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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2012

ECLI:EU:T:2012:113
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell’8 marzo 2012 — [OSCURATO:PERSONA] D. Gross / UAMI — [OSCURATO:PERSONA] e altri (BIODANZA) (causa T‑298/10) «Marchio comunitario — Procedimento d’opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BIODANZA — Marchio nazionale denominativo anteriore BIODANZA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Decesso del richiedente del marchio prima dell’adozione della decisione della commissione di ricorso — Ricevibilità del controricorso — Assenza di un serio utilizzo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 — Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso — Diritti della difesa — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»

1. Marchio comunitario — Marchio comunitario come oggetto di proprietà — Assimilazione del marchio comunitario al marchio nazionale — Domanda di marchio comunitario come oggetto di proprietà (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 16, § 1, e 24) (v. punti 36‑37)

2. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2) (v. punti 54‑55)

3. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Determinazione di una soglia quantitativa di uso minimo — Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2) (v. punti 56‑57) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 13 aprile 2010 (procedimento R 1149/2009‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] D. Gross e il sig. [OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) L’[OSCURATO:PERSONA], le sig.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA], le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono ammessi ad intervenire dinanzi al Tribunale. 2) Il ricorso è respinto. 3) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] D. Gross è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell’8 marzo 2012 — [OSCURATO:PERSONA] D. Gross / UAMI — [OSCURATO:PERSONA] e altri (BIODANZA) (causa T‑298/10) «Marchio comunitario — Procedimento d’opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BIODANZA — Marchio nazionale denominativo anteriore BIODANZA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Decesso del richiedente del marchio prima dell’adozione della decisione della commissione di ricorso — Ricevibilità del controricorso — Assenza di un serio utilizzo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 — Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso — Diritti della difesa — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009» 1. Marchio comunitario — Marchio comunitario come oggetto di proprietà — Assimilazione del marchio comunitario al marchio nazionale — Domanda di marchio comunitario come oggetto di proprietà (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 16, § 1, e 24) (v. punti 36‑37) 2. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2) (v. punti 54‑55) 3. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Determinazione di una soglia quantitativa di uso minimo — Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2) (v. punti 56‑57) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 13 aprile 2010 (procedimento R 1149/2009‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] D. Gross e il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) L’[OSCURATO:PERSONA], le sig.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA], le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono ammessi ad intervenire dinanzi al Tribunale. 2) Il ricorso è respinto. 3) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] D. Gross è condannata alle spese.
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