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito e coinvolge ora la Corte in un inammissibile apprezzamento di merito. Si spiega in tali termini l’inammissibilità del ricorso, ove si consideri che sotto l’egida del parametro censorio prescelto di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. e quindi della violazione di legge, la ragione di impugnazione poggia in realtà F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 14/2021 e si sostanzia nella rivisitazione delle circostanze di fatto Numero sezionale 977/2025Numero di raccolta generale 13457/2025 vagliate dal Giudice regionale, secondo una prospettiva non Data pubblicazione 20/05/2025 coltivabile nella sede che occupa. 5. Le spese presente grado di giudizio seguono la soccombenza. 6. Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. P.Q.M. la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella somma di 1.300,00 € per competenze, oltre alle spese prenotate a debito. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualm