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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 13168/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 31 ottobre 2024, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza di condanna emessa il 26 gennaio 2023 dal Tribunale di Marsala con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.

L'inammissibilità è stata dichiarata perché l'atto di impugnazione non conteneva la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica dell'atto introduttivo del processo di appello prevista, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. (nel testo vigente alla data del deposito dell'atto di impugnazione) e neppure conteneva un richiamo espresso e specifico a una dichiarazione o elezione di domicilio precedente, con espressa indicazione della collocazione della stessa nel fascicolo processuale, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 24 ottobre 2024 (informazione provvisoria n. 15/2024).

In ragione dell'inammissibilità dell'atto di appello, la Corte territoriale ha ordinato l'esecuzione della sentenza di primo grado.

2. Contro la sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello e l'esecutività della sentenza appellata, Basile ha proposto tempestivo ricorso.

Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione sostenendo che, sulla base di una interpretazione «costituzionalmente orientata» degli artt. 581, commi 1 ter e 1 quater, cod. proc. pen. il ricorso avrebbe dovuto essere ritenuto ammissibile, anche in assenza di mandato ad impugnare, perché proposto da difensore di fiducia cui era stata conferita una procura speciale.

In subordine, il ricorrente chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1 ter e 1 quater, cod. proc. pen. sostenendo che da queste norme deriva una ingiustificata compressione dei diritti di difesa contrastante con i principi costituzionali e, in particolare, con gli articoli 24, 27, 111 della Costituzione.

Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stato fatto buon governo dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, con la sentenza emessa il 24 ottobre 2024 nel proc. n. 6578/2024.

Con questa decisione, infatti, si è stabilito che la disposizione di cui all'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.

«deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione» e, nel caso di specie, l'elezione di domicilio era presente in atti: in specie, «nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato

2. Si deve premettere che l'art. 2, comma 1, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114, entrata in vigore il 25 agosto 2024, ha abrogato l'art. 581, comma 1 ter, e ha modificato l'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.

Per effetto della riforma, a far data dal 25 agosto 2024, non è più requisito di ammissibilità dell'impugnazione il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, di una dichiarazione o elezione di domicilio funzionale alla notifica del decreto di citazione al giudizio.

La riforma ha modificato, ma non abrogato, il comma 4 quater del citato articolo

581. Quando l'imputato è stato giudicato in assenza, ai fini della ammissibilità dell'impugnazione del difensore è tutt'ora necessario uno «specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza impugnata e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio», ma soltanto nel caso in cui l'impugnazione sia proposta da un difensore d'ufficio.

Ne consegue che, a partire dal 25 agosto 2024, se l'imputato assente è assistito da un difensore di fiducia, le impugnazioni proposte dal difensore, così come le impugnazioni proposte dall'imputato (personalmente o per mezzo di un procuratore speciale), sono ammissibili anche se, unitamente ad esse, non è stato depositato un mandato ad impugnare contenente l'elezione di domicilio.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 24 ottobre 2024, la cui motivazione non è ancora depositata, ma la cui decisione è stata comunicata con l'informazione provvisoria n. 15/2024, hanno stabilito i seguenti principi: - «la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024»; - la previsione dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata considerando sufficiente ai fini dell'ammissibilità «che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».

Com'è evidente, nella prima parte della decisione, le Sezioni Unite hanno fatto applicazione del principio «tempus regit actum» che regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali.

Tale principio deve ritenersi operante non soltanto per la disposizione di cui all'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., ma anche per quella di cui all'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.

Ne consegue che l'ammissibilità delle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024 (e tale è quella oggetto del presente ricorso) deve essere valutata facendo applicazione delle norme previgenti (sull'argomento: Sez. 5, n. 4398 del 2/10/2017, dep. 2018, Ercoli, Rv. 272440; Sez. 3, n. 54693 del 4/10/2018, P., Rv.274132; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020, Olmo, Rv. 277440; Sez.

4. n. 7982 del 11/02/2021, Lamura, Rv. 280599).

3. Fatta questa doverosa premessa, si deve osservare che, come emerge dall'esame degli atti, necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092): - [OSCURATO:PERSONA] è rimasto assente nel giudizio di primo grado all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza del Tribunale di Marsala del 14 gennaio 2025; - la sentenza è stata appellata dal difensore, al quale Basile ha conferito una procura speciale che compare in calce all'atto di impugnazione; - l'atto di appello è stato depositato il 9 marzo 2024; - nell'atto di appello e nella procura speciale non compare una elezione di domicilio e l'atto non contiene riferimento alcuno a dichiarazioni o elezioni di domicilio già presenti nel fascicolo processuale.

4. Nella requisitoria scritta il Procuratore generale ha sostenuto che, nel caso di specie, poiché il processo di primo grado si è svolto in assenza, trova applicazione l'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. nel testo vigente prima della riforma, «che prevedeva, indistintamente, sia per il difensore di ufficio che per quello di fiducia Li, la necessità di munirsi dello specifico mandato ad impugnare successivo alla sentenza impugnata e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, dati che non risultano essere presenti nel fascicolo processuale, non essendo sufficiente la mera indicazione presente nell'atto di nomina o in sentenza del luogo di residenza dell'imputato, essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (Sez. 2, n. 7322 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Iacovazzo, non massìmata; Sez. 2, n. 43068 del 19/09/2023, Manzo, non massimata; Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Luongo, Rv. 283180)».

Si deve osservare, tuttavia, che l'appello è stato proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], in forza di una procura speciale che l'imputato le ha conferito in calce all'atto di impugnazione, sicché non si tratta (o comunque non si tratta solo) di una impugnazione proposta dal difensore ai sensi dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., ma di una impugnazione proposta dall'imputato per mezzo di un procuratore speciale ai sensi dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen.

Ciò rende applicabile la disposizione di cui all'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. richiamata dalla Corte di appello.

Questa disposizione (oggi abrogata) operava, infatti, in ogni caso in cui l'impugnazione fosse proposta dalle parti private e dai difensori; mentre la speciale (e più restrittiva) previsione dell'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., in base alla quale, «con l'atto di impugnazione del difensore» deve essere depositato, a pena di inammissibilità, uno «specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato», operava (e ancora oggi opera, sia pure con esclusivo riferimento al difensore d'ufficio) soltanto per le impugnazioni «del difensore» dell'imputato giudicato in assenza.

Ed invero, come reso evidente dal contenuto letterale della disposizione, l'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. (sia nel testo iniziale che nel testo vigente) è destinato ad operare solo con riferimento ad impugnazioni proposte dal difensore, ai sensi dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., nell'interesse dell'imputato giudicato in assenza e non anche per le impugnazioni proposte dall'imputato (non importa se presente o assente) personalmente o a mezzo di procuratore speciale ai sensi dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen.

Come noto, «L'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen., attribuisce al difensore dell'imputato, diversamente da quanto previsto dalle norme sulle impugnazioni delle altre parti private, una facoltà propria a proporre gravame, concorrente con quella conferita all'imputato personalmente, alla sola condizione che la relativa qualifica soggettiva sussista al momento del deposito del provvedimento da impugnare ovvero che la nomina sia intervenuta a tale specifico fine, senza che occorra, pertanto, il conferimento di procura speciale da parte dell'assistito» (Sez. 3, n. 15465 del 10/02/2016, R., Rv. 266781).

Nondimeno, quando - come nel caso di specie - ai fini della presentazione dell'appello (impugnazione che l'imputato può proporre personalmente) tale procura speciale sia stata conferita, anche se procuratore speciale è il difensore di fiducia, non si può ritenere che l'impugnazione sia proposta (o sia proposta soltanto) dal difensore ai sensi dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. e si deve riconoscere che si tratta di una impugnazione proposta (anche) dall'imputato, per mezzo di un procuratore speciale, ai sensi dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen.

Nel caso di specie, peraltro, la procura speciale ad impugnare è stata conferita al difensore di fiducia con atto sottoscritto dall'imputato, questo atto è posto in calce all'atto di appello e la firma è stata autenticata del difensore.

Si deve ricordare quindi che, secondo un indirizzo giurisprudenziale risalente, ma consolidato, «la sottoscrizione della nomina del difensore per il giudizio di impugnazione, fatta dall'imputato in calce all'atto di appello e autenticata dal difensore, vale anche come impugnazione personale dell'imputato, dato che con la sottoscrizione questi ha fatto proprio il contenuto dell'atto» (Sez.

U, n. 9938 del 12/10/1993, Thomas, Rv. 194998; Sez. 3, n. 7855 del 03/06/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 211358; Sez. 1, n. 37827 del 24/10/2006, Fasano, Rv. 234981; Sez. 3, n. 12999 del 12/11/2014, dep. 2015, Vasile, Rv. 262992).

5. Per quanto esposto, nel caso oggetto del presente ricorso trova applicazione l'abrogato art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. e questa norma deve essere interpretata nel rispetto dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza del 24 ottobre 2024.

Come si è detto, la motivazione di questa sentenza non è stata ancora depositata.

Nell'informazione provvisoria n. 15/2024, tuttavia, si legge che, nell'interpretare l'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. si deve ritenere sufficiente, ai fini della ammissibilità dell'impugnazione, che l'atto «contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».

Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto all'onere di richiamare espressamente, nell'atto di appello, la dichiarazione o elezione di domicilio precedentemente rilasciata e di indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo processuale.

L'atto di appello e la procura speciale non recano alcuna indicazione in tal senso.

Pertanto, l'impugnazione non consente «l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione» e non è conforme alla previsione dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. neppure secondo l'interpretazione restrittiva (e certamente favorevole all'imputato) che è stata data dalle Sezioni Unite.

Solo nell'atto col quale è stato proposto il ricorso per Cassazione, infatti, il difensore ha chiarito che, ai fini della notifica del decreto di citazione in grado d'appello, si sarebbe dovuto tenere conto di una «dichiarazione di domicilio» presente in atti perché «contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato».6.

Si deve esaminare adesso il primo motivo del ricorso, col quale la difesa ha chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1 ter e 1 quater, cod. proc. pen.

La questione è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con argomentazioni che il Collegio condivide.

Come è stato evidenziato, infatti, le norme in esame non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione, ma ne regolano soltanto le modalità di esercizio «sicché non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge» (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900).

Si tratta, inoltre, di una «scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnatíonis", ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine. (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324).

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 ottobre 2024, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza di condanna emessa il 26 gennaio 2023 dal Tribunale di Marsala con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. L'inammissibilità è stata dichiarata perché l'atto di impugnazione non conteneva la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica dell'atto introduttivo del processo di appello prevista, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. (nel testo vigente alla data del deposito dell'atto di impugnazione) e neppure conteneva un richiamo espresso e specifico a una dichiarazione o elezione di domicilio precedente, con espressa indicazione della collocazione della stessa nel fascicolo processuale, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 24 ottobre 2024 (informazione provvisoria n. 15/2024). In ragione dell'inammissibilità dell'atto di appello, la Corte territoriale ha ordinato l'esecuzione della sentenza di primo grado. 2. Contro la sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello e l'esecutività della sentenza appellata, Basile ha proposto tempestivo ricorso. Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione sostenendo che, sulla base di una interpretazione «costituzionalmente orientata» degli artt. 581, commi 1 ter e 1 quater, cod. proc. pen. il ricorso avrebbe dovuto essere ritenuto ammissibile, anche in assenza di mandato ad impugnare, perché proposto da difensore di fiducia cui era stata conferita una procura speciale. In subordine, il ricorrente chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1 ter e 1 quater, cod. proc. pen. sostenendo che da queste norme deriva una ingiustificata compressione dei diritti di difesa contrastante con i principi costituzionali e, in particolare, con gli articoli 24, 27, 111 della Costituzione. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stato fatto buon governo dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, con la sentenza emessa il 24 ottobre 2024 nel proc. n. 6578/2024. Con questa decisione, infatti, si è stabilito che la disposizione di cui all'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. «deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione» e, nel caso di specie, l'elezione di domicilio era presente in atti: in specie, «nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato». 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato 2. Si deve premettere che l'art. 2, comma 1, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114, entrata in vigore il 25 agosto 2024, ha abrogato l'art. 581, comma 1 ter, e ha modificato l'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. Per effetto della riforma, a far data dal 25 agosto 2024, non è più requisito di ammissibilità dell'impugnazione il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, di una dichiarazione o elezione di domicilio funzionale alla notifica del decreto di citazione al giudizio. La riforma ha modificato, ma non abrogato, il comma 4 quater del citato articolo 581. Quando l'imputato è stato giudicato in assenza, ai fini della ammissibilità dell'impugnazione del difensore è tutt'ora necessario uno «specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza impugnata e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio», ma soltanto nel caso in cui l'impugnazione sia proposta da un difensore d'ufficio. Ne consegue che, a partire dal 25 agosto 2024, se l'imputato assente è assistito da un difensore di fiducia, le impugnazioni proposte dal difensore, così come le impugnazioni proposte dall'imputato (personalmente o per mezzo di un procuratore speciale), sono ammissibili anche se, unitamente ad esse, non è stato depositato un mandato ad impugnare contenente l'elezione di domicilio. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 24 ottobre 2024, la cui motivazione non è ancora depositata, ma la cui decisione è stata comunicata con l'informazione provvisoria n. 15/2024, hanno stabilito i seguenti principi: - «la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024»; - la previsione dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata considerando sufficiente ai fini dell'ammissibilità «che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione». Com'è evidente, nella prima parte della decisione, le Sezioni Unite hanno fatto applicazione del principio «tempus regit actum» che regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali. Tale principio deve ritenersi operante non soltanto per la disposizione di cui all'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., ma anche per quella di cui all'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. Ne consegue che l'ammissibilità delle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024 (e tale è quella oggetto del presente ricorso) deve essere valutata facendo applicazione delle norme previgenti (sull'argomento: Sez. 5, n. 4398 del 2/10/2017, dep. 2018, Ercoli, Rv. 272440; Sez. 3, n. 54693 del 4/10/2018, P., Rv.274132; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020, Olmo, Rv. 277440; Sez. 4. n. 7982 del 11/02/2021, Lamura, Rv. 280599). 3. Fatta questa doverosa premessa, si deve osservare che, come emerge dall'esame degli atti, necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092): - [OSCURATO:PERSONA] è rimasto assente nel giudizio di primo grado all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza del Tribunale di Marsala del 14 gennaio 2025; - la sentenza è stata appellata dal difensore, al quale Basile ha conferito una procura speciale che compare in calce all'atto di impugnazione; - l'atto di appello è stato depositato il 9 marzo 2024; - nell'atto di appello e nella procura speciale non compare una elezione di domicilio e l'atto non contiene riferimento alcuno a dichiarazioni o elezioni di domicilio già presenti nel fascicolo processuale. 4. Nella requisitoria scritta il Procuratore generale ha sostenuto che, nel caso di specie, poiché il processo di primo grado si è svolto in assenza, trova applicazione l'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. nel testo vigente prima della riforma, «che prevedeva, indistintamente, sia per il difensore di ufficio che per quello di fiducia Li, la necessità di munirsi dello specifico mandato ad impugnare successivo alla sentenza impugnata e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, dati che non risultano essere presenti nel fascicolo processuale, non essendo sufficiente la mera indicazione presente nell'atto di nomina o in sentenza del luogo di residenza dell'imputato, essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (Sez. 2, n. 7322 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Iacovazzo, non massìmata; Sez. 2, n. 43068 del 19/09/2023, Manzo, non massimata; Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Luongo, Rv. 283180)». Si deve osservare, tuttavia, che l'appello è stato proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], in forza di una procura speciale che l'imputato le ha conferito in calce all'atto di impugnazione, sicché non si tratta (o comunque non si tratta solo) di una impugnazione proposta dal difensore ai sensi dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., ma di una impugnazione proposta dall'imputato per mezzo di un procuratore speciale ai sensi dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen. Ciò rende applicabile la disposizione di cui all'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. richiamata dalla Corte di appello. Questa disposizione (oggi abrogata) operava, infatti, in ogni caso in cui l'impugnazione fosse proposta dalle parti private e dai difensori; mentre la speciale (e più restrittiva) previsione dell'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., in base alla quale, «con l'atto di impugnazione del difensore» deve essere depositato, a pena di inammissibilità, uno «specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato», operava (e ancora oggi opera, sia pure con esclusivo riferimento al difensore d'ufficio) soltanto per le impugnazioni «del difensore» dell'imputato giudicato in assenza. Ed invero, come reso evidente dal contenuto letterale della disposizione, l'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. (sia nel testo iniziale che nel testo vigente) è destinato ad operare solo con riferimento ad impugnazioni proposte dal difensore, ai sensi dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., nell'interesse dell'imputato giudicato in assenza e non anche per le impugnazioni proposte dall'imputato (non importa se presente o assente) personalmente o a mezzo di procuratore speciale ai sensi dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen. Come noto, «L'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen., attribuisce al difensore dell'imputato, diversamente da quanto previsto dalle norme sulle impugnazioni delle altre parti private, una facoltà propria a proporre gravame, concorrente con quella conferita all'imputato personalmente, alla sola condizione che la relativa qualifica soggettiva sussista al momento del deposito del provvedimento da impugnare ovvero che la nomina sia intervenuta a tale specifico fine, senza che occorra, pertanto, il conferimento di procura speciale da parte dell'assistito» (Sez. 3, n. 15465 del 10/02/2016, R., Rv. 266781). Nondimeno, quando - come nel caso di specie - ai fini della presentazione dell'appello (impugnazione che l'imputato può proporre personalmente) tale procura speciale sia stata conferita, anche se procuratore speciale è il difensore di fiducia, non si può ritenere che l'impugnazione sia proposta (o sia proposta soltanto) dal difensore ai sensi dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. e si deve riconoscere che si tratta di una impugnazione proposta (anche) dall'imputato, per mezzo di un procuratore speciale, ai sensi dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen. Nel caso di specie, peraltro, la procura speciale ad impugnare è stata conferita al difensore di fiducia con atto sottoscritto dall'imputato, questo atto è posto in calce all'atto di appello e la firma è stata autenticata del difensore. Si deve ricordare quindi che, secondo un indirizzo giurisprudenziale risalente, ma consolidato, «la sottoscrizione della nomina del difensore per il giudizio di impugnazione, fatta dall'imputato in calce all'atto di appello e autenticata dal difensore, vale anche come impugnazione personale dell'imputato, dato che con la sottoscrizione questi ha fatto proprio il contenuto dell'atto» (Sez. U, n. 9938 del 12/10/1993, Thomas, Rv. 194998; Sez. 3, n. 7855 del 03/06/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 211358; Sez. 1, n. 37827 del 24/10/2006, Fasano, Rv. 234981; Sez. 3, n. 12999 del 12/11/2014, dep. 2015, Vasile, Rv. 262992). 5. Per quanto esposto, nel caso oggetto del presente ricorso trova applicazione l'abrogato art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. e questa norma deve essere interpretata nel rispetto dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza del 24 ottobre 2024. Come si è detto, la motivazione di questa sentenza non è stata ancora depositata. Nell'informazione provvisoria n. 15/2024, tuttavia, si legge che, nell'interpretare l'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. si deve ritenere sufficiente, ai fini della ammissibilità dell'impugnazione, che l'atto «contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione». Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto all'onere di richiamare espressamente, nell'atto di appello, la dichiarazione o elezione di domicilio precedentemente rilasciata e di indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo processuale. L'atto di appello e la procura speciale non recano alcuna indicazione in tal senso. Pertanto, l'impugnazione non consente «l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione» e non è conforme alla previsione dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. neppure secondo l'interpretazione restrittiva (e certamente favorevole all'imputato) che è stata data dalle Sezioni Unite. Solo nell'atto col quale è stato proposto il ricorso per Cassazione, infatti, il difensore ha chiarito che, ai fini della notifica del decreto di citazione in grado d'appello, si sarebbe dovuto tenere conto di una «dichiarazione di domicilio» presente in atti perché «contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato».6. Si deve esaminare adesso il primo motivo del ricorso, col quale la difesa ha chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1 ter e 1 quater, cod. proc. pen. La questione è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con argomentazioni che il Collegio condivide. Come è stato evidenziato, infatti, le norme in esame non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione, ma ne regolano soltanto le modalità di esercizio «sicché non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge» (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900). Si tratta, inoltre, di una «scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnatíonis", ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine. (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324). 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al