Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44894/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nel quale si contestano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; Letto altresì il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nel quale si contestano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato "oltre ogni ragionevole dubbio" nonché in relazione alla affermata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. con riferimento al reato di tentata estorsione di cui al capo 2 della rubrica delle imputazioni; ritenuto che avendo l'Ortado avuto accesso al concordato della pena ex art.599 cod. proc. pen. ed essendo stata accolta dalla Corte di appello la relativa proposta, non sono consentite le doglianze relative ai motivi rinunciati ed alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr. Sez.

U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); considerato che il motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione con particolare riguardo all'attendibilità della persona offesa ed ai riscontri alle dichiarazioni della stessa, è manifestamente infondato oltre che caratterizzato da assoluta genericità essendo privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nella parte in cui sono stati descritti tutti gli elementi che hanno portato all'affermazione oltre ogni ragionevole dubbio della penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; considerato altresì che nessun vizio è ravvisabile nella sentenza impugnata con riguardo all'affermata sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. avendo la Corte territoriale adottato sul punto una motivazione congrua, logica e rispondente ai principi indicati da questa Corte di legittimità; rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nel quale si contestano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; Letto altresì il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nel quale si contestano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato "oltre ogni ragionevole dubbio" nonché in relazione alla affermata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. con riferimento al reato di tentata estorsione di cui al capo 2 della rubrica delle imputazioni; ritenuto che avendo l'Ortado avuto accesso al concordato della pena ex art.599 cod. proc. pen. ed essendo stata accolta dalla Corte di appello la relativa proposta, non sono consentite le doglianze relative ai motivi rinunciati ed alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr. Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); considerato che il motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione con particolare riguardo all'attendibilità della persona offesa ed ai riscontri alle dichiarazioni della stessa, è manifestamente infondato oltre che caratterizzato da assoluta genericità essendo privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nella parte in cui sono stati descritti tutti gli elementi che hanno portato all'affermazione oltre ogni ragionevole dubbio della penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; considerato altresì che nessun vizio è ravvisabile nella sentenza impugnata con riguardo all'affermata sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. avendo la Corte territoriale adottato sul punto una motivazione congrua, logica e rispondente ai principi indicati da questa Corte di legittimità; rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
Sentenza Cassazione n. 44894/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris