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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 66/1966

ECLI:IT:COST:1966:66
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

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1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] il Pretore di Pizzo, accogliendo un'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del R. D. 6 maggio 1940, n. 635.

Nell'ordinanza - emessa nella pubblica udienza del 30 giugno 1965 - il Pretore osserva che la norma impugnata, la quale prevede che gli esercenti mestieri girovaghi presentino all'autorità di pubblica sicurezza dei comuni che essi percorrono il certificato di iscrizione previsto dall'art. 121 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e conferisce alla predetta autorità la facoltà di imporre limitazioni di tempo e di ambiente, appare in contrasto con gli artt. 41, 16, 13 e 3 della Costituzione in quanto: a) la presentazione del certificato al fine del visto si risolve in una non giustificata restrizione della libertà commerciale; b) la disposizione impugnata crea una disuguaglianza in relazione ad altre categorie di commercianti e rende possibile la determinazione di limitazioni diverse da comune a comune e perfino nell'ambito territoriale dello stesso comune; c) il potere conferito all'autorità di pubblica sicurezza è svincolato dalla sussistenza di concrete situazioni che possano legittimarne l'esercizio; d) la limitazione di tempo e di ambiente, disposta in riferimento ad una concreta domanda di visto, determina una limitazione di indole strettamente personale.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata all'imputato non comparso ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; è stata comunicata ai Presidenti delle due Camere ed è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 297 del 27 novembre 1965.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parte e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

La causa viene pertanto decisa in camera di consiglio. : La norma denunziata è contenuta nel R. D. 6 maggio 1940, n. 635, relativa al "regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza", emesso su parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento non ha forza di legge e pertanto la questione di legittimità costituzionale è da ritenersi inammissibile.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.

D. 18 giugno 1931, n. 773), approvato con R. D. 6 maggio 1940, n. 635, sollevata dal Pretore di Pizzo con ordinanza 30 giugno 1965 in riferimento agli artt. 41, 16, 13 e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] il Pretore di Pizzo, accogliendo un'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del R. D. 6 maggio 1940, n. 635. Nell'ordinanza - emessa nella pubblica udienza del 30 giugno 1965 - il Pretore osserva che la norma impugnata, la quale prevede che gli esercenti mestieri girovaghi presentino all'autorità di pubblica sicurezza dei comuni che essi percorrono il certificato di iscrizione previsto dall'art. 121 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e conferisce alla predetta autorità la facoltà di imporre limitazioni di tempo e di ambiente, appare in contrasto con gli artt. 41, 16, 13 e 3 della Costituzione in quanto: a) la presentazione del certificato al fine del visto si risolve in una non giustificata restrizione della libertà commerciale; b) la disposizione impugnata crea una disuguaglianza in relazione ad altre categorie di commercianti e rende possibile la determinazione di limitazioni diverse da comune a comune e perfino nell'ambito territoriale dello stesso comune; c) il potere conferito all'autorità di pubblica sicurezza è svincolato dalla sussistenza di concrete situazioni che possano legittimarne l'esercizio; d) la limitazione di tempo e di ambiente, disposta in riferimento ad una concreta domanda di visto, determina una limitazione di indole strettamente personale. 2. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata all'imputato non comparso ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; è stata comunicata ai Presidenti delle due Camere ed è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 297 del 27 novembre 1965. Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parte e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. La causa viene pertanto decisa in camera di consiglio. : La norma denunziata è contenuta nel R. D. 6 maggio 1940, n. 635, relativa al "regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza", emesso su parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri. Il provvedimento non ha forza di legge e pertanto la questione di legittimità costituzionale è da ritenersi inammissibile. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R. D. 18 giugno 1931, n. 773), approvato con R. D. 6 maggio 1940, n. 635, sollevata dal Pretore di Pizzo con ordinanza 30 giugno 1965 in riferimento agli artt. 41, 16, 13 e 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 66/1966 — Fons Iuris — Fons Iuris