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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26800/2026

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a Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio diviolazione di legge in ordine all’art. 344-bis cod. pen. e all’art. 2, comma 4 dellalegge n. 134 del 2021, risulta manifestamente infondato, in quanto l’istituto dellaimprocedibilità si applica ai procedimenti per reati commessi a partire dal 1°gennaio 2020, mentre il reato oggetto del presente procedimento risultacommesso in data antecedente (19 febbraio 2016);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio diviolazione di legge in ordine all’art. 344-bis cod. pen. e all’art. 2, comma 4 dellalegge n. 134 del 2021, risulta manifestamente infondato, in quanto l’istituto dellaimprocedibilità si applica ai procedimenti per reati commessi a partire dal 1°gennaio 2020, mentre il reato oggetto del presente procedimento risultacommesso in data antecedente (19 febbraio 2016);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26800/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris