CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2026
Cassazione n. 18335/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 595/2023 depositatail 5/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- In data 9 aprile 2013 veniva levato un protesto relativo a un assegnoemesso dal ricorrente, in qualità di legale rappresentante della società"Oroverde soc. Coop. a r.l.". Tuttavia, il protesto veniva erroneamenteNumero registro generale 16837/2023Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 18335/2026Data pubblicazione 07/06/2026iscritto a nome del ricorrente come persona fisica e non in rappresentanzadella società. L’interessato veniva a conoscenza di tale iscrizione solo nelluglio 2014, quando la banca [OSCURATO:PERSONA] gli negava l'apertura di un contocorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] gli rifiutava la concessione di un mutuoipotecario.A causa di questi eventi, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato di aver subito ingentidanni, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale. I danni patrimonialiincludevano:• il mancato acquisto di un immobile, con conseguente obbligo di versareuna penale di € 50.000,00;• la perdita dei compensi come amministratore della "[OSCURATO:PERSONA]. Coop.",quantificati in € 60.000,00 annui;• la perdita di utili come socio.I danni non patrimoniali consistevano in un pregiudizio alla salute,manifestatosi con uno stato ansioso-depressivo, qualificabile come dannobiologico ed esistenziale.2.- Il 20 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il notaioAjello dinanzi al Tribunale di Salerno, chiedendo l'accertamento della suaresponsabilità per illecito aquiliano, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o, insubordine, dell'art. 2050 c.c. (responsabilità per l'esercizio di attivitàpericolose) e la conseguente condanna al risarcimento di € 300.000,00. Ilnotaio si è costituito negando ogni addebito.2.1.- Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 1748/2020, purriconoscendo la sussistenza dell'illecito aquiliano a carico del notaio, harigettato le domande risarcitorie per mancata dimostrazione dei dannilamentati. Il giudice di prime cure ha ritenuto inopponibili al notaio ilcontratto preliminare di compravendita e la sua successiva risoluzione, inquanto privi di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. Inoltre, ha imputato alMonte un concorso di colpa, ex art. 1227 c.c., per non aver richiestotempestivamente la rettifica del protesto.Numero registro generale 16837/2023Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 18335/2026Data pubblicazione 07/06/20263.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado. I motividi gravame si sono concentrati sull'erronea applicazione dell'art. 2704 c.c.,sulla violazione dell'art. 1227 c.c. in merito al concorso di colpa, sull'omessapronuncia riguardo alla responsabilità ex art. 2050 c.c. e alla risarcibilità deldanno non patrimoniale. Si è costituito in giudizio l'erede del Notaio, sig.[OSCURATO:PERSONA], resistendo all'appello ma senza proporre appello incidentalesull'accertamento dell'illecito, che è diventato così definitivo.La Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza n. 595/2023, ha rigettatol'appello, confermando integralmente la decisione del Tribunale econdannando l'appellante alle ulteriori spese del grado, pur condividendoparzialmente la tesi secondo cui il contratto preliminare potesse rilevarecome mero fatto storico.4.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione GenerosoMonte con dieci motivi di censura. L’intimato si è costituito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio della decisione impugnata.La Corte ha considerato sprovvista di prova la domanda di risarcimento. Purritenendo illecita la condotta del notaio, ha tuttavia ritenuto che il ricorrente(a suo tempo appellante) non avesse fornito prova che dall’erroneaiscrizione a suo carico era derivato danno.Ed ha di conseguenza rigettato la domanda in quanto la liquidazioneequitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. presuppone che l'esistenzadel pregiudizio sia stata previamente e oggettivamente accertata, risultandoimpossibile o difficile solo la quantificazione del quantum.Questa ratio è contestata con dieci motivi di censura.2.- Con il primo motivo si prospetta nullità della sentenza per motivazionemeramente apparente, nonché violazione degli articoli 115 c.p.c., 2721,2722, 2723 c.c. e 132 c.p.c..Numero registro generale 16837/2023Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 18335/2026Data pubblicazione 07/06/2026Si contesta la contraddittorietà della decisione della Corte d'Appello che, daun lato, ha ritenuto superflua e irrilevante la prova testimoniale richiestadal ricorrente e, dall'altro, ha concluso che le domande risarcitorie eranosfornite di prova. Secondo il ricorrente, tale motivazione è solo apparente eviola il diritto alla prova, poiché i capitoli di prova erano decisivi perdimostrare i fatti costitutivi del danno.2.1.- Il motivo è infondato.Come lo stesso ricorrente riconosce (p. 13 del ricorso), il giudice di appelloha rigettato la sola prova testimoniale, ritenendola o superflua (fatti provatiper documenti) o inammissibile (per avere ad oggetto fatti non suscettibilidi testimonianza).In particolare, la decisione impugnata ha ritenuto inammissibili circostanzeda provare documentalmente o comunque oggetto di valutazioni che noncompetono al testimone, ed altre circostanze ha ritenuto estranee al temadi indagine istruttoria.La valutazione della prova, e dunque il giudizio sulla sua ammissibilità, sonorimessi all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, e sonoinsindacabili se adeguatamente motivati, come nella specie.Può essere di certo sindacata la contraddittorietà della motivazione nellamisura in cui, dopo aver rigettato le prove (tuttavia da ammettere), abbiaritenuto la domanda sfornita di prova. Ma non è questo il caso.Con la conseguenza che alcuna contraddizione è da ravvisare nella decisioneimpugnata, che non ha rigettato per difetto di prova dopo avere negato leuniche prove possibili; ma ha rigettato per difetto di prova sul (condivisibile)presupposto che le prove proposte non erano ammissibili o rilevanti e chele altre non erano sufficienti.3.- Con il secondo motivo si prospetta nullità della sentenza permotivazione apparente e violazione dell'Art. 2704 c.c.Si censura la decisione della Corte d'appello di ritenere inammissibile ilmotivo di gravame relativo all'applicazione dell'art. 2704 c.c. Il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16837/2023Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 18335/2026Data pubblicazione 07/06/2026ribadisce che, trattandosi di un'azione extracontrattuale, il contrattopreliminare e la sua risoluzione erano stati invocati come meri fatti storici,la cui esistenza poteva essere provata con ogni mezzo, senza la necessitàdi una data certa opponibile ai terzi.Il Tribunale aveva rilevato che il contratto preliminare del 28.3.2013 e larisoluzione del 4.12.2013 sono scritture private non autenticate, prive diregistrazione e trascrizione; che dunque, ai sensi dell'art. 2704 c.c., la lorodata non è certa nei riguardi del notaio.Questa decisione è stata confermata in appello, ed è qui nuovamentecensurata, con l’argomento che non occorreva dimostrare la data certa,essendo quegli atti invocati come meri fatti storici.3.1- Il motivo è inammissibile.La censura non coglie adeguatamente l’effettiva ratio decidendi alla basedella statuizione impugnata, che prescinde dall’applicabilità dell’art. 2074c.c.La corte d’appello, infatti, non ha soltanto ritenuto generiche le censuresvolte in relazione alla decisione di primo grado sull’applicabilità dell’art.2704 c.c. – questione su cui è incentrato l’intero motivo – ma haespressamente affermato che anche «a voler ritenere che l’appellanteavesse effettivamente stipulato un contratto preliminare di compravenditaimmobiliare in data 28.03.2013 e che detto contratto sia statoconsensualmente risolto per inadempimento dell’appellante in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], è rimasto del tutto indimostrato che detto inadempimento si èverificato a causa del diniego di concessione del mutuo dalla [OSCURATO:PERSONA] eche esso sia stato denegato proprio a causa della illegittima iscrizione delprotesto da parte del [OSCURATO:PERSONA] a carico del [OSCURATO:PERSONA]».In altri termini, ha ritenuto che la questione oggetto del motivo di ricorso inesame (se i contratti fossero opponibili al terzo benché privi di data certa,ai sensi dell’art. 2704 c.c.) fosse del tutto irrilevante ai fini della decisione.Numero registro generale 16837/2023Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 18335/2026Data pubblicazione 07/06/20264.-. Con il terzo motivo si prospetta nullità della sentenza per motivazioneapparente, omesso esame di un fatto decisivo e violazione di Legge (art.2697 c.c. e 12 D.M. 316/2000).Il ricorrente critica la valutazione della Corte territoriale che ha escluso ilnesso causale tra il protesto e il diniego del mutuo. Si evidenzia che la notadi [OSCURATO:PERSONA], sebbene successiva alla cancellazione del protesto, si riferivaesplicitamente a un precedente diniego e che, essendo il registro deiprotesti unico a livello nazionale, la segnalazione negativa non poteva cheriferirsi al protesto levato a Milano.4.1.- Il motivo è inammissibile.Sotto l’apparente censura di difetto di motivazione e violazione delle regolesull’onere della prova, in realtà si contesta la valutazione delle prove stesse.La ratio decidendi, infatti, è che non vi è prova del fatto che il rifiuto di quelfinanziamento sia dovuto al protesto illegittimo.La decisione impugnata fonda il suo assunto (non c’è prova di nesso tra ilprotesto ed il rifiuto di finanziamento strumentale al preliminare) su unaserie di ragioni, che costituiscono l’esito di accertamenti di fatto (che per ilpreliminare non era richiesto alcun finanziamento, che il protesto cui si fariferimento nella nota non è detto che sia quello per cui è causa) che sonorimessi al giudice di merito ed insindacabili se adeguatamente motivati.Qui, peraltro, ne è censurato uno solo: che il protesto di riferimento siaproprio quello per cui è causa.Quanto al difetto di motivazione, non si dice in cosa sia carente sotto taleaspetto la decisione impugnata, e non è chiaro a quale censura, tra quellequi avanzate, sia riferibile l’assunto che è stata fraintesa la dichiarazione didiniego, nel senso che essa faceva riferimento ad un altro e precedentediniego: quale sia cioè il vizio in questione, se di travisamento di una prova,di un fatto, o di omesso esame o altro.Numero registro generale 16837/2023Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 18335/2026Data pubblicazione 07/06/20265.- Con il quarto motivo si prospetta nullità della sentenza per omessavalutazione di un fatto decisivo e violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c..Si contesta il mancato riconoscimento del danno patrimoniale di €50.000,00 relativo alla penale. Il ricorrente sostiene che l'accordo dirateizzazione del pagamento della penale, prodotto tempestivamente,costituisce di per sé prova del danno emergente, in quanto l'assunzione diun'obbligazione rappresenta una posta passiva del patrimonio rilevante aisensi dell'art. 1223 c.c..5.1.- Il motivo è infondato per conseguenza del rigetto di quello precedente.Infatti, la decisione impugnata ha negato il risarcimento del dannopatrimoniale (la penale di 50 mila euro) non solo sull’assunto che non vi eraprova dell’effettivo esborso, ma perché non vi era prova del nesso di causa,cioè del fatto che tale penale è stata pagata per via del diniego del mutuodovuto al protesto.La ratio, dunque, è duplice: nega il nesso di causa e nega l’evento dannoso.Una delle due è sufficiente a reggere la decisione, e la prima delle due, comevisto al motivo precedente, non è intaccata dalle censure del ricorrente.6.- Con il quinto motivo si prospetta nullità della sentenza per violazionedegli artt. 2697 c.c., 112 e 153 c.p.c..Viene censurata la decisione di non attribuire valore probatorio, neancheindiziario, alle quietanze di pagamento prodotte, in quanto provenienti daterzi. Si invoca il principio per cui tali scritture devono essere comunquevalutate dal giudice. Inoltre, si contesta la dichiarazione di tardività dellaproduzione, sostenendo che le quietanze sono state depositate non appenadisponibili.6.1. Il motivo è svolgimento del quarto. Ed è parimenti infondato.Attiene pur sempre al rigetto della richiesta di risarcimento del dannopatrimoniale, per il pagamento della penale.Contesta il giudizio probatorio espresso dalla decisione impugnata quantoal valore delle quietanze ed alla tempestiva loro produzione.Numero registro generale 16837/2023Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 18335/2026Data pubblicazione 07/06/2026Ma, si ripete, quella sulla prova del danno è solo una delle due rationesdecidendi. L’altra attiene al difetto di nesso causale tra la condotta (protestoillegittimo) ed il danno qui lamentato. E dunque, avere escluso quel nessodi causa è già di per sé ragione sufficiente per escludere il risarcimento deldanno, a prescindere dalla prova dell’effettivo prodursi e dell’ammontare diesso.7.- Con il sesto motivo si prospetta violazione degli artt. 2364, 2389 e2392 c.c.), nonché violazione dell’art. 132 c.p.c. e dunque difetto dimotivazione.Si censura la valutazione della Corte d'Appello nella parte in cui ha ritenutonon provato il danno da lucro cessante per la perdita dei compensi diamministratore. Il ricorrente afferma che il verbale di dimissioni era validoe che il compenso dell'amministratore costituisce un diritto soggettivoperfetto, non una mera possibilità.7.1.- Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.È inammissibile nella parte in cui mira a censurare la valutazione dellaprova, ma soprattutto in quanto non coglie esattamente la ratio decidendi,che non è nel senso di negare valore probatorio al verbale di assemblea inquanto sottoscritto dal solo ricorrente, ma è nel senso di negare quel valorein quanto si tratta di atto unilaterale in cui si riferisce di una dichiarazionedella banca senza che di tale dichiarazione si abbia riscontro alcuno: «Laprova di detta circostanza infatti non può affatto trarsi dal verbale diassemblea prodotto, a firma dello stesso appellante, in mancanza didocumentazione di riscontro proveniente dalla UBI Bank che avrebberifiutato l’apertura di un conto corrente in ragione dell’iscrizione del protestoa carico del [OSCURATO:PERSONA]» (p. 9).Ratio, questa, qui non censurata.È infondato nella misura in cui censura difetto rilevante di motivazione,posto che, come risulta dalle pagine 8 e ss., invece, la Corte di appello dàconto della decisione sul difetto di prova del danno.Numero registro generale 16837/2023Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 18335/2026Data pubblicazione 07/06/20268.- Con il settimo motivo si prospetta violazione degli articoli. 32 Cost.,1227, 2043 c.c., 13 D.Lgs. 38/2000 e 138 D.Lgs. 209/2005.Il ricorrente contesta sia l'esclusione della risarcibilità dello stato ansiosoreattivo come danno biologico, sia l'attribuzione di un concorso di colpa. Sisostiene che il danno biologico include anche il pregiudizio psichico e che larichiesta di rettifica del protesto è una facoltà, non un dovere, il cui mancatoesercizio non può configurare una colpa del danneggiato ai sensi dell'art.1227 c.c.8.1.- Il motivo è inammissibile.Innanzitutto, contesta il fatto che lo stato di ansia dichiarato nel certificatomedico non sia stato qualificato come danno biologico, o meglio, che ladecisione impugnata ha escluso che lo fosse; ma non si riporta il contenutodi quel certificato onde poter stabilire se la menomazione soggettiva in essodescritta sia stata erroneamente sussunta dalla decisione impugnata sottola fattispecie sbagliata.Ma, a parte ciò, l’interpretazione di una certificazione medica – che descriveuna patologia – costituisce accertamento in fatto piuttosto chequalificazione giuridica di esso: si tratta cioè di stabilire se, da un punto divista medico legale, prima che giuridico, quella menomazione abbia lecaratteristiche per dirsi danno biologico. E tale accertamento è rimesso algiudice di merito, incensurabile in questa sede se adeguatamente motivato.Il motivo è inammissibile anche nel punto in cui contesta la ratio decidendirelativa al suo concorso di colpa (art.1227 c.c.) posto che si tratta di unaratio ulteriore, espressa ad abundantiam, rispetto a quelle precedenti, ed inparticolare alle rationes sull’assenza di prova del danno: avere concorso aprodurlo presuppone che un danno sia derivato comunque dalla condottaaltrui. Ed è ciò che invece i giudici di merito hanno escluso in fatto.9.- Con l’ottavo motivo si prospetta violazione degli artt. 2050 e 2697 c.c.e 132 c.p.c..Numero registro generale 16837/2023Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 18335/2026Data pubblicazione 07/06/2026Si evidenzia la contraddittorietà della sentenza d'appello che, purriconoscendo il nesso causale tra il protesto e lo stato ansioso, non haproceduto alla liquidazione del relativo danno, neppure in via equitativa. Siribadisce inoltre la rilevanza della qualificazione dell'attività del notaio come"pericolosa" ai sensi dell'art. 2050 c.c.9.1.- Il motivo è infondato.La liquidazione equitativa presuppone che una prova del danno (che si siaverificato e che sia riconducibile alla condotta del convenuto) sia statafornita, ma che sia difficile quantificarne l’ammontare.Qui è invece escluso proprio che una prova del danno sia stata raggiunta,e, in difetto di essa, non può porsi questione di liquidazione equitativa.Quanto alla violazione dell’art. 2050 c.c., a prescindere dal fatto chel’attività del notaio in alcun modo può considerarsi come di per sé pericolosa(sappiamo che la pericolosità in concreto non attiene a quella norma), restail fatto che la ratio decidendi è diversa: la decisione impugnata ha ritenutoche, quando anche si potesse dire che l’attività del notaio è pericolosa exart. 2050 c.c., ciò non toglie che il danno che si assume derivare daquell’attività vada provato secondo le regole ordinarie.Ed in ciò non vi è contraddizione, dal momento che, come detto ai motiviprecedenti, la decisione impugnata ha escluso, non già ammesso il nesso dicausa tra la condotta del medico e lo stato ansioso.10.- Con il nono motivo si prospetta violazione degli artt. 2909 c.c. e 329c.p.c. .Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non abbia riconosciuto laformazione del giudicato interno sull'accertamento dell'illecito aquiliano delnotaio. Poiché la controparte non aveva proposto appello incidentale su talecapo della sentenza di primo grado, la responsabilità del notaio dovevaconsiderarsi definitivamente accertata.10.1.- Il motivo è inammissibile.Nuovamente va detto che la ratio decidendi è altra.Numero registro generale 16837/2023Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 18335/2026Data pubblicazione 07/06/2026La Corte di appello non ha escluso che, stante la mancanza dell’appelloincidentale del notaio, l’accertamento della responsabilità di costui non èpassato comunque in giudicato. Ha piuttosto detto che l’appello su talepunto era inammissibile perché verteva su una domanda (accertare che ilnotaio era in colpa) su cui il ricorrente non era soccombente, posto cheinvece lo era, fin dal primo grado, quanto alla prova del danno conseguente.Non vi era dunque bisogno di dire espressamente che sulla condotta delnotaio (dunque sulla illiceità di essa) si era formato giudicato in quanto ciòera l’effetto implicito (è lo è tuttora, ovviamente) della mancataimpugnazione di costui.11.- Con il decimo motivo si prospetta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.Si contesta la condanna alle spese e la revoca del patrocinio a spese delloStato. Poiché l'illecito del notaio è stato accertato con efficacia di giudicato,si sarebbe verificata una soccombenza, quantomeno parziale, dellacontroparte. Tale circostanza avrebbe dovuto condurre alla compensazionedelle spese processuali o, in ogni caso, a non revocare il beneficio concesso11.1- Il motivo è infondato.Il ricorrente contesta la propria soccombenza integrale, che invece è palese,poiché essa sta nel rigetto della domanda, che è ciò che ha deciso la Cortedi appello. La soccombenza parziale presuppone che una delle parti vincasu una domanda e perda sulle altre. Qui la domanda era unica: che il notaio,avendo commesso illecito, risarcisse i danni. È stato accertato che non deverisarcirli, dunque il rigetto è integrale. Né rileva che sia stata accertatacomunque la illiceità della condotta, che semmai è accertamento di unodegli elementi della domanda, ossia della causa petendi, ma sempre dellamedesima domanda. Avere accertato che la condotta è stata posta inviolazione di norme di diligenza significa avere accertato la ragione delpetitum, non già avere accolto una domanda autonoma.12.- Il ricorso va, in definitiva, rigettato.Le spese seguono la soccombenza.Numero registro generale 16837/2023Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 18335/2026Data pubblicazione 07/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteAugusto Tatangelo