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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:C:1998:60
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61997CJ0144_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-144/97, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale, e Jean-[OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica francese, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA]Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], amministratore dell'amministrazione centrale presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II, convenuta, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/74/CEE, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari (GU L 297, pag. 12), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva,

LA CORTE

(Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G.F.

Mancini, J.L.

Murray (relatore), G. Hirsch e K.M.

Ioannou, giudici, avvocato generale: G. Cosmas cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 novembre 1997, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 16 aprile 1997, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/74/CEE, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari (GU L 297, pag. 12; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva. 2 Ai sensi dell'art. 10, n. 1, primo comma, della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 31 dicembre 1993 e informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Non avendo ricevuto comunicazione dei provvedimenti nazionali diretti ad attuare la direttiva e non disponendo di altri elementi di informazione che le consentissero di concludere che la Repubblica francese si era conformata ai propri obblighi, il 10 febbraio 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al governo francese una lettera di diffida, ingiungendo a quest'ultimo di presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi. 4 Poiché tale lettera di diffida era rimasta senza riscontro, il 4 marzo 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica francese un parere motivato nel quale essa ha ribadito le osservazioni contenute nella lettera di diffida. [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la Repubblica francese a prendere i provvedimenti richiesti per conformarsi a tale parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica. 5 In risposta al parere motivato, le autorità francesi hanno comunicato che erano stati predisposti un progetto di legge e un progetto di decreto dietro parere del Consiglio di Stato, destinati a trasporre la direttiva 92/74. 6 Non avendo ricevuto alcuna informazione da cui risultasse concluso l'iter diretto all'adozione di tali progetti, la [OSCURATO:PERSONA] ha allora proposto il presente ricorso. 7 A sua difesa, la Repubblica francese asserisce che sono stati predisposti un progetto di legge e un progetto di decreto di applicazione della direttiva.

Essa aggiunge che il progetto di legge non ha potuto essere presentato al voto del Parlamento a seguito del decreto 21 aprile 1997 con il quale il presidente della Repubblica francese ha deciso di pronunciare lo scioglimento dell'Assemblea nazionale. 8 Risulta tuttavia da una giurisprudenza costante che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 2 ottobre 1997, causa C-208/96, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, Racc. pag.

I-5375, punto 9). 9 Poiché la trasposizione della direttiva non è stata operata entro il termine da questa stabilito, si deve ritenere esistente l'inadempimento fatto valere al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA]. 10 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 10, n. 1, primo comma, di tale direttiva.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

La Repubblica francese è rimasta soccombente e dev'essere pertanto condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/74/CEE, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 10, n. 1, primo comma, di tale direttiva. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61997CJ0144_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-144/97, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale, e Jean-[OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica francese, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA]Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], amministratore dell'amministrazione centrale presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II, convenuta, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/74/CEE, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari (GU L 297, pag. 12), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G.F. Mancini, J.L. Murray (relatore), G. Hirsch e K.M. Ioannou, giudici, avvocato generale: G. Cosmas cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 novembre 1997, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 16 aprile 1997, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/74/CEE, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari (GU L 297, pag. 12; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva. 2 Ai sensi dell'art. 10, n. 1, primo comma, della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 31 dicembre 1993 e informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Non avendo ricevuto comunicazione dei provvedimenti nazionali diretti ad attuare la direttiva e non disponendo di altri elementi di informazione che le consentissero di concludere che la Repubblica francese si era conformata ai propri obblighi, il 10 febbraio 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al governo francese una lettera di diffida, ingiungendo a quest'ultimo di presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi. 4 Poiché tale lettera di diffida era rimasta senza riscontro, il 4 marzo 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica francese un parere motivato nel quale essa ha ribadito le osservazioni contenute nella lettera di diffida. [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la Repubblica francese a prendere i provvedimenti richiesti per conformarsi a tale parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica. 5 In risposta al parere motivato, le autorità francesi hanno comunicato che erano stati predisposti un progetto di legge e un progetto di decreto dietro parere del Consiglio di Stato, destinati a trasporre la direttiva 92/74. 6 Non avendo ricevuto alcuna informazione da cui risultasse concluso l'iter diretto all'adozione di tali progetti, la [OSCURATO:PERSONA] ha allora proposto il presente ricorso. 7 A sua difesa, la Repubblica francese asserisce che sono stati predisposti un progetto di legge e un progetto di decreto di applicazione della direttiva. Essa aggiunge che il progetto di legge non ha potuto essere presentato al voto del Parlamento a seguito del decreto 21 aprile 1997 con il quale il presidente della Repubblica francese ha deciso di pronunciare lo scioglimento dell'Assemblea nazionale. 8 Risulta tuttavia da una giurisprudenza costante che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 2 ottobre 1997, causa C-208/96, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, Racc. pag. I-5375, punto 9). 9 Poiché la trasposizione della direttiva non è stata operata entro il termine da questa stabilito, si deve ritenere esistente l'inadempimento fatto valere al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA]. 10 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 10, n. 1, primo comma, di tale direttiva. Decisione relativa alle spese Sulle spese 11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica francese è rimasta soccombente e dev'essere pertanto condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/74/CEE, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 10, n. 1, primo comma, di tale direttiva. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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