CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00411/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente pronuncia. Anche l'avv. M. Bianchetti, del foro di Ivrea, per il GIORZA; ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha insistito per l'accoglimento dei motivi di cui al ricorso, in subordine, per il rigetto e la conseguente declaratoria di prescrizione del reato. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Ivrea aveva condannato GIORZA Fiorenzo per il reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. c), 2- bis e 2-sexies codice strada (1,98 gli alla prima prova, 1,88 alla seconda). 2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando cinque motivi. Con il primo, deduce nullità assoluta della sentenza per incertezza sulla data della sua deliberazione, contestando l'utilità della correzione apportata sul documento. Con il secondo, deduce l'omessa o erronea pronuncia in ordine al motivo d'appello con il quale si era rilevata la mancata verifica della efficienza dell'etilometro. Con il terzo, deduce vizio motivazionale quanto all'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore, con riferimento alla capacità del soggetto controllato di percepirlo a causa dello stato di stordimento. Con il quarto, deduce vizio motivazionale quanto alla valutazione della sussistenza del caso fortuito (attraversamento della strada da parte di un animale), tenuto conto delle condizioni della strada scarsamente illuminata e dell'orario notturno, tali da smentire che, nella specie, si sia trattato di una normale manovra di emergenza, come ritenuto dai giudici del merito. Infine, con il quinto motivo, deduce la mancata motivazione in ordine alla istanza di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis, cod. pen., formulata in udienza e non riportata in verbale, nel quale per prassi si intendono richiamati i motivi d'appello. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto M. Giuseppina FODARONI, h rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la dichiarazione di inammissibil' del ricorso con ogni conseguenziale pronuncia. 4. La difesa ha depositato conclusioni scritte, contestando quelle rassegna Procuratore generale e rilevando che dette argomentazioni, anche ove r condivisibili, decreterebbero il solo rigetto del ricorso, con conseguente declau estinzione del reato per prescrizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.2. La Corte territoriale ha dato atto della circostanza che, nell'occorso, il GIORZA era stato controllato a seguito del verificarsi di un sinistro autonomo, che vedeva cioè coinvolto il solo conducente controllato il quale, alla guida di un'autovettura, era uscito fuori strada cappottando e, al controllo, si era presentato con i sintomi classici dell'ubriachezza (alito vinoso, linguaggio scomposto, movimenti grossolani, tono della voce alto e difficoltà di equilibrio). La prova tecnica era stata effettuata con apparecchio etilometro omologato (come da riferimenti riportati in verbale) e perfettamente funzionante al test di autodiagnosi. La tesi dell'attraversamento dell'animale, prospettata a giustificazione della fuoriuscita dalla sede stradale, è stata ritenuta inconducente, dal momento che, anche a volervi dar credito, restava il fatto che l'imputato non era stato in grado di governare il proprio mezzo in una circostanza in cui era richiesta una normale manovra di emergenza, finendo fuori strada e cappottando. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato atteso che la data della deliberazione della sentenza emerge dal verbale dell'udienza, all'esito della quale è stata resa, sicché alcuna incertezza può dirsi esistente in ordine alla stessa. Sul punto, peraltro, oltre a osservarsi che - a mente dell'art. 546 c. 3, cod. proc. pen. - la sentenza è nulla per mancanza della motivazione (stante il richiamo all'art. 125, c. 3, stesso codice), per mancanza o incompletezza degli elementi essenziali del dispositivo o per mancanza della sottoscrizione del giudice, deve ricordarsi, proprio in tema di nullità della sentenza, che la mancanza o l'evidente erroneità della data non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti (cfr. sez. 4, n. 26387 del 7/5/2009, Giunta, Rv. 244402, in fattispecie in cui si è ritenuto che la indicazione in calce alla sentenza di una data erronea fosse un errore materiale corretto dalla data della udienza di trattazione; ancora, più di recente, sez. 3, n. 19156 del 13/12/2017, dep. 2018, Madonna, Rv. 273196). 4. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono del pari manifestamente infondati e la loro trattazione unitaria discende dal connotato che li accomuna, l'omesso, necessario confronto, cioè, con i motivi della decisione censurata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità e, in particolare, sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sez. unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). I motivi di ricorso ripropongono temi sui quali consta un articolato vaglio da parte dei giudici del merito, del tutto coerente con le risultanze fattuali esposte nella sentenza censurata e con i principi di matrice giurisprudenziale. Ciò vale sia con riferimento al funzionamento dell'etilometro, rispetto al quale la decisione è perfettamente coerente con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. sull'onere di allegazione circa il malfunzionamento dell'apparecchio, sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], in cui si è per l'appunto precisato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, che deve concretarsi nella indicazione di qualche dato che possa far ritenere non compiute tali operazioni, non potendo risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, perché tali dati non hanno di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza; n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2800958; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rvb. 280937); ma anche con riguardo all'avviso ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., avendo la difesa semplicemente ignorato il richiamo al verbale di accertamento e assunto, solo genericamente e apoditticamente, che il GIORZA nell'occorso non fosse in grado di intendere il significato di quell'avviso a causa dello stato di "stordimento"; e, infine, per quanto attiene alla ricorrenza del caso fortuito nella genesi dell'incidente. Su tale ultimo punto, peraltro, deve osservarsi che la Corte ha ritenuto che, anche a voler considerare tale fattore esterno di disturbo alla guida, il GIORZA nell'occorso non era stato in grado di governare il suo mezzo proprio a causa dello stato di alterazione nel quale versava, il che si pone in linea di perfetta coerenza con i principi più volte ribaditi da questa Corte di legittimità sulla nozione di "incidente" rilevante ai fini che ci occupano: per la configurabilità di tale aggravante è sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (cfr. sez. 4 n. 36777 del 2/7/2015, Rv. 264419), dovendosi accertare la dipendenza dell'incidente anche dalla condotta di guida del conducente (sez. 4, n. 37743 del 28/5/2013, Rv. 256209), poiché "provocare" un incidente significa che esso deve essere conseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quelle codificate dal Codice della strada (ossia le norme sulla circolazione stradale), siano esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro medesimo (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 33760 dei 17/5/2017, Rv. 270612). In altri termini, poiché la norma di cui all'art. 186 c. 2-bis codice strada non richiede l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma evoca unicamente il collegamento materiale tra il verificarsi dell'incidente e lo stato di alterazione dell'agente (<<Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale»), il maggior disvalore della condotta di cui all'art. 186 comma 2-bis cit. risiede proprio nella condizione di alterata reattività del conducente in stato di ebbrezza rispetto alla situazione di pericolo in cui egli si venga a trovare, riconducibile alla sua impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente, direttamente ricollegabile allo stato di alterazione psicofisica (cfr., in motivazione, sez. 4, n.37573 del 17/12/2020). 5. Infine, è manifestamente infondato l'ultimo motivo, lo stesso ricorrente avendo precisato che la richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis, cod. pen. era stata formulata solo verbalmente, ma non riportata a verbale di udienza, assunto che la difesa giustifica alla stregua di una presunta prassi che, tuttavia, non può assumere rilevanza al fine di ritenere soddisfatto, in questa sede, il principio secondo cui con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. sez. 2, n. 6131 del 29/1/2016, Menna e altro, Rv. 266202), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (cfr. sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316; n. 34044 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280306). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento selle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2021. Il C