Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2024

Cassazione n. 27447/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara in data 15 marzo 2021, che aveva assolto, con la formula «perché il fatto non costituisce reato>>, [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui agli artt. 595 cod. pen. e 13

I. 47 del 1948, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Propone ricorso per cassazione la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] e denuncia, con due motivi (enunciati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): - la violazione dell'art. 51 cod. pen. e il vizio di motivazione, vuoi perché l'esimente del diritto di critica politica sarebbe stata esercitata debordando dai limiti ad essa connessi, posto che nell'attività professionale svolta dalla ricorrente parte civile non vi era nulla che fosse riconducibile alla sua pregressa attività politica (di governatore della Regione Piemonte fino al 2014), vuoi perché sarebbe illogica e contradditoria l'affermazione secondo la quale le espressioni utilizzate da Sansa sarebbero scriminate dal legittimo esercizio del diritto di critica politica, essendo stato riconosciuto che l'opinione manifestata dall'imputato non aveva riguardato affatto la pregressa attività politica di Cota; - la violazione degli artt. 542 e 427 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, perché la Corte territoriale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali la parte civile soccombente era stata condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'imputato, trattandosi di statuizione non automatica.

3. Con requisitoria in data 17 febbraio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Con memoria in data in data 21 febbraio 2024, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia rigettato o, comunque, che sia dichiarato inammissibile, con condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari spettanti ai difensori del resistente.

5. Con memoria in data 27 febbraio 2024, il difensore della parte civile ricorrente [OSCURATO:PERSONA], meglio lumeggiati i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento, con condanna del resistente alle spese di rappresentanza e difesa per il presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.1.

La Corte di appello, dopo avere richiamato il fatto, per come accertato nel giudizio di primo grado, ossia che [OSCURATO:PERSONA], nel corso della trasmissione radiofonica '[OSCURATO:PERSONA]' del 3 gennaio 2017, aveva denunciato il legame tra la politica e i gestori degli apparecchi automatici destinati alle scommesse a pagamento (slot-machines) - istallati nelle sale da gioco -, spesso collegati alla criminalità organizzata, invitando [OSCURATO:PERSONA], che difendeva gestori di sale da gioco di Novara, ad astenersi dal prestare la propria attività professionale in loro favore, ha evidenziato, per un verso, che i fatti riferiti contenevano un nucleo di verità - essendo state documentate sia l'esistenza di legami ambigui tra politica e criminalità organizzata, sia la difesa prestata da [OSCURATO:PERSONA], ormai cessato il suo mandato politico di Presidente della Regione Piemonte, in favore di una società, gerente una sala-gioco, coinvolta in una controversia amministrativa con il Comune di Novara -, per altro verso, che Sansa si era limitato ad esprimere un giudizio, formulandolo, peraltro, in termini ipotetici («Se facessi l'avvocato certe persone non le difenderei»), circa l'inopportunità che un personaggio pubblico, che aveva rivestito una posizione di rilievo nell'ambito della politica regionale, prestasse la propria opera professionale in favore di soggetti - le società che gestivano gli apparecchi automatici di intrattenimento per programmati per le scommesse a pagamento - potenzialmente vicini ad ambienti criminali.

Donde, il giudice di merito ha concluso nel senso che le affermazioni dell'imputato, ancorché capaci di ledere la reputazione di Cota, erano effettivamente prive di antigiuridicità, in quanto scriminate dal diritto di critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero sotto forma di formulazione di un giudizio, rassegnato su un tema dotato di un interesse pubblico (quello dei rapporti tra la politica, l'attività di gestione delle cd. 'slot-machines' e la criminalità organizzata) mediante un linguaggio improntato ad urbanità.

2. Di tanto dato atto, deve riconoscersi che le censure di cui al primo motivo di ricorso sono infondate.

Le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sono corrette in diritto ed ineccepibili sul piano logico.

Sotto quest'ultimo aspetto, va subito rilevato che non si registra l'eccepita contraddittorietà tra l'esclusione dell'essere stata indirizzata, la polemica di Sansa, verso l'attività politica di Cota e il riconoscimento in favore dell'imputato della scriminante della critica politica: infatti, il giudice censurato ha ben delineato l'oggetto del giudizio critico espresso dall'imputato, ossia l'inopportunità che un personaggio del calibro di [OSCURATO:PERSONA], già Presidente della Regione Piemonte, prestasse la propria opera professionale in favore di «centri d'interesse economico potenzialmente connessi ad ambienti malavitosi».

Tale rilievo fa emergere un profilo di genericità della doglianza.Sul piano del rispetto dei canoni interpretativi elaborati da questa Corte in tema di scriminante del diritto di critica - e pur rilevato, invero, che le espressioni utilizzate da Sansa, prima ancora che prive di antigiuridicità, si appalesano inoffensive per la reputazione di Cota, rivelandosi lesive, piuttosto, della reputazione dei gestori delle sale da gioco di Novara, difesi dal ricorrente, accostati ad ambienti criminali -, non è revocabile in dubbio che il Collegio di merito si sia attenuto ai principi di diritto secondo cui il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca in quanto non si concreta nella narrazione di fatti, ma nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva, di modo che, ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, anziché informativo, i limiti dell'esimente sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e della correttezza di espressione (Sez. 5, n. 5941 del 05/04/2000, Rv. 216120)Sez. 5, n. 11211 del 24/11/1993, Rv. 196459), che postula la necessità del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Rv. 249239); limiti che, nel caso di specie, sono stati ritenuti, non implausibilnnente, rispettati.

3. Le censure di cui al terzo motivo sono, invece, inammissibili, perché la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha valutato, con giudizio non sindacabile in questa sede, che non ricorressero giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

4. S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Poiché non ricorrono neppure in questa sede giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, il ricorrente deve essere condannato, altresì, alla rifusione delle spese sostenute dal resistente [OSCURATO:PERSONA] per la difesa nel grado, che si liquidano in Euro 3.700,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dall'imputato c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara in data 15 marzo 2021, che aveva assolto, con la formula «perché il fatto non costituisce reato>>, [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui agli artt. 595 cod. pen. e 13 I. 47 del 1948, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] e denuncia, con due motivi (enunciati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): - la violazione dell'art. 51 cod. pen. e il vizio di motivazione, vuoi perché l'esimente del diritto di critica politica sarebbe stata esercitata debordando dai limiti ad essa connessi, posto che nell'attività professionale svolta dalla ricorrente parte civile non vi era nulla che fosse riconducibile alla sua pregressa attività politica (di governatore della Regione Piemonte fino al 2014), vuoi perché sarebbe illogica e contradditoria l'affermazione secondo la quale le espressioni utilizzate da Sansa sarebbero scriminate dal legittimo esercizio del diritto di critica politica, essendo stato riconosciuto che l'opinione manifestata dall'imputato non aveva riguardato affatto la pregressa attività politica di Cota; - la violazione degli artt. 542 e 427 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, perché la Corte territoriale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali la parte civile soccombente era stata condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'imputato, trattandosi di statuizione non automatica. 3. Con requisitoria in data 17 febbraio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Con memoria in data in data 21 febbraio 2024, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia rigettato o, comunque, che sia dichiarato inammissibile, con condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari spettanti ai difensori del resistente. 5. Con memoria in data 27 febbraio 2024, il difensore della parte civile ricorrente [OSCURATO:PERSONA], meglio lumeggiati i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento, con condanna del resistente alle spese di rappresentanza e difesa per il presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.1. La Corte di appello, dopo avere richiamato il fatto, per come accertato nel giudizio di primo grado, ossia che [OSCURATO:PERSONA], nel corso della trasmissione radiofonica '[OSCURATO:PERSONA]' del 3 gennaio 2017, aveva denunciato il legame tra la politica e i gestori degli apparecchi automatici destinati alle scommesse a pagamento (slot-machines) - istallati nelle sale da gioco -, spesso collegati alla criminalità organizzata, invitando [OSCURATO:PERSONA], che difendeva gestori di sale da gioco di Novara, ad astenersi dal prestare la propria attività professionale in loro favore, ha evidenziato, per un verso, che i fatti riferiti contenevano un nucleo di verità - essendo state documentate sia l'esistenza di legami ambigui tra politica e criminalità organizzata, sia la difesa prestata da [OSCURATO:PERSONA], ormai cessato il suo mandato politico di Presidente della Regione Piemonte, in favore di una società, gerente una sala-gioco, coinvolta in una controversia amministrativa con il Comune di Novara -, per altro verso, che Sansa si era limitato ad esprimere un giudizio, formulandolo, peraltro, in termini ipotetici («Se facessi l'avvocato certe persone non le difenderei»), circa l'inopportunità che un personaggio pubblico, che aveva rivestito una posizione di rilievo nell'ambito della politica regionale, prestasse la propria opera professionale in favore di soggetti - le società che gestivano gli apparecchi automatici di intrattenimento per programmati per le scommesse a pagamento - potenzialmente vicini ad ambienti criminali. Donde, il giudice di merito ha concluso nel senso che le affermazioni dell'imputato, ancorché capaci di ledere la reputazione di Cota, erano effettivamente prive di antigiuridicità, in quanto scriminate dal diritto di critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero sotto forma di formulazione di un giudizio, rassegnato su un tema dotato di un interesse pubblico (quello dei rapporti tra la politica, l'attività di gestione delle cd. 'slot-machines' e la criminalità organizzata) mediante un linguaggio improntato ad urbanità. 2. Di tanto dato atto, deve riconoscersi che le censure di cui al primo motivo di ricorso sono infondate. Le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sono corrette in diritto ed ineccepibili sul piano logico. Sotto quest'ultimo aspetto, va subito rilevato che non si registra l'eccepita contraddittorietà tra l'esclusione dell'essere stata indirizzata, la polemica di Sansa, verso l'attività politica di Cota e il riconoscimento in favore dell'imputato della scriminante della critica politica: infatti, il giudice censurato ha ben delineato l'oggetto del giudizio critico espresso dall'imputato, ossia l'inopportunità che un personaggio del calibro di [OSCURATO:PERSONA], già Presidente della Regione Piemonte, prestasse la propria opera professionale in favore di «centri d'interesse economico potenzialmente connessi ad ambienti malavitosi». Tale rilievo fa emergere un profilo di genericità della doglianza.Sul piano del rispetto dei canoni interpretativi elaborati da questa Corte in tema di scriminante del diritto di critica - e pur rilevato, invero, che le espressioni utilizzate da Sansa, prima ancora che prive di antigiuridicità, si appalesano inoffensive per la reputazione di Cota, rivelandosi lesive, piuttosto, della reputazione dei gestori delle sale da gioco di Novara, difesi dal ricorrente, accostati ad ambienti criminali -, non è revocabile in dubbio che il Collegio di merito si sia attenuto ai principi di diritto secondo cui il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca in quanto non si concreta nella narrazione di fatti, ma nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva, di modo che, ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, anziché informativo, i limiti dell'esimente sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e della correttezza di espressione (Sez. 5, n. 5941 del 05/04/2000, Rv. 216120)Sez. 5, n. 11211 del 24/11/1993, Rv. 196459), che postula la necessità del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Rv. 249239); limiti che, nel caso di specie, sono stati ritenuti, non implausibilnnente, rispettati. 3. Le censure di cui al terzo motivo sono, invece, inammissibili, perché la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha valutato, con giudizio non sindacabile in questa sede, che non ricorressero giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti. 4. S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché non ricorrono neppure in questa sede giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, il ricorrente deve essere condannato, altresì, alla rifusione delle spese sostenute dal resistente [OSCURATO:PERSONA] per la difesa nel grado, che si liquidano in Euro 3.700,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dall'imputato c
Sentenza Cassazione n. 27447/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris