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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15148/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CA3UMI PAOLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; etiftv il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ei4g ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza in data 12 maggio 2021, annullava la sentenza del 17 gennaio 2020 della Corte di appello di Bologna in relazione alla motivazione in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale continuata di cui al capo a) della rubrica, ascritto da detta Corte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle rispettive qualità di [OSCURATO:PERSONA] della OCL s.r.I., dichiarata fallita in data 22 febbraio 2011 dalla data di costituzione della società (31.3.2005) al 19.3.2009, nonché di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 19.3.2009 al 29.6.2010 (il primo), e di [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 29.6.2010 della medesima società (il secondo).

La sentenza di appello aveva, invero, discostandosi sul punto dalla ricostruzione effettuata dal Tribunale di Modena con la sentenza in data 17 aprile 2018, ritenuto che i pagamenti disposti tra il 2009 e il 2010 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. per un ammontare complessivo di euro 345.384,00, non fossero un prestito elargito dalla prima alla seconda, ma integrassero una complessiva manovra diretta al trasferimento di risorse patrimoniale della prima società ad un distinto centro di interessi in assenza di adeguata giustificazione economica.

Si era ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato tali pagamenti ingiustificati senza contropartita, quando la OCL già versava in una situazione di difficoltà finanziaria, con condotta materiale posta in essere dalla moglie di Cajumi, dipendente della società, e il concorso di quest'ultimo.

Nel processo di primo grado mentre Cajumi aveva sostenuto che il denaro incassato aveva costituito la remunerazione della cessione alla OCL dell'avviamento della FCM, nonché di parte delle attrezzature e dei dipendenti di quest'ultima, ovvero dei vantaggi che sarebbero derivati alla OCL dalla sottoscrizione di un progetto di rilancio imprenditoriale, comune ad entrambe le società, che si sarebbe realizzato mediante la predisposizione di sinergie aziendali, il tutto concordato con [OSCURATO:PERSONA], questi, al contrario, aveva sostenuto di non avere concordato alcunché e che i versamenti erano stati effettuati dalla moglie di Cajumì, evidentemente d'accordo con quest'ultimo, completamente a sua insaputa.

La Corte di cassazione, con la pronuncia summenzionata, pur confermando che i negozi di cessione di azienda o di ramo di azienda ovvero di costituzione di un gruppo societario mediante fusione o incorporazione non erano stati debitamente formalizzati nei modi di legge, e che, d'altro canto, non erano state rinvenute fatture atte a documentare la ragione dei detti esborsi di denaro, rilevava che i risultati dell'istruzione dibattimentale avevano comprovato, e lo aveva attestato la stessa Corte di appello, che la FCM aveva ceduto alla OCL "commesse, attrezzature e dipendenti" e che pertanto era tutt'altro che implausibile ritenere che i pagamenti non fossero indebiti seppure non contabilizzati.

Osservava la Corte di cassazione che la Corte territoriale per giustificare la natura distrattiva dei versamenti enumerati al capo a) avrebbe dovuto «dar conto, dati alla mano, che in realtà le commesse e le attrezzature cedute dalla FCM alla OCL erano state diversamente o precedentemente pagate, di modo che, davvero, gli esborsi di denaro a favore della FCM erano privi di giustificazione economica, ovvero dimostrare che il valore delle commesse e delle attrezzature effettivamente cedute era stato sopravvalutato, cosicché nella differenza fra valore reale e valore corrisposto si annidava la distrazione».

Concludeva, sempre la Corte, evidenziando che «in ogni caso, pur a voler ritenere che si trattasse di trasferimenti di denaro senza alcuna contropartita economica per la OCL, la Corte avrebbe dovuto chiarire perché il duo [OSCURATO:PERSONA] - Cajumi avesse deciso di risanare la FCM, che svolgeva l'attività di montaggio delle strutture metalliche prodotte dalla OCL e di avviare al fallimento la OCL che proprio quelle strutture creava»; che «diversamente - esclusa l'ipotesi del prestito effettuato alla FCM - si sarebbe dovuta accogliere la tesi dell'appropriazione di risorse della OCL da parte di Cajumi, realizzata con l'aiuto della Zanni; ciò, tuttavia, sarebbe stato difficilmente conciliabile con la ritenuta consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di tale operazione in danno della OCL»; e che «tale rilievo mina, dunque, radicalmente la tenuta del ragionamento sviluppato dal giudice censurato a sostegno della commissione da parte del [OSCURATO:PERSONA] anche delle condotte distrattive di cui al capo a)».

Tali essendo le indicazioni della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, la Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui al capo a) dell'imputazione per non aver commesso il fatto e per l'effetto ha determinato nei suoi confronti la pena per il restante delitto di cui al capo c) dell'imputazione, già accertato in via definitiva, tenuto conto delle concesse attenuanti generiche ed esclusa l'aggravante dei più fatti di bancarotta, in anni due di reclusione, con sospensione condizionale della pena.

Ha, invece, confermato la condanna e la pena inflitta (di anni tre di reclusione) a [OSCURATO:PERSONA] per il suddetto delitto.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e assenza di motivazione in relazione alla mancata concessione all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (LE.) richiesta in sede di legittimità e di conclusioni del giudizio di rinvio.Rileva il difensore che la Corte di appello di Bologna, in sede di rinvio, avrebbe dovuto applicare la suddetta attenuante tenuto conto del fatto che l'unica ipotesi di bancarotta residuata a carico dell'imputato (capo c) riguardava la cessione, a prezzo asseritamente non congruo, di beni costituiti da un vecchio trattore agricolo e da un altrettanto vecchio semirimorchio a una società riconducibile allo stesso imputato.

Osserva il difensore che la condanna per il capo a) ragionevolmente impediva detta concessione, resa invece possibile dall'assoluzione dalla distrazione di cui a detto capo per una somma di denaro senza dubbio consistente.

Aggiunge che il giudicato sulla condanna per il capo c) di imputazione non può precludere successive valutazioni sulla congruità della pena.

3. Propone, altresì, ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione circa la causa giuridica e la conseguente natura distrattiva dei pagamenti di cui al capo a) di imputazione.

La Corte territoriale non avrebbe dato conto, secondo la difesa, come da indicazione della sentenza di annullamento, di diversi e precedenti pagamenti delle commesse ovvero di una sopravvalutazione delle stesse e del valore di avviamento della FCM, al fine di rendere ingiustificati e quindi illeciti i pagamenti oggetto di imputazione sub a).

Rileva il difensore che entrambe le sentenze di merito restituiscono un dato pacifico, ossia che in concomitanza con l'arrivo di Cajumi il fatturato di OCL aumentò del 51 °/(:), avendo, invero, lo stesso sviato la sua clientela dalla FCM alla OCL.

A tale riguardo sarebbe illogica l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'aumento di fatturato avrebbe comportato solo un aumento dei costi e la depauperazione delle casse sociali, svalorizzando il primo aumento in ragione dell'aumento dei costi derivato dall'assunzione del personale della FCM.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, rigettando la diversa ricostruzione dei fatti proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritiene credibile la tesi difensiva di [OSCURATO:PERSONA] circa la sua totale inconsapevolezza dell'operazione posta in essere ai danni della OCL.

La sentenza impugnata, secondo il difensore, per avallare la tesi dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] circa la non consapevolezza da parte dello stesso dei trasferimenti di denaro effettuati e giustificare nel contempo le sue dichiarazioni, tore,%1 A. avrebbe affermato apoditticamente che l'imputato atte avuto un ricordo falsato dell'epoca in cui avvenne la verifica di detti trasferimenti.

Detta sentenza non si sarebbe confrontata con quella di primo grado, che, invece, aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza di detti versamenti, data l'effettuazione degli stessi con bonifici ripetuti nel tempo, e quindi rintracciabili, e la loro contabilizzazione con indicazione del fornitore FCM (come da dichiarazioni della Zanni e conferma del curatore fallimentare).

Per tali motivi la difesa insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi; la difesa di [OSCURATO:PERSONA], nelle conclusioni scritte inviate via PEC, insiste per l'accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1. Inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

La sussistenza dell'invocata attenuante speciale, con riferimento all'imputazione di cui al capo c), non poteva essere riconosciuta in sede di rinvio, essendosi formato giudicato sul punto con la sentenza di annullamento parziale all'origine del rinvio, che accoglieva i motivi di ricorso degli imputati concernenti il solo capo a) di imputazione.

Va, inoltre, osservato che nel ricorso per cassazione in favore del suddetto imputato conclusosi con detta pronuncia - e precisamente al terzo motivo - con riguardo al trattamento sanzionatorio della fattispecie sub c) era stata invocata la sola prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - già concesse dal primo Giudice con giudizio di equivalenza - sull'aggravante ex art. 219, comma 1, n. 2 L.F. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale sub a), si è limitato a rideterminare «nei suoi confronti la pena per il restante delitto di cui al capo c) dell'imputazione, già accertato in via definitiva, tenuto conto delle concesse attenuanti generiche ed esclusa l'aggravante dei più fatti di bancarotta, in anni 2 di reclusione».

1.2. Inammissibili sono le censure di cui ai due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in quanto manifestamente infondate, aspecifiche e non consentite a fronte delle argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici di cui alla sentenza emessa in sede di rinvio.

In particolare: a) sull'incontestato trasferimento, in circa dieci mesi, dalle casse dell'OCL a quelle della FCM di complessivi 345.384,00 euro, senza alcuna documentazione, tantomeno di tipo negoziale, a supporto, e senza alcun contratto scritto;b) sull'annotazione di dette operazioni da parte della Zanni, dipendente dell'OCL e moglie di Cajumi, che effettuava tutti i trasferimenti di denaro, come "anticipo verso fornitore", pur non essendovi state, non essendo in previsione e non essendovi successivamente state "forniture" di qualsivoglia natura da parte della FCM in favore della OCL; c) sul fatto che successivamente a detti versamenti mentre la OCL entrò in una crisi finanziaria tale da condurla al fallimento, la FCM (la quale nel gennaio 2009 di fatto non era operativa, come ricordato da Cajumi e sua moglie) proseguì regolarmente la sua attività perché "anche salvata" da quei versamenti (come riferito da Cajumi); d) sul fatto che nella scheda fornitore della OCL concernente la FCM le forniture non pagate risultavano dai documenti verificati dal curatore pari a "zero"; e) sull'assoluta mancanza di prova di una contropartita economica di pari valore nel patrimonio della OCL, prova che avrebbe dovuto essere fornita in particolare da Cajumi, in quanto i pagamenti erano effettuati quando lo stesso era consigliere delegato della società, in favore di una società da lui amministrata (e di sua proprietà) ed eseguiti da sua moglie, da lui fatta assumere nella società di [OSCURATO:PERSONA]; f) sulla mancanza di prova della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di acquistare "l'avviamento" della FCM o remunerare "le commesse e i contatti commerciali" asseritamente trasferiti alla OCL, e comunque della stessa esistenza di detto avviamento di valore così ingente e dello stesso trasferimento di "commesse e contatti commerciali"; g) sulla manifesta inverosimiglianza che un avviamento e un valore delle commesse e contatti commerciali per oltre 345 mila euro non solo non siano stati oggetto di qualsivoglia contratto scritto, anche preliminare, ma non siano stato oggetto di una quantificazione monetaria redatta e giustificata per iscritto in base alle attività/passività della società, alle dedotte commesse e ai contatti commerciali; h) sull'aumento di fatturato non come conseguenza di un trasferimento (non documentato) di "commesse e contatti commerciali", ma di un'iniziativa di espansione della OCL decisa da Pelloní e che indusse quest'ultimo ad affidare a Cajumi l'amministrazione della società; i) sul fatto che detta espansione non apportò attività economicamente o patrimonialmente positive, ma un notevole aumento di costi, con conseguente fallimento della OCL (e contestuale risanamento della FCM); I) quindi, sul fatto che debba ritenersi provata, senza ombra di dubbio, la distrazione contestata a Cajumi, che, grazie alla sua attività di amministratore di diritto e con il concorso materiale di sua moglie, trasferiva da una società non di sua proprietà ad una di sua proprietà, l'ingentissimo importo indicato nell'imputazione senza ragione sociale alcuna, contribuendo a determinare il fallimento della prima e in recupero della seconda; m) - sulla totale inconsapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di quanto posto in essere da Cajumi, con l'aiuto materiale della moglie, evidenziata dalla commercialista della società (Cuccoli) e supportata dall'interruzione dei pagamenti dopo giugno 2010, e sull'impossibilità di individuare tale consapevolezza sulla base del solo ricordo erroneo di una verifica del bilancio che sarebbe avvenuta a giugno 2010, in base alle dichiarazioni della suddetta teste, e non a marzo-aprile 2010, come da dichiarazioni del medesimo; n) - sull'inverosimiglianza dell'ipotesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasferito ingenti somme di denaro da una società della quale era proprietario ad un'altra di cui era proprietario Cajumi in dieci mesi senza ottenere beneficio alcuno e senza alcuna formale ragione contrattuale o imprenditoriale, attestando nelle scritture contabili circostanze non vere, come anticipi di forniture non avvenuti, e così portando la sua società al fallimento e salvando quella di Cajumi.

2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CA3UMI PAOLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; etiftv il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ei4g ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza in data 12 maggio 2021, annullava la sentenza del 17 gennaio 2020 della Corte di appello di Bologna in relazione alla motivazione in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale continuata di cui al capo a) della rubrica, ascritto da detta Corte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle rispettive qualità di [OSCURATO:PERSONA] della OCL s.r.I., dichiarata fallita in data 22 febbraio 2011 dalla data di costituzione della società (31.3.2005) al 19.3.2009, nonché di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 19.3.2009 al 29.6.2010 (il primo), e di [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 29.6.2010 della medesima società (il secondo). La sentenza di appello aveva, invero, discostandosi sul punto dalla ricostruzione effettuata dal Tribunale di Modena con la sentenza in data 17 aprile 2018, ritenuto che i pagamenti disposti tra il 2009 e il 2010 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. per un ammontare complessivo di euro 345.384,00, non fossero un prestito elargito dalla prima alla seconda, ma integrassero una complessiva manovra diretta al trasferimento di risorse patrimoniale della prima società ad un distinto centro di interessi in assenza di adeguata giustificazione economica. Si era ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato tali pagamenti ingiustificati senza contropartita, quando la OCL già versava in una situazione di difficoltà finanziaria, con condotta materiale posta in essere dalla moglie di Cajumi, dipendente della società, e il concorso di quest'ultimo. Nel processo di primo grado mentre Cajumi aveva sostenuto che il denaro incassato aveva costituito la remunerazione della cessione alla OCL dell'avviamento della FCM, nonché di parte delle attrezzature e dei dipendenti di quest'ultima, ovvero dei vantaggi che sarebbero derivati alla OCL dalla sottoscrizione di un progetto di rilancio imprenditoriale, comune ad entrambe le società, che si sarebbe realizzato mediante la predisposizione di sinergie aziendali, il tutto concordato con [OSCURATO:PERSONA], questi, al contrario, aveva sostenuto di non avere concordato alcunché e che i versamenti erano stati effettuati dalla moglie di Cajumì, evidentemente d'accordo con quest'ultimo, completamente a sua insaputa. La Corte di cassazione, con la pronuncia summenzionata, pur confermando che i negozi di cessione di azienda o di ramo di azienda ovvero di costituzione di un gruppo societario mediante fusione o incorporazione non erano stati debitamente formalizzati nei modi di legge, e che, d'altro canto, non erano state rinvenute fatture atte a documentare la ragione dei detti esborsi di denaro, rilevava che i risultati dell'istruzione dibattimentale avevano comprovato, e lo aveva attestato la stessa Corte di appello, che la FCM aveva ceduto alla OCL "commesse, attrezzature e dipendenti" e che pertanto era tutt'altro che implausibile ritenere che i pagamenti non fossero indebiti seppure non contabilizzati. Osservava la Corte di cassazione che la Corte territoriale per giustificare la natura distrattiva dei versamenti enumerati al capo a) avrebbe dovuto «dar conto, dati alla mano, che in realtà le commesse e le attrezzature cedute dalla FCM alla OCL erano state diversamente o precedentemente pagate, di modo che, davvero, gli esborsi di denaro a favore della FCM erano privi di giustificazione economica, ovvero dimostrare che il valore delle commesse e delle attrezzature effettivamente cedute era stato sopravvalutato, cosicché nella differenza fra valore reale e valore corrisposto si annidava la distrazione». Concludeva, sempre la Corte, evidenziando che «in ogni caso, pur a voler ritenere che si trattasse di trasferimenti di denaro senza alcuna contropartita economica per la OCL, la Corte avrebbe dovuto chiarire perché il duo [OSCURATO:PERSONA] - Cajumi avesse deciso di risanare la FCM, che svolgeva l'attività di montaggio delle strutture metalliche prodotte dalla OCL e di avviare al fallimento la OCL che proprio quelle strutture creava»; che «diversamente - esclusa l'ipotesi del prestito effettuato alla FCM - si sarebbe dovuta accogliere la tesi dell'appropriazione di risorse della OCL da parte di Cajumi, realizzata con l'aiuto della Zanni; ciò, tuttavia, sarebbe stato difficilmente conciliabile con la ritenuta consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di tale operazione in danno della OCL»; e che «tale rilievo mina, dunque, radicalmente la tenuta del ragionamento sviluppato dal giudice censurato a sostegno della commissione da parte del [OSCURATO:PERSONA] anche delle condotte distrattive di cui al capo a)». Tali essendo le indicazioni della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, la Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui al capo a) dell'imputazione per non aver commesso il fatto e per l'effetto ha determinato nei suoi confronti la pena per il restante delitto di cui al capo c) dell'imputazione, già accertato in via definitiva, tenuto conto delle concesse attenuanti generiche ed esclusa l'aggravante dei più fatti di bancarotta, in anni due di reclusione, con sospensione condizionale della pena. Ha, invece, confermato la condanna e la pena inflitta (di anni tre di reclusione) a [OSCURATO:PERSONA] per il suddetto delitto. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e assenza di motivazione in relazione alla mancata concessione all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (LE.) richiesta in sede di legittimità e di conclusioni del giudizio di rinvio.Rileva il difensore che la Corte di appello di Bologna, in sede di rinvio, avrebbe dovuto applicare la suddetta attenuante tenuto conto del fatto che l'unica ipotesi di bancarotta residuata a carico dell'imputato (capo c) riguardava la cessione, a prezzo asseritamente non congruo, di beni costituiti da un vecchio trattore agricolo e da un altrettanto vecchio semirimorchio a una società riconducibile allo stesso imputato. Osserva il difensore che la condanna per il capo a) ragionevolmente impediva detta concessione, resa invece possibile dall'assoluzione dalla distrazione di cui a detto capo per una somma di denaro senza dubbio consistente. Aggiunge che il giudicato sulla condanna per il capo c) di imputazione non può precludere successive valutazioni sulla congruità della pena. 3. Propone, altresì, ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione circa la causa giuridica e la conseguente natura distrattiva dei pagamenti di cui al capo a) di imputazione. La Corte territoriale non avrebbe dato conto, secondo la difesa, come da indicazione della sentenza di annullamento, di diversi e precedenti pagamenti delle commesse ovvero di una sopravvalutazione delle stesse e del valore di avviamento della FCM, al fine di rendere ingiustificati e quindi illeciti i pagamenti oggetto di imputazione sub a). Rileva il difensore che entrambe le sentenze di merito restituiscono un dato pacifico, ossia che in concomitanza con l'arrivo di Cajumi il fatturato di OCL aumentò del 51 °/(:), avendo, invero, lo stesso sviato la sua clientela dalla FCM alla OCL. A tale riguardo sarebbe illogica l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'aumento di fatturato avrebbe comportato solo un aumento dei costi e la depauperazione delle casse sociali, svalorizzando il primo aumento in ragione dell'aumento dei costi derivato dall'assunzione del personale della FCM. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, rigettando la diversa ricostruzione dei fatti proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritiene credibile la tesi difensiva di [OSCURATO:PERSONA] circa la sua totale inconsapevolezza dell'operazione posta in essere ai danni della OCL. La sentenza impugnata, secondo il difensore, per avallare la tesi dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] circa la non consapevolezza da parte dello stesso dei trasferimenti di denaro effettuati e giustificare nel contempo le sue dichiarazioni, tore,%1 A. avrebbe affermato apoditticamente che l'imputato atte avuto un ricordo falsato dell'epoca in cui avvenne la verifica di detti trasferimenti. Detta sentenza non si sarebbe confrontata con quella di primo grado, che, invece, aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza di detti versamenti, data l'effettuazione degli stessi con bonifici ripetuti nel tempo, e quindi rintracciabili, e la loro contabilizzazione con indicazione del fornitore FCM (come da dichiarazioni della Zanni e conferma del curatore fallimentare). Per tali motivi la difesa insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi; la difesa di [OSCURATO:PERSONA], nelle conclusioni scritte inviate via PEC, insiste per l'accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La sussistenza dell'invocata attenuante speciale, con riferimento all'imputazione di cui al capo c), non poteva essere riconosciuta in sede di rinvio, essendosi formato giudicato sul punto con la sentenza di annullamento parziale all'origine del rinvio, che accoglieva i motivi di ricorso degli imputati concernenti il solo capo a) di imputazione. Va, inoltre, osservato che nel ricorso per cassazione in favore del suddetto imputato conclusosi con detta pronuncia - e precisamente al terzo motivo - con riguardo al trattamento sanzionatorio della fattispecie sub c) era stata invocata la sola prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - già concesse dal primo Giudice con giudizio di equivalenza - sull'aggravante ex art. 219, comma 1, n. 2 L.F. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale sub a), si è limitato a rideterminare «nei suoi confronti la pena per il restante delitto di cui al capo c) dell'imputazione, già accertato in via definitiva, tenuto conto delle concesse attenuanti generiche ed esclusa l'aggravante dei più fatti di bancarotta, in anni 2 di reclusione». 1.2. Inammissibili sono le censure di cui ai due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in quanto manifestamente infondate, aspecifiche e non consentite a fronte delle argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici di cui alla sentenza emessa in sede di rinvio. In particolare: a) sull'incontestato trasferimento, in circa dieci mesi, dalle casse dell'OCL a quelle della FCM di complessivi 345.384,00 euro, senza alcuna documentazione, tantomeno di tipo negoziale, a supporto, e senza alcun contratto scritto;b) sull'annotazione di dette operazioni da parte della Zanni, dipendente dell'OCL e moglie di Cajumi, che effettuava tutti i trasferimenti di denaro, come "anticipo verso fornitore", pur non essendovi state, non essendo in previsione e non essendovi successivamente state "forniture" di qualsivoglia natura da parte della FCM in favore della OCL; c) sul fatto che successivamente a detti versamenti mentre la OCL entrò in una crisi finanziaria tale da condurla al fallimento, la FCM (la quale nel gennaio 2009 di fatto non era operativa, come ricordato da Cajumi e sua moglie) proseguì regolarmente la sua attività perché "anche salvata" da quei versamenti (come riferito da Cajumi); d) sul fatto che nella scheda fornitore della OCL concernente la FCM le forniture non pagate risultavano dai documenti verificati dal curatore pari a "zero"; e) sull'assoluta mancanza di prova di una contropartita economica di pari valore nel patrimonio della OCL, prova che avrebbe dovuto essere fornita in particolare da Cajumi, in quanto i pagamenti erano effettuati quando lo stesso era consigliere delegato della società, in favore di una società da lui amministrata (e di sua proprietà) ed eseguiti da sua moglie, da lui fatta assumere nella società di [OSCURATO:PERSONA]; f) sulla mancanza di prova della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di acquistare "l'avviamento" della FCM o remunerare "le commesse e i contatti commerciali" asseritamente trasferiti alla OCL, e comunque della stessa esistenza di detto avviamento di valore così ingente e dello stesso trasferimento di "commesse e contatti commerciali"; g) sulla manifesta inverosimiglianza che un avviamento e un valore delle commesse e contatti commerciali per oltre 345 mila euro non solo non siano stati oggetto di qualsivoglia contratto scritto, anche preliminare, ma non siano stato oggetto di una quantificazione monetaria redatta e giustificata per iscritto in base alle attività/passività della società, alle dedotte commesse e ai contatti commerciali; h) sull'aumento di fatturato non come conseguenza di un trasferimento (non documentato) di "commesse e contatti commerciali", ma di un'iniziativa di espansione della OCL decisa da Pelloní e che indusse quest'ultimo ad affidare a Cajumi l'amministrazione della società; i) sul fatto che detta espansione non apportò attività economicamente o patrimonialmente positive, ma un notevole aumento di costi, con conseguente fallimento della OCL (e contestuale risanamento della FCM); I) quindi, sul fatto che debba ritenersi provata, senza ombra di dubbio, la distrazione contestata a Cajumi, che, grazie alla sua attività di amministratore di diritto e con il concorso materiale di sua moglie, trasferiva da una società non di sua proprietà ad una di sua proprietà, l'ingentissimo importo indicato nell'imputazione senza ragione sociale alcuna, contribuendo a determinare il fallimento della prima e in recupero della seconda; m) - sulla totale inconsapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di quanto posto in essere da Cajumi, con l'aiuto materiale della moglie, evidenziata dalla commercialista della società (Cuccoli) e supportata dall'interruzione dei pagamenti dopo giugno 2010, e sull'impossibilità di individuare tale consapevolezza sulla base del solo ricordo erroneo di una verifica del bilancio che sarebbe avvenuta a giugno 2010, in base alle dichiarazioni della suddetta teste, e non a marzo-aprile 2010, come da dichiarazioni del medesimo; n) - sull'inverosimiglianza dell'ipotesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasferito ingenti somme di denaro da una società della quale era proprietario ad un'altra di cui era proprietario Cajumi in dieci mesi senza ottenere beneficio alcuno e senza alcuna formale ragione contrattuale o imprenditoriale, attestando nelle scritture contabili circostanze non vere, come anticipi di forniture non avvenuti, e così portando la sua società al fallimento e salvando quella di Cajumi. 2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibili i r
Sentenza Cassazione n. 15148/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris