Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 27175/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Rovigo del 21 luglio 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena condi- zionalmente sospesa di mesi tre di arresto ed euro mille di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-sexies, C.d.S..

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge per erronea valutazione di una prova documentale deci- siva sull'inutilizzabilità degli accertamenti alcolemici, effettuati in un orario antece- dente all'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen..

2.2. Violazione di legge per indeterminatezza della contestazione contenuta nell'avviso di garanzia ex art. 354, comma 3, cod. proc. pen. per mancata precisa- zione della norma violata.

2.3. Violazione di legge per mancata valutazione del margine di tolleranza-errore dell'etilometro e conseguente indeterminatezza della fascia alla quale attribuire la contravvenzione e la conseguente sanzione con l'eventuale derubricazione in una di- versa e più lieve ipotesi criminosa di cui all'art. 186 C.d.S..

2.4. Con memoria del 16 febbraio 2023, la difesa del Favazza prospetta ulteriori argomentazioni giuridiche a sostegno dei motivi di ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

In ordine al primo motivo di ricorso, va ricordato che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolime- trico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia può essere validamente desunta dal verbale di accertamenti urgenti sulla persona o da altri atti di polizia giudiziaria (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv. 278287).

La redazione di tali atti, d'altronde, può non coincidere con l'espletamento dell'ac- certamento, senza che ciò ne infici la validità.

Nel caso in esame, la Corte di merito ha logicamente evidenziato che l'annota- zione di servizio conteneva l'attestazione del ricevimento da parte del Favazza dell'avviso orale della facoltà di farsi assistere da un difensore e che era perciò irrile- vante il dato della redazione di tale annotazione dopo l'accertamento degli elementi costitutivi del reato.

Appare sufficiente, peraltro, il dato dell'attestazione dell'effettuazione dell'avviso nel verbale di accertamento tecnico urgente.In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al Giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Tommasini, Rv. 281976; Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169).

4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha logica- mente ritenuto ininfluente il dato della mancata indicazione della lett. a), b) o c) violata tra le varie fattispecie criminose previste dall'art. 186 C.d.S., essendo stata compiutamente precisata la fascia violata (tasso alcolemico di 1,61 - 1,63 g/l).

5. In relazione al terzo motivo di ricorso, occorre premettere che, per quanto riguarda l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. esec.

C.d.S., approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495.

Anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, C.d.S., nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utiliz- zato per l'alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparec- chio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032).

Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 Reg. esec.

C.d.S., l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non significa, dunque, che, a sostegno dell'imputa- zione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilome- trica coi dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alco- lemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato.

Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescri- zioni dell'art. 379 Reg.

Esec.

C.d.S. sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale orno- logazione e/o revisione possa essere avvenuta (Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massi- mata).

Ciò posto sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia, non sono stati prospettati elementi idonei a smentire la validità dell'esito dell'accertamento del tasso alcolemico eseguito dalle forze dell'ordine.

La formulazione di generici dubbi sul fun- zionamento dell'apparecchio - del quale sono stati attestati la regolarità di omologa- zione, revisione e taratura - non appare sufficiente al fine di ritenere soddisfatto il suindicato onere di allegazione della parte.

6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Rovigo del 21 luglio 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena condi- zionalmente sospesa di mesi tre di arresto ed euro mille di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-sexies, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge per erronea valutazione di una prova documentale deci- siva sull'inutilizzabilità degli accertamenti alcolemici, effettuati in un orario antece- dente all'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.. 2.2. Violazione di legge per indeterminatezza della contestazione contenuta nell'avviso di garanzia ex art. 354, comma 3, cod. proc. pen. per mancata precisa- zione della norma violata. 2.3. Violazione di legge per mancata valutazione del margine di tolleranza-errore dell'etilometro e conseguente indeterminatezza della fascia alla quale attribuire la contravvenzione e la conseguente sanzione con l'eventuale derubricazione in una di- versa e più lieve ipotesi criminosa di cui all'art. 186 C.d.S.. 2.4. Con memoria del 16 febbraio 2023, la difesa del Favazza prospetta ulteriori argomentazioni giuridiche a sostegno dei motivi di ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo di ricorso, va ricordato che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolime- trico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia può essere validamente desunta dal verbale di accertamenti urgenti sulla persona o da altri atti di polizia giudiziaria (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv. 278287). La redazione di tali atti, d'altronde, può non coincidere con l'espletamento dell'ac- certamento, senza che ciò ne infici la validità. Nel caso in esame, la Corte di merito ha logicamente evidenziato che l'annota- zione di servizio conteneva l'attestazione del ricevimento da parte del Favazza dell'avviso orale della facoltà di farsi assistere da un difensore e che era perciò irrile- vante il dato della redazione di tale annotazione dopo l'accertamento degli elementi costitutivi del reato. Appare sufficiente, peraltro, il dato dell'attestazione dell'effettuazione dell'avviso nel verbale di accertamento tecnico urgente.In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al Giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Tommasini, Rv. 281976; Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169). 4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha logica- mente ritenuto ininfluente il dato della mancata indicazione della lett. a), b) o c) violata tra le varie fattispecie criminose previste dall'art. 186 C.d.S., essendo stata compiutamente precisata la fascia violata (tasso alcolemico di 1,61 - 1,63 g/l). 5. In relazione al terzo motivo di ricorso, occorre premettere che, per quanto riguarda l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. esec. C.d.S., approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495. Anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, C.d.S., nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utiliz- zato per l'alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparec- chio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 Reg. esec. C.d.S., l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non significa, dunque, che, a sostegno dell'imputa- zione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilome- trica coi dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alco- lemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato. Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescri- zioni dell'art. 379 Reg. Esec. C.d.S. sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale orno- logazione e/o revisione possa essere avvenuta (Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massi- mata). Ciò posto sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia, non sono stati prospettati elementi idonei a smentire la validità dell'esito dell'accertamento del tasso alcolemico eseguito dalle forze dell'ordine. La formulazione di generici dubbi sul fun- zionamento dell'apparecchio - del quale sono stati attestati la regolarità di omologa- zione, revisione e taratura - non appare sufficiente al fine di ritenere soddisfatto il suindicato onere di allegazione della parte. 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cass
Sentenza Cassazione n. 27175/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris