CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 19796/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], a mezzo della procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma il 31 luglio 2013, rep. n. 290, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Artena (RM), elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 12 febbraio 2014 n. 803/14/2014; [OSCURATO:PERSONA] E CATASTALEudita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 febbraio 2023dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo della procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], haproposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 12 febbraio 2014 n. 803/14/2014, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di rettifica del valore e liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale – anziché in misura fissa – su immobili soggetti a vincolo di interesse storico, artistico ed archeologico, in dipendenza della dichiarazione di successione in morte di [OSCURATO:PERSONA](deceduta il 30 dicembre 2004), ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell a medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 5 dicembre 2011 n. 510/41/2011, con co mpensazione d elle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime curenel senso che il trasferimento mortis causa degli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico, che erano compresi nell’asse ereditario, dove va scontare le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pur confermando la rettifica dei valori secondo l’accertamento fattone dall’amministrazione finanziaria ai fini dell’imposta sull e successioni. Con ordinanze interlocutorie, il collegio ha disposto, dapprima, l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di appello e, poi, la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione all’intimata presso il domicilio del difensore nominato nel corso del giudizio di appello. All’esito, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo della procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], si è costituita con controricorso. 2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, 2 e 10 del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347, nonché della (nota all’art. 1 della) tariffa allegata al D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il trasferimento mortis causadegli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico dovesse scontare le imposte ipotecaria a catastale in misura fissa e non in misura proporzionale. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il motivo è infondato. 1.1 Secondo l’assunto dell a difesa erariale , il rinvio letterale della nota all’art. 1 della tariffa allegata al D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347 a «i trasferimenti (…) cui all'art. 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvata conD.P.R. 26 aprile 1986, n. 131», ai fini della previsione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, non sarebbe stato aggiornato a seguito della introduzione di un nuovo secondo periodo nell’art. 1, comma 1, della tariffa – parte prima annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, per effetto dell’art. 7, comma 7, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 , che aveva comportato lo “slittamento” dal terzo periodo al quarto periodo della previsione relativa al «(…) trasferimento che ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089(…)». A suo dire: «Tale situazione non consente pertanto di ritenere che, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, si estenda a siffatti beni immobili vincolati il regime agevolativo che la controparte contribuente pretende, e che la [OSCURATO:PERSONA] le ha superficialmente riconosciuto». 1.2 Tale argomentazione è desunta da lla circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 14 giugno 2002 n. 52/E, secondo la quale «(…) nessuna disposizione è intervenuta esplicitamente a modificare il trattamento tributario applicabile agli atti traslativi a titolo oneroso di immobili di interesse storico, artistico ed archeologico soggetti alla legge n. 1089 del 1939; pertanto, sulla base del principio “ubi lex voluit, dixit”, si precisa che le imposte ipotecaria e catastale sono tuttora dovute nella misura proporzionale del 2 per cento e del 10 per mille stabilita rispettivamente dall’articolo 1 della Tariffa e dall’articolo 10, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale»; peraltro, «(…) il legislatore non è intervenuto neanche sul regime tributario applicabile ai trasferimenti di “fabbricati o porzionidi fabbricato (..) esente dall’imposta sul valore aggiunto (…)” che per effetto della citata novella si trovano ora al sesto periodo dell’art. 1 della tariffa allegata al T.U. dell’imposta di registro; a queste ipotesi continuano quindi ad applicarsi le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa». 1.3 Lo scrutinio del motivo esige di ricostruire l’evoluzione normativa del contenuto dell'art. 10, comma 2, D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347.Il testo originario di tale disposizione (in relazione all’imposta catastale) era così formulato: «L'imposta èdovuta nella misura fissa (…)per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni di società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, nonché per quelle eseguite in dipendenza di attidi regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione». Ragion per cui,nella versione iniziale, la norma non operava alcun rinvio all'art. 1 della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. In seguito, l’art. 16, comma 2, lett. a, delD.L. 22 maggio 1993 n. 155, convertito con modificazioni,dalla Legge 19 luglio 1993 n. 243, ha novellato –sia pure senza alcuna rilevanza ai nostri fini -l'art. 10, comma 2, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347 nei seguenti termini: «Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'imposta èdovuta nella misura fissa (…) per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni di società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa,per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonchéper quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131». Ancora, l’art. 3, comma 15, lett. a, del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30, ha modificato l'art. 10, comma 2, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347 nel senso che: «Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 dell'articolo 10 le parole: "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo"; b) nella nota dell'articolo 1 della tariffa, le parole: "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo"». Infine, l’art. 30, comma 5-bis, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni , dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, ha disposto la seguente modifica dell'art. 10, comma 2, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347: «Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, le parole: "quarto e quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto, quinto e nono periodo"». All'esito dei vari interventi modificativi, pertanto, l'imposta catastale èdovuta nella misura fissa per le volture eseguite in dipendenza degli atti di cui all'art.1, comma 1, quarto periodo , quinto periodo e nono periodo, della tariffa - parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.1.4 Per quanto concerne l'art. 1, comma 1, della tariffa -parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, le modifiche allo stesso apportate ai nostri fini rilevanti sono le seguenti. All'epoca della introduzione della norma, la previsione era la seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi …………………………………………………….. 8% Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni e societàcooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ……………………………………………………..……………………………….…15% Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sempreché l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione ……………………………...4% Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane……………………………………………….…………………. L. 50.000 Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi …………………... L. 50.000». Premesso che la successione acui si riferisce l'avviso di rettifica e liquidazione si era aperta il 30 dicembre 2004 e che la denunzia di successione era stata presentata il 24 luglio 2006 (come si desume dal ricorso per cassazione), il testo all'epoca applicabile era il seguente: «1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: ………………………….............................. 8% Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: …………………………………………………………………………………………… 7% Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o diassociazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ………………………………………………………………………….………………. 15% Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artisticoe archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sempreché l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione …........................... 3% Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Mi nistro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 218del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla notaII-bis) ................................................................ 3% Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni d fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8 - bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , ed è effettuato nei confronti di imprese che han no per oggetto esclusivoo principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni ………………….....................1% Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi o vvero a favore di comunità montane ....................................................... euro 168,00 Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi ….............. euro 168,00 Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater):................................ euro 168,00 Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi oin organizzazioni non lucrative di utilità socialeove ricorrano le condizioni di cui alla nota II - quinquies ……………………………………….................................euro 168,00». In particolare, ai nostri fini rileva l’art. 7, comma 7, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il quale aveva disposto l'inserimento di un secondo periodo (concernente i fabbricati e le relative pertinenze) all'interno dell'art. 1 della tariffa - parte pri ma allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Successivamente (ma la modifica è ai nostri fini, ratione temporis, irrilevante, essendo il testo applicabile dall’1gennaio 2014, in base all'art. 10, comma5, del D.L.vo 14 marzo 2011 n. 23), l’art. 10, comma1, del D.L.vo 14 marzo 2011 n. 23, ha disposto la modifica dell'art. 1, comma 1, della tariffa -parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 nei seguenti termini: «1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 èsostituito dal seguente: 1. Atti traslativi a titolooneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi ………………………….……………….. 9 per cento Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) …….2 per cento». 1.5 Se si ritenesse che, man mano che sono stati introdotti nuovi periodi, quelli originariamente previsti abbiano subìto uno slittamento anche ai fini della applicazione dell'imposta nella misura fissa, all'epoca della successione per causa di morte che è stata oggetto di riliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, le volture soggette a registrazione in misura fissa sarebbero le seguenti: 1) se il trasferimento aveva per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla Legge 10giugno 1939n. 1089, sempreché l'acquirente non fosse venuto meno agli obblighi della loro conservazione e protezione; 2) se il trasferimento aveva per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969n. 1072, nella ricorrenza delle condizioni di cui alla nota II-bis; 3) se il trasferimento avveniva a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), nella ricorrenza delle condizioni di cui alla nota II-quater. Ciò in quanto la previsione relativa al trasferimento di beni d'interesse artistico, storico ed architettonico era, all'esito delle varie modifiche intervenute, slittata al quarto periodo dell’art. 1, comma 1, della tariffa - parte prima allegata al D .P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Viceversa, quando l’art. 16, comma 2, lett. a, del D.L. 22 maggio 1993 n. 155, convertito,con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993 n. 243, modificò l’art. 10, comma 1, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347 nel senso di estendere per la prima volta la misura fissa dell'imposta catastale alle volture eseguite in dipendenza degli atti dicui all'articolo 1, comma 1, «quarto periodo», la previsione concernente i trasferimenti suddetti era contenuta nel «terzo periodo» della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Ugualmente, poi, l’art. 3, comma 15, lett. a, del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito , con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997n. 30, dispose che nell’art. 10, comma 2, del D.L.vo 31 otto bre 1990 n. 347 le parole: « quarto periodo» foss ero sostituite dalle seguenti: « quarto e quinto periodo», la previsione concernente i trasferimenti in esame era ancora contenuta nel terzo periodo. Solo quando, infine, l'art. 30, comma 5-bis, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito , con modificazioni , dalla Legge 28 gennaio 2009n. 2, dispose che all’art. 10, comma 2 , del D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 347 ( e successive modificazioni), le parole: «quarto e quinto periodo» fossero sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo», erano già stati aggiunti all'art. 1, comma 1, della tariffa -parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131i vari periodi in precedenza riportati, sicché il terzo periodo era slittato al quartoperiodo. 1.6Il collegio non ignora i precedenti di questa Corte (alcuni oggetto di espresso richiamo da parte dell’amministrazione finanziaria), a tenore dei quali i trasferimenti di immobili di interesse storico artistico sono tuttora soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale e non fissa, non essendo intervenuto alcun provvedimento legislativo inteso a modificare la relativa disciplina; né la diversa collocazione della previsione agevolativa dell'imposta di registro a favore degli immobili“vincolati”, slittata dal terzo periodo al quarto periodo dell'art. 1, comma 1 , della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, giusta l'art. 7 , comma 7, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, può ritenersi introduttiva di una nuova agevolazione ipotecaria catastale a vantaggio dei menzionati immobili di interesse storico artistico(in tal senso: Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2009, n. 3573; Cass., Sez. 5^, 2 ottobre 2009, n. 21144; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2010, n. 14122; Cass.,Sez. 5^, 8 gennaio 2013, n. 275; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2014, n. 2277; Cass., Sez. 6^-5, 11 aprile 2017, n. 9324). 1.7 A ben vedere, t ale impostazione è incentrata sulla considerazione che la soggezione alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, nell'originaria previsione della nota all’art. 1della tariffa allegata al D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347, veniva individuata per le tipologie di atti previste dal quarto e quinto periodo dell'art. 1, comma 1, della tariffa –parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con un rinvio di tipo fisso o statico, non influenzato, quindi, dalle vicende modificative della norma richiamata, sì che non rileva lo spostamento della previsione del trasferimento di detti beni dal terzo periodo al quarto per iodo dell'art. 1, comma 1, della tariffa - parte prima allegata al D .P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ad opera dell'art. 7, comma 7, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488. 1.8 Tuttavia, ques ta interpretazione è stata ormai superata – con argomentazioni pienamente condivise in questa sede -dal più recente orientamento di questa Corte, il quale ha diversamente ritenuto che,a seguito della modifica apportata all'art. 10, comma 2, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347dall'art. 30, comma 5-bis, del D.L. 29 novembre 2008 n. 18 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 2009 n. 2 - nel senso d ella sostituzione delle parole « quarto e quinto periodo» con le parole «quarto, quinto e nono periodo» - le imposte ipotecaria e catastale sul trasferimento degli immobili di interessestorico, artistico e archeologico si applicano in misura fissa, atteso che, al momento della suddetta modificazione, l'originario terzo periodo dell'art. 1, comma 1, della tariffa- parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, che fa riferimento ai predetti immobili, era “slittato” al quarto periodo(in termini: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32598; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2581). 1.9Come è stato evidenziato dall’ultimo indirizzo , i precedenti richiamati di segno contrario analizzano esclusivamente la situazione realizzatasi all'indomani dell'introduzione, in forza dell'art. 7, comma 7, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 , all'art. 1 della tariffa -parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, del riportato «secondo»periodo, senza introdurre un regime agevolativo dei trasferimenti dei beni vincolati per le imposte ipotecaria e catastalee, soprattutto, senza incidere sull'originario richiamo, ai fini agevolativi, al «quarto e quinto periodo» della predetta t ariffa. In siffatta evenienza effettivamente è a ritenersi che si sia al cospetto di un rinvio fisso o statico(Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32598). A ben diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla modifica apportata (nel senso di sostituire il richiamo al «quarto e quinto periodo» con le parole «quarto, quinto e nono periodo»), all'art. 10, comma 2, del D.L.vo D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347, dall'art. 30, comma 5-bis, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 2009 n. 2, perché a quell'epoca era incontestabile che, a seguito dell'introduzione di un secondo periodo, l'originario terzo periodo fosse “slittato” al quarto. In tal caso , quindi, il rinvio non può non essere considerato come mobile.D'altra parte, un regime “ di favore ” nei confronti de i trasferimenti di immobili di interesse, storico, artistico ed architettonico si giustifica, sul piano della ratio legis, alla luce della soggezioni di tali beni ad una serie di limitazioni nel loro uso, che vanno dal divieto di demolizione, modifica e/o restauro, senza la previa autorizzazione del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA], al divieto di adibire gli stessi ad usi incompatibili con il loro carattere. 1.10 Alla stregua delle precedenti considerazioni , si può concludere che i trasferimenti inter vivose mortis causadi beni di interesse artistico, storico ed architett onico, essendo originariamente contemplati nel quarto periodo dell’art. 1, comma 1, della tariffa –parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nel testo modificato dall’art. 7, comma 7, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono soggetti ad impos te ipotecaria e catastale in misura fissa , ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347, nel testo modificato dall’art. 3, comma 15, lett. a, del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito , con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30, anche se risale nti ad epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 30, comma 5 - bis , del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni , dalla Legge28 gennaio 2009 n. 2. 1.11 Pertanto, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, avendo ritenuto che «(…) l’imposta ipotecaria e catastale concernente il maggior valore accertato, in seguito alla denuncia di successione, va calcolata in misura fissa, trattandosi di beni d’interesse storico, ai sensi della legge n. 1089/1939 (art. 10, comma 2, del decreto lgs. n. 347/90 e dell’art. 1 del D.P.R. n. 131/1986)».2. Valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso deve essere respinto. 3. Il recentissimo mutamento dell’orientamento giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese giudiziali. 4. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbrai