Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 66/1966
ECLI:IT:COST:1966:66
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] il Pretore di Pizzo, accogliendo un'eccezione sollevata dalla
difesa dell'imputato, ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del
R. D. 6 maggio 1940, n. 635.
Nell'ordinanza - emessa nella pubblica udienza del 30 giugno 1965 -
il Pretore osserva che la norma impugnata, la quale prevede che gli
esercenti mestieri girovaghi presentino all'autorità di pubblica
sicurezza dei comuni che essi percorrono il certificato di iscrizione
previsto dall'art. 121 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e conferisce
alla predetta autorità la facoltà di imporre limitazioni di tempo e
di ambiente, appare in contrasto con gli artt. 41, 16, 13 e 3 della
Costituzione in quanto: a) la presentazione del certificato al fine del
visto si risolve in una non giustificata restrizione della libertà
commerciale; b) la disposizione impugnata crea una disuguaglianza in
relazione ad altre categorie di commercianti e rende possibile la
determinazione di limitazioni diverse da comune a comune e perfino
nell'ambito territoriale dello stesso comune; c) il potere conferito
all'autorità di pubblica sicurezza è svincolato dalla sussistenza di
concrete situazioni che possano legittimarne l'esercizio; d) la
limitazione di tempo e di ambiente, disposta in riferimento ad una
concreta domanda di visto, determina una limitazione di indole
strettamente personale.
2. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata all'imputato non
comparso ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; è stata
comunicata ai Presidenti delle due Camere ed è stata pubblicata nella
[OSCURATO:PERSONA] n. 297 del 27 novembre 1965. Nel presente giudizio
non vi è stata costituzione di parte e non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri. La causa viene pertanto decisa
in camera di consiglio.
:
La norma denunziata è contenuta nel R. D. 6 maggio 1940, n. 635,
relativa al "regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza", emesso su parere del
Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri. Il
provvedimento non ha forza di legge e pertanto la questione di
legittimità costituzionale è da ritenersi inammissibile.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 225 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza (R. D. 18 giugno 1931, n. 773), approvato
con R. D. 6 maggio 1940, n. 635, sollevata dal Pretore di Pizzo con
ordinanza 30 giugno 1965 in riferimento agli artt. 41, 16, 13 e 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
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