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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 25535/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 15.11-15.12.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 15.12.2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] confermando così il provvedimento con cui il GIP di Napoli aveva disposto il sequestro dei beni ivi indicati in relazione ai capi 1, 2 e 3 della rubrica avendo ravvisato l'esistenza del "fumus" dei reati di cui agli artt. 5 e 13bis del D. Lg.vo 74 del 2000, 4 e 13bis del D. Lg.vo 74 del 2000 e 648ter.1 in quanto, avendo commesso il delitto da ultimo indicato, costituendo la società M.E.G.A.T.

FZE con sede legale negli [OSCURATO:PERSONA], avrebbe impiegato e/o sostituito e/o trasferito parte dei proventi dell'illecito risparmio di spesa di Euro 446.796, ostacolandone concretamente la possibilità di identificazione della illegittima provenienza;

2. ricorre per cassazione il difensore del Coppola lamentando: 2.1 violazione di legge e motivazione apparente in relazione agli artt. 321 comma 2 e 5 D. Lg.vo 74 del 2000; 2.2 violazione di legge e motivazione apparente in relazione agli artt. 321 comma 2 e 4 D. Lg.vo 74 del 2000; 2.3 violazione di legge in relazione agli artt. 125, 253, 321 cod. proc. pen. e 648ter.1 e 648quater cod. pen.; 2.4 nullità dell'ordinanza impugnata in relazione agli artt. 125, 253, 321 e 324 cod. proc. pen. inerenti l'obbligo di motivazione/valutazione autonoma del "fumus commissi delicti" ricapitolata e riassunta la ricostruzione della vicenda secondo la prospettiva della pubblica accusa, rileva che il GIP aveva argomentato sulla gravità indiziaria unicamente a pag. 66 della ordinanza "genetica" precisando che, a fronte di ciò, la difesa aveva prodotto una ampia nota difensiva con 14 allegati ed un memoriale del Coppola in cui, sinteticamente, si era contestato: il ruolo attribuito al predetto quale amministratore di fatto delle società estere; la violazione dei principi contabili in tema di classificazione delle navi gasiere; il mancato computo degli interessi passivi sui mutui accesi presso la [OSCURATO:PERSONA]Irlanda ed i costi straordinari sopportati dalle società estere, con la conseguente assoluta erroneità del risultato attivo che non sarebbe stato dichiarato; la difesa evidenzia che era stata contestata la possibilità di ricorrere al metodo "induttivo puro", in presenza di documentazione contabile, il tema del dolo e, in ogni caso, la erroneità del calcolo della imposta asseritamente evasa, con refluenza sia sul "funnus" che sul "periculum in mora"; segnala che il Tribunale ha ritenuto che il "funnus" fosse stato oggetto di un accertamento incidentale del tutto adeguato con il provvedimento reso sulla misura personale che, tuttavia, non ha né trascritto né allegato alla ordinanza in materia di sequestro;

1. violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 5 D. Lg.vo 74 del 2000: ricostruisce la vicenda relativa all'acquisto delle 4 motonavi da parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] che era "subentrato" (sia pure con nuovi contratti) ai precedenti acquirenti risultati inadempienti nei confronti della BOI per mutui contratti tra il 2004 ed il 2007; rileva che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto tra il 2011 ed il 2013 e che nel 2015 la BOI aveva rinunciato a parte del suo credito (per circa 30 milioni di dollari) e nel 2018 aveva accettato la somma di 11,5 milioni di dollari per uscire definitivamente dall'accordo; segnala che il GIP aveva condiviso l'assunto investigativo secondo cui da tali iniziative sarebbero conseguite delle plusvalenze tassabili e non dichiarate; rileva che, con il riesame, erano state sottoposte al Tribunale una serie di questioni a partire da quella del ruolo ricoperto dal Coppola, alla violazione dei criteri contabili che aveva portato ad una erronea valutazione delle poste attive e della imposta evasa; più in particolare, si era chiesto di chiarire quale fosse la ipotesi accusatoria con riguardo alle società estere (mero "schermo" della persona fisica o società effettivamente operanti nel territorio nazionale), la classificazione delle motonavi come beni strumentali o meno, la qualificazione della rinuncia di BOI come sopravvenienza attiva o meno; richiama, quindi, il contenuto della contestazione relativa alla natura giuridica del rapporto tra le società estere ed il contribuente italiano - persona fisica: segnala che era stata sollecitata una lettura della vicenda che tenesse conto della effettiva realtà del rapporto instauratosi tra la [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e BOI, quest'ultima già fortemente esposta nei confronti dei precedenti proprietari, e che avrebbe potuto svilupparsi indifferentemente con la concentrazione in capo allo stesso soggetto della proprietà e della gestione dei beni piuttosto che, come accaduto in tal caso e come sovente accade, con la separazione soggettiva tra proprietà e gestione; rileva che occorreva tener conto del concreto atteggiarsi del rapporto trilatero fondato, effettivamente, sulla operatività gestoria della [OSCURATO:SOCIETA] e, su tale premessa, il requisito della "stabile organizzazione" di cui all'art. 162 TUIR quale presupposto per assoggettare a tassazione i redditi di un soggetto non residente; richiama il disposto di cui all'art. 14 comma 5 del DPR 600 del 1973 e la necessaria distinzione tra il fenomeno della "esterovestizione" e quello della "stabile organizzazione" nel territorio dello Stato, distinzione rilevante al fine di individuare il reddito tassabile che è l'intero nel caso di esterovestizione ed invece limitato a quello prodotto in Italia nel caso di "stabile organizzazione"; segnala che, nonostante tali sollecitazioni, il Tribunale si è limitato a richiamare la decisione del GIP senza alcuna valutazione critica; rileva, inoltre, che la difesa aveva sollecitato il Tribunale anche sulla posizione ed il ruolo del Coppola considerato amministratore di fatto delle società estere e richiama, anche sul piano testuale, le argomentazioni sviluppate con la memoria difensiva depositata al giudice del riesame (cfr., pagg. 24-30 del ricorso) in cui, tra l'altro, era stata sottolineata la centralità della [OSCURATO:SOCIETA] non soltanto per quanto riguarda le obbligazioni assunte nei confronti delle società proprietarie ma, anche, per quanto concerne la esposizione di BOI interessata a sua volta a che le motonavi fossero utilizzate in maniera produttiva di reddito; aveva rilevato che la questione centrale era proprio quella della attribuibilità alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] dei redditi riferibili alle società estere in virtù dei rapporti contrattuali intercorrenti con la società di diritto interno;sottolinea che nessun confronto è avvenuto da parte del Tribunale su tali rilevanti tematiche; richiama e riporta testualmente (cfr, pagg. 30-36 del ricorso) le argomentazioni svolte con la memoria difensiva anche sul tema della classificazione delle motonavi come beni strumentali al'esercizio dell'attività di impresa stante la loro strutturale vocazione al trasporto del gas che è invece il bene compravenduto; aveva sottolineato, in particolare, la natura delle navi gasiere e la loro ridotta vita operativa e tecnologica rispetto alla loro qualificazione, operata dalla GdF, come attivo circolante, e le conseguenti ricadute anche in punto di classificazione nel bilancio; aveva segnalato, nella occasione, i documenti su cui fondare la tesi difensiva segnalando tuttavia il silenzio serbato dal Tribunale anche nel "parallelo" procedimento relativo alla misura personale; evidenzia e riporta (cfr, pagg. 36-58) il contenuto della memoria con riguardo alla erroneità delle conclusioni concernenti l'assoggettamento a tassazione dell'abbattimento del debito nei confronti della Banca d'Irlanda: nella occasione la difesa aveva ricostruito le operazioni commerciali di acquisto delle quattro motonavi avvenuto con il finanziamento di BOI con gli atti del 30.11.2015 di rinuncia, da parte di questa, a 30.926.820,64 dollari del suo credito e, poi, del 29.10.2018 con la rinuncia ad ulteriori 44.160.000 dollari del credito; aveva spiegato le ragioni delle predette rinunce legate alla originaria esigenza di BOI di recuperare parte del credito vantato nei confronti del gruppo Pianura in dissesto e le ragioni per cui il credito vantato nei confronti delle società estere, quantomeno in parte, non sarebbe mai stato di fatto preteso e fu pertanto oggetto di rinuncia; aveva ancora segnalato come la individuazione dell'importo evaso fosse legato alla qualificazione della rinuncia al credito in termini di sopravvenienza attiva ritenuta tassabile per l'intero senza tener conto dell'ammortamento; con particolare riferimento al primo aspetto, si era evidenziato come BOI avesse "rinunciato" ad un importo solo fittiziamente qualificato in termini di finanziamento e che le stesse società mutuatarie erano perfettamente consapevoli non sarebbe mai stati richiesto, con la conseguenza che detta "rinuncia" non aveva comportato alcun arricchimento ed alcun accrescimento patrimoniale; erano state riepilogate le spese straordinarie per l'esercizio dell'attività di trasporto del gas ed evidenziato che nella determinazione della base di imposta imponibile non erano stati calcolati gli interessi passivi su beni che andavano considerati come "strumentali" e non "merce"; era stato evidenziato come il risultato era macroscopicamente diverso rispetto a quello ipotizzato nel capo 1 della rubrica; aveva inoltre richiamato l'attenzione sulla operazione di "conversione" dei valori in dollari in valori in Euro e, ancora, sulle quote di ammortamento come stimate nella consulenza tecnica allegata; evidenzia come su tali questioni il Tribunale non abbia fornito alcuna risposta; rileva come non sia stato affrontato nemmeno il profilo del dolo di omessa dichiarazione su cui pure la difesa aveva posto l'accento; segnala come altrettanto inevasa era stata la richiesta di ricalcolare il "quantum" della imposta evasa;

2. violazione di legge in relazione all'art. 4 D. Lg.vo 74 del 2000: segnala che anche il capo 2) sconta la omessa ricostruzione dei rapporti tra la società italiana [OSCURATO:SOCIETA] e le società estere del gruppo [OSCURATO:PERSONA]; ricostruisce la vicenda relativa prima all'acquisto e poi alla vendita/rottamazione della motonave Mores per 804.000 dollari di cui 140 mila riconosciuti direttamente a [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di soggiorni e vacanze tra il 2015 ed il 2018; ricorda che, effettivamente, nelle comunicazioni in atti, il Coppola aveva riferito a sé stesso la Glasgow LTP non potendo tuttavia nella sede di legittimità proporre una alternativa ricostruzione ma ben potendo denunziare la mancata risposta alle questioni sollevate dalla difesa con riferimento alla assenza di elementi che testimoniassero una diretta disponibilità, da parte del Coppola, del conto corrente della Glasgow LTP, sul fatto che la stessa società si fosse mai privata dell'importo di 804 mila dollari, sui costi sostenuti per la gestione della motonave, sul mancato superamento della "soglia" reddituale del Coppola in relazione alle singole elargizioni ammesse e, infine, sul "tempo" del tasso di conversione;

3. violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 648ter.1, 240 e 648quater cod. pen.: richiamato lo schema prospettato dalla pubblica accusa, rileva che la difesa aveva avanzato una serie di questioni su cui si invocava il giudizio critico del Tribunale che aveva ritenuto la gravità indiziaria circa la provenienza della somma di Euro 24.000 dal risparmio fiscale derivante dalla omessa dichiarazione dei proventi accreditati sul conto di Lugano sul rilievo secondo cui non vi era prova della loro provenienza da altre disponibilità riferibili al Coppola o a suoi familiari; segnala che nella memoria si era fatto presente, in negativo, l'assenza di elementi indiziari e la illogicità della ricostruzione della accusa e, in positivo, la prova della provenienza della provvista utilizzata per la costituzione della Megat; segnala, in punto di logica, la irragionevolezza della ipotesi accusatoria secondo cui un soggetto dalle rilevanti capacità reddituali avrebbe avuto necessità di attingere ad un risparmio fiscale (realizzato tre anni prima) per reperire l'importo di 24.000 Euro finalizzato alla costituzione della società peraltro regolarmente denunciata in Italia nelle dichiarazioni dei redditi depositate in copia dallo stesso PM in udienza; richiama, inoltre, la documentazione allegata al ricorso su cui era stata fondata una diversa ricostruzione del fatto rispetto alla quale il Tribunale era tenuto a fornire una risposta e con cui avrebbe dovuto confrontarsi; sottolinea che il conto corrente di Megat era stato aperto soltanto alla fine di novembre del 2018 ed i 24.000 Euro vi confluirono soltanto dopo l'accredito della prima fattura di consulenza da cui attingere la somma predetta essendo perciò stata offerta la prova positiva della sua provenienza; rileva, ancora, come la difesa avesse fatto presente che il profitto del delitto di autoriciclaggio, come ritenuto dalla S.C., sia cosa diversa da quello del delitto "presupposto" consistendo nel risultato del reimpiego, della sostituzione o del trasferimento dei proventi della pregressa attività delittuosa per cui la esegesi seguita dal provvedimento impugnato finirebbe per duplicare il concetto di profitto identificandolo con quello del delitto "presupposto";

4. nullità dell'ordinanza cautelare in relazione agli artt. 125, 253, 321 cod. proc. pen. con riguardo alla mancanza di autonoma valutazione del "fumus commissi delicti" e "periculum": richiama la giurisprudenza della S.C. sull'onere motivazionale che il provvedimento in verifica ha eluso richiamando, in merito al "fumus", il provvedimento di conferma della misura personale oggetto, tuttavia, di ricorso in cassazione per ragioni analoghe a quelle esposte in questa sede, ovvero per la omessa risposta alle plurime questioni poste dalla difesa; segnala, in ogni caso, la omessa autonoma valutazione in punto di "fumus" che deve essere valutato alla luce delle argomentazioni difensive; in punto di "periculum", inoltre, richiama il recente arresto delle SS.UU. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] quanto all'obbligo di motivazione che deve sorreggere anche il sequestro finalizzato alla confisca; richiama le deduzioni in fatto articolate nella memoria difensiva circa la condotta del Coppola nel momento in cui aveva appreso della esistenza dell'indagine e della formale contestazione tributaria, a testimonianza della assenza di profili di "periculum";

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: richiamati i limiti di ricorribilità in cassazione nei confronti dei provvedimenti adottati in materia di cautela reale sottolinea come debba escludersi la possibilità di censurare il duplice e conforme apprezzamento operato dal GIP e dal Tribunale del Riesame in ordine al compendio indiziario oltre che in ordine all'ammontare complessivo del profitto, non deducibili in questa sede; segnala, per altro verso, che la misura ablatoria ha natura obbligatoria nei reati tributari ove il profitto è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi rispetto alla loro destinazione fiscale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di séguito esposte.

1. In via preliminare, peraltro, è necessario dar conto della adozione, da parte del medesimo Tribunale di Napoli, della ordinanza con cui era stato deciso il ricorso per riesame sulla misura personale adottata dal GIP con il medesimo provvedimento oggetto di una duplice impugnazione avanzata dal ricorrente a mezzo del medesimo difensore che aveva formulato, in sostanza, censure analoghe depositando memorie difensive volte a contrastare sia la misura reale che quella personale.

Legittimamente, perciò, il Tribunale, nel decidere sul riesame proposto avverso la misura reale ha potuto rinviare alla motivazione dei provvedimento con cui era stata definita la impugnazione sulla misura personale tanto più che, nonostante la parziale "rinuncia" formalizzata nell'altra sede sulla gravità indiziaria quanto al capo 1), il provvedimento aveva passato in rassegna tutti i fatti contemplati nella provvisoria incolpazione.

Ricorrevano, dunque, tutte le condizioni perché il Tribunale fosse legittimato a motivare "per relationem" rinviando al coevo provvedimento adottato sulla misura personale: è infatti appena il caso di ribadire che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera ed altri, Rv. 216664 - 01; conf., più recentemente, Sez. 2 - , Sentenza n. 55199 del 29/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274252 - 01).

2. Detto questo, è anche opportuno ricordare che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass. Pen., 6, 10.1.2013 n. 6.589, Gabriele, sulla scia tracciata da Cass.

SS.UU., 29.5.2008 n. 25.932, Ivanov).

Né è consentito invocare il vizio di violazione di legge (sotto il profilo, ad esempio, dell'art. 192 cod. proc. pen.), quando il ricorso sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, P.C. in proc.

Basile).

E' altrettanto consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che in sede di riesame del sequestro il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non dalla concreta rappresentazione dei fatti quali risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie sicché l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussunnere l'ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (cfr., Cass. Pen., 3, 7.5.2006 n. 33.873, Moroni; Cass. Pen., 6, 27.1.2004 n. 12.118, Piscopo; Cass. Pen., 3, 24.3.2011 n. 15.177, PM in proc.

Rocchino; Cass. Pen., 5, 18.4.2011 n. 24.589, Misseri; Cass. Pen., 3, 10.3.2015 n. 15.254, Previtero; Cass. Pen., 2, 5.5.2016 n. 25.320, PM in proc.

Bulgarella; conf., ancora, Cass. Pen., 1, 30.1.2018 n. 18.491, Armeli, secondo cui, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato; Cass. Pen., 2, 28.1.2014 n. 5.656, Zagarrio; Cass. Pen., 2, 11.12.2013 n. 2.248, Mìrarchi).

3. Tanto premesso, va rilevato che il Tribunale, nel provvedimento adottato sulla misura personale lo stesso 15.12.2021, ha operato una ampia ricostruzione della vicenda segnalando che l'indagine era partita da un controllo eseguito presso la società [OSCURATO:SOCIETA] con sede in Napoli, di cui il Coppola era titolare al 98% (l'altro 2°/o era del padre del ricorrente) e che operava in forza di quattro contratti di noleggio "a scafo nudo" stipulati con quattro società inglesi:la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte partecipate dalla [OSCURATO:PERSONA] ed aventi la medesima sede sociale nelle [OSCURATO:PERSONA] e riferibili ad un "trust" cipriota.

Ha spiegato che le motonavi erano appartenute a società riferibili a [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito nel 2011 e sottoposto a procedimento penale per bancarotta fraudolenta unitamente proprio a [OSCURATO:PERSONA] che era il suo consulente finanziario.

Il Tribunale ha recepito la ipotesi investigativa secondo cui il Coppola avrebbe operato in modo tale da cercare di "salvare" le motonavi dal fallimento prima attraverso un contratto di "management", stipulato il 10.3.2011 tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], con cui la prima si sarebbe occupata della gestione di due motonavi e la seconda era gestita, con un contratto di "bareboat charter", dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] non ché, a fine maggio del 2011, il Coppola aveva acquistato le due motonavi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) tramite due società di diritto inglese, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di cui, secondo la provvisoria incolpazione, egli era l'amministratore di fatto; l'operazione era stata finanziata da Bank of Ireland e le due motonavi, a conferma della riconducibilità della gestione al Coppola, erano state ribattezzate con i nomi dei figli del ricorrente, ovvero "Luke" (Luca) e "Matthew" (Matteo).

Le motonavi erano state registrate a Madeira a cura del Coppola e con l'ausilio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] risultata in continuo contatto con l'odierno ricorrente.

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] lo stesso Coppola, come "Attorney in Fact" di [OSCURATO:PERSONA], aveva acquistato la motonave [OSCURATO:PERSONA] (poi ribattezzata Mores) e, nella stessa qualità, il 10.1.2014, aveva firmato il contratto di finanziamento con la [OSCURATO:PERSONA] con cui già il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata perfezionata una apertura di credito per rifinanziare i primi tre acquisti e perfezionare il quarto.

L'apparato argomentativo del provvedimento impugnato ha dato contezza, in termini in questa sede non censurabili, della ricostruzione operata in sede investigativa (e recepita nel provvedimento del GIP), che aveva disegnato la figura del Coppola quale amministratore di fatto delle società di diritto inglese e, per altro verso, qualificato lo strumento contrattuale utilizzato da [OSCURATO:SOCIETA] un espediente per consentire alle società di diritto inglese di operare direttamente nel territorio nazionale.Sulla scorta di questa premessa, ha dato atto che proprio il Coppola, in data 8.7.2014, aveva sottoscritto i documenti con cui il debito nei confronti di BOI era stato cancellato.

Ed in effetti, il 30.11.2015 le società "Bridge" e la [OSCURATO:PERSONA] avevano sottoscritto un nuovo accordo in cui era stata rimodulata la restituzione del mutuo e ne era stata cancellata una quota; ed inoltre, il 29.10.2018, erano state cancellate le ipoteche sulle navi Luke, Matthew, Ceska e Maddy iscritte a favore della banca con la costituzione di due ipoteche, a favore di una società lussemburghese, sulla Ceska e sulla Maddy. [OSCURATO:PERSONA] of Ireland aveva quindi accettato di rinunciare all'importo di 44.160.000 $ del suo credito il che, secondo la ricostruzione investigativa, aveva comportato, nel 2015 e nel 2018, una sopravvenienza attiva tassabile mai denunciata al fisco italiano ove le società operavano e, perciò, integrando il reato di cui all'art. l'art. 5 del D. Lg.vo 74 del 2000 a carico del Coppola considerato il vero "dominus" come risulta da tutte le comunicazioni e la documentazione acquisita dalla GdF.

In sintesi, la provvisoria incolpazione sintetizzata al capo 1) della rubrica si fonda sulla ricostruzione secondo cui le società di diritto inglese gestite dal Coppola e, tramite lo "schermo" della [OSCURATO:SOCIETA], operanti ed attive in Italia, avevano acquistato 4 motonavi fruendo di un finanziamento superiore agli 80 milioni di dollari di cui lo stesso Coppola aveva "gestito" la restituzione e che stato in parte oggetto di rinuncia da parte della banca creditrice con la correlativa e conseguente formazione di sopravvenienze attive che, come previsto dall'art. 88 TUIR, avrebbero dovuto essere sottoposte a tassazione in Italia.

A fronte della ricostruzione operata dai giudici del riesame, le considerazioni difensive, pur articolate in una ampia memoria illustrativa, si risolvono nella prospettazione di una diversa ed alternativa versione e, in qualche misura, "interpretazione" dei fatti che, in questa sede e nei limiti propri del sindacato di legittimità come sopra richiamati, non può avere accesso se non, come si vedrà appresso, qualora siano ravvisabili dei profili di assoluta mancanza (non necessariamente e soltanto grafica) della motivazione su aspetti rilevanti ed essenziali segnalati dalla difesa.

4. I rilievi difensivi in punto di "fumus" hanno attinto anche il capo 2) della incolpazione provvisoria concernente il reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D. Lg.vo 74 del 2000 (aggravato ai sensi dell'art. 13bis D. cit.) che è stato contestato al Coppola "... in quanto, a fronte di redditi da lavoro dipendente e/o assimilati per Euro 857.127,79, dichiarava un reddito pari a Euro 208.516 evadendo pertanto l'imposta per un ammontare di Euro 278.903,07" (cfr, dalla provvisoria incolpazione).

L'ipotesi accusatoria è stata fondata sulla vicenda relativa alla vendita come rottame (operata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel luglio del 2014) della motonave Mores con l'accredito del relativo ricavato su un conto svizzero intestato ad una società panamense (la [OSCURATO:PERSONA]) considerato nella disponibilità del Coppola in quanto, dalla documentazione allegata alla informativa della GdF, utilizzato dall'indagato per spese personali o della sua famiglia; di qui, pertanto, la conclusione secondo cui l'importo ivi confluito sarebbe stato il compenso acquisito dal Coppola per l'attività di gestione del gruppo societario e, pertanto, assoggettabile a tassazione ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c.bis) del DPR 917 del 1986.

Il ricorso lamenta la omessa considerazione, da parte del Tribunale, dei rilievi in fatto articolati nella memoria difensiva dove, in particolare, si era segnalato che dal conto della Glasgow - su cui non vi era alcuna prova potesse operare il Coppola - erano partiti, negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, una serie di importi in favore del ricorrente (pari, rispettivamente, a 40 mila Euro, 58 mila Euro, 29 mila Euro e 15 mila Euro) che, considerati i redditi da costui dichiarati in quel periodo, erano di ammontare tale da non superare la soglia di penale rilevanza della dichiarazione infedele.

Sotto altro profilo, la difesa rileva che nella memoria depositata si era dato conto delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] per la gestione della motonave e del ruolo della [OSCURATO:SOCIETA] in favore della quale risultavano essere stati accreditati 125 mila dollari in forza del contratto intercorso con la società di diritto inglese.

Vero che la ordinanza impugnata non ha tenuto conto dei rilievi difensivi sviluppati nella memoria; vero anche che si trattava di rilievi di cui non era, e non è stato in questa sede dimostrata, l'immediata evidenza dell'impatto sulla formulazione della accusa provvisoriamente elevata nei confronti del Coppola e che atteneva per un verso alla qualificazione della somma ricavata dalla vendita della Mores come "compenso" per la gestione del gruppo societario e, per altro verso, alla riconducibilità del conto svizzero alla persona dell'odierno ricorrente che i giudici della cautela hanno potuto fondare, in termini in questa fase non censurabili, sulla sua utilizzazione per spese di natura prettamente personale e familiare del Coppola.5.

A diverse conclusioni il collegio ritiene di dover pervenire quanto alle censure articolate sul capo 3) in relazione al quale, anche in tal caso, la difesa lamenta la omessa considerazione di rilievi operati nella memoria e di cui il Tribunale non avrebbe in alcun modo tenuto conto.

È largamente prevalente, nella giurisprudenza di questa Corte, e condiviso dal collegio, il principio per cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr., Sez. 1 - , Sentenza n. 26536 del 24/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279578 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23097 del 08/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276199 - 03; Sez. 4, Sentenza n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro ed altro, Rv. 272739 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5075 del 13/12/2017, Buglisi ed altri, Rv. 272009 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 4031 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 269 del 05/11/2013, Cattafi, Rv. 258456 - 01).

E tuttavia è altrettanto condivisibile l'affermazione, pure ricorrente, secondo cui il giudice del riesame, quand'anche con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo, in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (cfr., in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938 - 01, con cui la Corte, in applicazione di tale principio, ha annullato l'ordinanza che aveva confermato il provvedimento custodiale senza prendere in alcun modo in esame dichiarazioni oggetto di specifiche deduzioni, formulate in una memoria depositata dal difensore all'udienza fissata per il giudizio di riesame; conf., Sez. 4, Sentenza n. 200 del 24/01/1996, Salmi, Rv. 204443 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 45520 del 15/07/2014, Musto, Rv. 260765 - 01).

Non è nemmeno inutile ricordare che la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha nel contempo l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (cfr., così, Sez. 5 - , Sentenza n. 24437 del 17/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276511 - 01).

Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la ipotesi di incolpazione provvisoria sintetizza al capo 3) e relativa al delitto di autoriciclaggio in quanto, secondo l'accusa, il Coppola, "... avendo commesso il delitto di cui al capo 2), costituendo la società M.E.G.A.T.

FZE (con sede negli [OSCURATO:PERSONA] ...) impiegava e/o sostituiva e/o trasferiva parte del provento illecito del reato ex art. 4 D. Lg.vo n. 74/2000, costituito dall'illecito risparmio di spesa di Euro 446.796, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa".

In particolare, i giudici del riesame hanno concordato con la valutazione del GIP formulata sulla scorta delle risultanze investigative secondo cui "... il reimpiego del denaro proveniente dal delitto di cui all'art. 4 D. Lg.vo 74/2000 sarebbe confermato dal fatto che non risultano movimentazioni dai conti correnti analizzati da questo p.g. ed intestati al [OSCURATO:PERSONA], alla moglie [OSCURATO:PERSONA] ed alla società [OSCURATO:SOCIETA]" (cfr., pag. 15 della ordinanza).

In effetti, la difesa (cfr., pagg. 60 e ssgg. della memoria difensiva depositata di fronte al Tribunale del Riesame) aveva proposto una ricostruzione minuziosa delle modalità di costituzione della MEGAT (avvenuta nel mese di luglio del 2018) e del versamento del capitale (pari ad Euro 24.000) tale da evidenziare la illogicità dell'utilizzo di un risparmio di imposta che sarebbe stato realizzato tre anni prima e, per altro verso, dato contezza della effettiva provenienza di quel capitale (cfr., la documentazione allegata alla memoria) in termini tali da escludere la riconducibilità delle somme dal "risparmio di imposta" realizzato nel 2015 e, in ogni caso, ogni finalità di occultamento della provenienza del denaro all'uopo utilizzato.

Il Tribunale, come accennato, non ha in alcun modo preso in esame le allegazioni difensive e la documentazione prodotta dalla difesa limitandosi a ribadire l'assunto riportato dal GIP sulla scorta delle risultanze investigative senza tuttavia considerare la "spiegazione" fornita dalla difesa di per sé certamente idonea ad incidere sulla configurabilità del delitto di riciclaggio oggetto della provvisoria incolpazione.

L'ordinanza va dunque sotto questo profilo annullata con rinvio al medesimo Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto.

6. E' altresì fondata la censura articolata dalla difesa in ordine al difetto di motivazione quanto al profilo del "periculum in mora" su cui il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione "di stile" sostenendo che "... in considerazione della previsione normativa che impone, in caso di condanna, la confisca del profitto indebitamente conseguito dalla commissione dei reati tributari e di autoriciclaggio, il sequestro assolve alla funzione di impedire la dispersione dei beni che facilmente potrebbero essere sottratti alla confisca nel corso del procedimento penale" (cfr., pag. 6 dell'ordinanza); si tratta, come è facile rendersi conto, di una considerazione di carattere "astratto" e del tutto avulsa dalla vicenda in esame in cui, anche sotto questo profilo, la difesa aveva evidenziato una serie di circostanze di indubbio rilievo (cfr., pagg. 82 e ssgg. della memoria difensiva del 15.11.2021) rispetto alle quali i giudici della cautela reale avrebbero dovuto prendere posizione ed alla luce delle quali avrebbero dovuto confrontarsi con il principio da ultimo ribadito dalle SS.UU. che, con sentenza del 24.6.2021 (dep. in data 11.10.2021) hanno autorevolmente chiarito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (cfr., Sez.

U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281848 - 01, principio affermato dalle SS.UU. in una attispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 15.11-15.12.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 15.12.2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] confermando così il provvedimento con cui il GIP di Napoli aveva disposto il sequestro dei beni ivi indicati in relazione ai capi 1, 2 e 3 della rubrica avendo ravvisato l'esistenza del "fumus" dei reati di cui agli artt. 5 e 13bis del D. Lg.vo 74 del 2000, 4 e 13bis del D. Lg.vo 74 del 2000 e 648ter.1 in quanto, avendo commesso il delitto da ultimo indicato, costituendo la società M.E.G.A.T. FZE con sede legale negli [OSCURATO:PERSONA], avrebbe impiegato e/o sostituito e/o trasferito parte dei proventi dell'illecito risparmio di spesa di Euro 446.796, ostacolandone concretamente la possibilità di identificazione della illegittima provenienza; 2. ricorre per cassazione il difensore del Coppola lamentando: 2.1 violazione di legge e motivazione apparente in relazione agli artt. 321 comma 2 e 5 D. Lg.vo 74 del 2000; 2.2 violazione di legge e motivazione apparente in relazione agli artt. 321 comma 2 e 4 D. Lg.vo 74 del 2000; 2.3 violazione di legge in relazione agli artt. 125, 253, 321 cod. proc. pen. e 648ter.1 e 648quater cod. pen.; 2.4 nullità dell'ordinanza impugnata in relazione agli artt. 125, 253, 321 e 324 cod. proc. pen. inerenti l'obbligo di motivazione/valutazione autonoma del "fumus commissi delicti" ricapitolata e riassunta la ricostruzione della vicenda secondo la prospettiva della pubblica accusa, rileva che il GIP aveva argomentato sulla gravità indiziaria unicamente a pag. 66 della ordinanza "genetica" precisando che, a fronte di ciò, la difesa aveva prodotto una ampia nota difensiva con 14 allegati ed un memoriale del Coppola in cui, sinteticamente, si era contestato: il ruolo attribuito al predetto quale amministratore di fatto delle società estere; la violazione dei principi contabili in tema di classificazione delle navi gasiere; il mancato computo degli interessi passivi sui mutui accesi presso la [OSCURATO:PERSONA]Irlanda ed i costi straordinari sopportati dalle società estere, con la conseguente assoluta erroneità del risultato attivo che non sarebbe stato dichiarato; la difesa evidenzia che era stata contestata la possibilità di ricorrere al metodo "induttivo puro", in presenza di documentazione contabile, il tema del dolo e, in ogni caso, la erroneità del calcolo della imposta asseritamente evasa, con refluenza sia sul "funnus" che sul "periculum in mora"; segnala che il Tribunale ha ritenuto che il "funnus" fosse stato oggetto di un accertamento incidentale del tutto adeguato con il provvedimento reso sulla misura personale che, tuttavia, non ha né trascritto né allegato alla ordinanza in materia di sequestro; 1. violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 5 D. Lg.vo 74 del 2000: ricostruisce la vicenda relativa all'acquisto delle 4 motonavi da parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] che era "subentrato" (sia pure con nuovi contratti) ai precedenti acquirenti risultati inadempienti nei confronti della BOI per mutui contratti tra il 2004 ed il 2007; rileva che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto tra il 2011 ed il 2013 e che nel 2015 la BOI aveva rinunciato a parte del suo credito (per circa 30 milioni di dollari) e nel 2018 aveva accettato la somma di 11,5 milioni di dollari per uscire definitivamente dall'accordo; segnala che il GIP aveva condiviso l'assunto investigativo secondo cui da tali iniziative sarebbero conseguite delle plusvalenze tassabili e non dichiarate; rileva che, con il riesame, erano state sottoposte al Tribunale una serie di questioni a partire da quella del ruolo ricoperto dal Coppola, alla violazione dei criteri contabili che aveva portato ad una erronea valutazione delle poste attive e della imposta evasa; più in particolare, si era chiesto di chiarire quale fosse la ipotesi accusatoria con riguardo alle società estere (mero "schermo" della persona fisica o società effettivamente operanti nel territorio nazionale), la classificazione delle motonavi come beni strumentali o meno, la qualificazione della rinuncia di BOI come sopravvenienza attiva o meno; richiama, quindi, il contenuto della contestazione relativa alla natura giuridica del rapporto tra le società estere ed il contribuente italiano - persona fisica: segnala che era stata sollecitata una lettura della vicenda che tenesse conto della effettiva realtà del rapporto instauratosi tra la [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e BOI, quest'ultima già fortemente esposta nei confronti dei precedenti proprietari, e che avrebbe potuto svilupparsi indifferentemente con la concentrazione in capo allo stesso soggetto della proprietà e della gestione dei beni piuttosto che, come accaduto in tal caso e come sovente accade, con la separazione soggettiva tra proprietà e gestione; rileva che occorreva tener conto del concreto atteggiarsi del rapporto trilatero fondato, effettivamente, sulla operatività gestoria della [OSCURATO:SOCIETA] e, su tale premessa, il requisito della "stabile organizzazione" di cui all'art. 162 TUIR quale presupposto per assoggettare a tassazione i redditi di un soggetto non residente; richiama il disposto di cui all'art. 14 comma 5 del DPR 600 del 1973 e la necessaria distinzione tra il fenomeno della "esterovestizione" e quello della "stabile organizzazione" nel territorio dello Stato, distinzione rilevante al fine di individuare il reddito tassabile che è l'intero nel caso di esterovestizione ed invece limitato a quello prodotto in Italia nel caso di "stabile organizzazione"; segnala che, nonostante tali sollecitazioni, il Tribunale si è limitato a richiamare la decisione del GIP senza alcuna valutazione critica; rileva, inoltre, che la difesa aveva sollecitato il Tribunale anche sulla posizione ed il ruolo del Coppola considerato amministratore di fatto delle società estere e richiama, anche sul piano testuale, le argomentazioni sviluppate con la memoria difensiva depositata al giudice del riesame (cfr., pagg. 24-30 del ricorso) in cui, tra l'altro, era stata sottolineata la centralità della [OSCURATO:SOCIETA] non soltanto per quanto riguarda le obbligazioni assunte nei confronti delle società proprietarie ma, anche, per quanto concerne la esposizione di BOI interessata a sua volta a che le motonavi fossero utilizzate in maniera produttiva di reddito; aveva rilevato che la questione centrale era proprio quella della attribuibilità alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] dei redditi riferibili alle società estere in virtù dei rapporti contrattuali intercorrenti con la società di diritto interno;sottolinea che nessun confronto è avvenuto da parte del Tribunale su tali rilevanti tematiche; richiama e riporta testualmente (cfr, pagg. 30-36 del ricorso) le argomentazioni svolte con la memoria difensiva anche sul tema della classificazione delle motonavi come beni strumentali al'esercizio dell'attività di impresa stante la loro strutturale vocazione al trasporto del gas che è invece il bene compravenduto; aveva sottolineato, in particolare, la natura delle navi gasiere e la loro ridotta vita operativa e tecnologica rispetto alla loro qualificazione, operata dalla GdF, come attivo circolante, e le conseguenti ricadute anche in punto di classificazione nel bilancio; aveva segnalato, nella occasione, i documenti su cui fondare la tesi difensiva segnalando tuttavia il silenzio serbato dal Tribunale anche nel "parallelo" procedimento relativo alla misura personale; evidenzia e riporta (cfr, pagg. 36-58) il contenuto della memoria con riguardo alla erroneità delle conclusioni concernenti l'assoggettamento a tassazione dell'abbattimento del debito nei confronti della Banca d'Irlanda: nella occasione la difesa aveva ricostruito le operazioni commerciali di acquisto delle quattro motonavi avvenuto con il finanziamento di BOI con gli atti del 30.11.2015 di rinuncia, da parte di questa, a 30.926.820,64 dollari del suo credito e, poi, del 29.10.2018 con la rinuncia ad ulteriori 44.160.000 dollari del credito; aveva spiegato le ragioni delle predette rinunce legate alla originaria esigenza di BOI di recuperare parte del credito vantato nei confronti del gruppo Pianura in dissesto e le ragioni per cui il credito vantato nei confronti delle società estere, quantomeno in parte, non sarebbe mai stato di fatto preteso e fu pertanto oggetto di rinuncia; aveva ancora segnalato come la individuazione dell'importo evaso fosse legato alla qualificazione della rinuncia al credito in termini di sopravvenienza attiva ritenuta tassabile per l'intero senza tener conto dell'ammortamento; con particolare riferimento al primo aspetto, si era evidenziato come BOI avesse "rinunciato" ad un importo solo fittiziamente qualificato in termini di finanziamento e che le stesse società mutuatarie erano perfettamente consapevoli non sarebbe mai stati richiesto, con la conseguenza che detta "rinuncia" non aveva comportato alcun arricchimento ed alcun accrescimento patrimoniale; erano state riepilogate le spese straordinarie per l'esercizio dell'attività di trasporto del gas ed evidenziato che nella determinazione della base di imposta imponibile non erano stati calcolati gli interessi passivi su beni che andavano considerati come "strumentali" e non "merce"; era stato evidenziato come il risultato era macroscopicamente diverso rispetto a quello ipotizzato nel capo 1 della rubrica; aveva inoltre richiamato l'attenzione sulla operazione di "conversione" dei valori in dollari in valori in Euro e, ancora, sulle quote di ammortamento come stimate nella consulenza tecnica allegata; evidenzia come su tali questioni il Tribunale non abbia fornito alcuna risposta; rileva come non sia stato affrontato nemmeno il profilo del dolo di omessa dichiarazione su cui pure la difesa aveva posto l'accento; segnala come altrettanto inevasa era stata la richiesta di ricalcolare il "quantum" della imposta evasa; 2. violazione di legge in relazione all'art. 4 D. Lg.vo 74 del 2000: segnala che anche il capo 2) sconta la omessa ricostruzione dei rapporti tra la società italiana [OSCURATO:SOCIETA] e le società estere del gruppo [OSCURATO:PERSONA]; ricostruisce la vicenda relativa prima all'acquisto e poi alla vendita/rottamazione della motonave Mores per 804.000 dollari di cui 140 mila riconosciuti direttamente a [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di soggiorni e vacanze tra il 2015 ed il 2018; ricorda che, effettivamente, nelle comunicazioni in atti, il Coppola aveva riferito a sé stesso la Glasgow LTP non potendo tuttavia nella sede di legittimità proporre una alternativa ricostruzione ma ben potendo denunziare la mancata risposta alle questioni sollevate dalla difesa con riferimento alla assenza di elementi che testimoniassero una diretta disponibilità, da parte del Coppola, del conto corrente della Glasgow LTP, sul fatto che la stessa società si fosse mai privata dell'importo di 804 mila dollari, sui costi sostenuti per la gestione della motonave, sul mancato superamento della "soglia" reddituale del Coppola in relazione alle singole elargizioni ammesse e, infine, sul "tempo" del tasso di conversione; 3. violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 648ter.1, 240 e 648quater cod. pen.: richiamato lo schema prospettato dalla pubblica accusa, rileva che la difesa aveva avanzato una serie di questioni su cui si invocava il giudizio critico del Tribunale che aveva ritenuto la gravità indiziaria circa la provenienza della somma di Euro 24.000 dal risparmio fiscale derivante dalla omessa dichiarazione dei proventi accreditati sul conto di Lugano sul rilievo secondo cui non vi era prova della loro provenienza da altre disponibilità riferibili al Coppola o a suoi familiari; segnala che nella memoria si era fatto presente, in negativo, l'assenza di elementi indiziari e la illogicità della ricostruzione della accusa e, in positivo, la prova della provenienza della provvista utilizzata per la costituzione della Megat; segnala, in punto di logica, la irragionevolezza della ipotesi accusatoria secondo cui un soggetto dalle rilevanti capacità reddituali avrebbe avuto necessità di attingere ad un risparmio fiscale (realizzato tre anni prima) per reperire l'importo di 24.000 Euro finalizzato alla costituzione della società peraltro regolarmente denunciata in Italia nelle dichiarazioni dei redditi depositate in copia dallo stesso PM in udienza; richiama, inoltre, la documentazione allegata al ricorso su cui era stata fondata una diversa ricostruzione del fatto rispetto alla quale il Tribunale era tenuto a fornire una risposta e con cui avrebbe dovuto confrontarsi; sottolinea che il conto corrente di Megat era stato aperto soltanto alla fine di novembre del 2018 ed i 24.000 Euro vi confluirono soltanto dopo l'accredito della prima fattura di consulenza da cui attingere la somma predetta essendo perciò stata offerta la prova positiva della sua provenienza; rileva, ancora, come la difesa avesse fatto presente che il profitto del delitto di autoriciclaggio, come ritenuto dalla S.C., sia cosa diversa da quello del delitto "presupposto" consistendo nel risultato del reimpiego, della sostituzione o del trasferimento dei proventi della pregressa attività delittuosa per cui la esegesi seguita dal provvedimento impugnato finirebbe per duplicare il concetto di profitto identificandolo con quello del delitto "presupposto"; 4. nullità dell'ordinanza cautelare in relazione agli artt. 125, 253, 321 cod. proc. pen. con riguardo alla mancanza di autonoma valutazione del "fumus commissi delicti" e "periculum": richiama la giurisprudenza della S.C. sull'onere motivazionale che il provvedimento in verifica ha eluso richiamando, in merito al "fumus", il provvedimento di conferma della misura personale oggetto, tuttavia, di ricorso in cassazione per ragioni analoghe a quelle esposte in questa sede, ovvero per la omessa risposta alle plurime questioni poste dalla difesa; segnala, in ogni caso, la omessa autonoma valutazione in punto di "fumus" che deve essere valutato alla luce delle argomentazioni difensive; in punto di "periculum", inoltre, richiama il recente arresto delle SS.UU. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] quanto all'obbligo di motivazione che deve sorreggere anche il sequestro finalizzato alla confisca; richiama le deduzioni in fatto articolate nella memoria difensiva circa la condotta del Coppola nel momento in cui aveva appreso della esistenza dell'indagine e della formale contestazione tributaria, a testimonianza della assenza di profili di "periculum"; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: richiamati i limiti di ricorribilità in cassazione nei confronti dei provvedimenti adottati in materia di cautela reale sottolinea come debba escludersi la possibilità di censurare il duplice e conforme apprezzamento operato dal GIP e dal Tribunale del Riesame in ordine al compendio indiziario oltre che in ordine all'ammontare complessivo del profitto, non deducibili in questa sede; segnala, per altro verso, che la misura ablatoria ha natura obbligatoria nei reati tributari ove il profitto è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi rispetto alla loro destinazione fiscale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di séguito esposte. 1. In via preliminare, peraltro, è necessario dar conto della adozione, da parte del medesimo Tribunale di Napoli, della ordinanza con cui era stato deciso il ricorso per riesame sulla misura personale adottata dal GIP con il medesimo provvedimento oggetto di una duplice impugnazione avanzata dal ricorrente a mezzo del medesimo difensore che aveva formulato, in sostanza, censure analoghe depositando memorie difensive volte a contrastare sia la misura reale che quella personale. Legittimamente, perciò, il Tribunale, nel decidere sul riesame proposto avverso la misura reale ha potuto rinviare alla motivazione dei provvedimento con cui era stata definita la impugnazione sulla misura personale tanto più che, nonostante la parziale "rinuncia" formalizzata nell'altra sede sulla gravità indiziaria quanto al capo 1), il provvedimento aveva passato in rassegna tutti i fatti contemplati nella provvisoria incolpazione. Ricorrevano, dunque, tutte le condizioni perché il Tribunale fosse legittimato a motivare "per relationem" rinviando al coevo provvedimento adottato sulla misura personale: è infatti appena il caso di ribadire che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (cfr., Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera ed altri, Rv. 216664 - 01; conf., più recentemente, Sez. 2 - , Sentenza n. 55199 del 29/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274252 - 01). 2. Detto questo, è anche opportuno ricordare che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass. Pen., 6, 10.1.2013 n. 6.589, Gabriele, sulla scia tracciata da Cass. SS.UU., 29.5.2008 n. 25.932, Ivanov). Né è consentito invocare il vizio di violazione di legge (sotto il profilo, ad esempio, dell'art. 192 cod. proc. pen.), quando il ricorso sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, P.C. in proc. Basile). E' altrettanto consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che in sede di riesame del sequestro il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non dalla concreta rappresentazione dei fatti quali risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie sicché l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussunnere l'ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (cfr., Cass. Pen., 3, 7.5.2006 n. 33.873, Moroni; Cass. Pen., 6, 27.1.2004 n. 12.118, Piscopo; Cass. Pen., 3, 24.3.2011 n. 15.177, PM in proc. Rocchino; Cass. Pen., 5, 18.4.2011 n. 24.589, Misseri; Cass. Pen., 3, 10.3.2015 n. 15.254, Previtero; Cass. Pen., 2, 5.5.2016 n. 25.320, PM in proc. Bulgarella; conf., ancora, Cass. Pen., 1, 30.1.2018 n. 18.491, Armeli, secondo cui, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato; Cass. Pen., 2, 28.1.2014 n. 5.656, Zagarrio; Cass. Pen., 2, 11.12.2013 n. 2.248, Mìrarchi). 3. Tanto premesso, va rilevato che il Tribunale, nel provvedimento adottato sulla misura personale lo stesso 15.12.2021, ha operato una ampia ricostruzione della vicenda segnalando che l'indagine era partita da un controllo eseguito presso la società [OSCURATO:SOCIETA] con sede in Napoli, di cui il Coppola era titolare al 98% (l'altro 2°/o era del padre del ricorrente) e che operava in forza di quattro contratti di noleggio "a scafo nudo" stipulati con quattro società inglesi:la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte partecipate dalla [OSCURATO:PERSONA] ed aventi la medesima sede sociale nelle [OSCURATO:PERSONA] e riferibili ad un "trust" cipriota. Ha spiegato che le motonavi erano appartenute a società riferibili a [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito nel 2011 e sottoposto a procedimento penale per bancarotta fraudolenta unitamente proprio a [OSCURATO:PERSONA] che era il suo consulente finanziario. Il Tribunale ha recepito la ipotesi investigativa secondo cui il Coppola avrebbe operato in modo tale da cercare di "salvare" le motonavi dal fallimento prima attraverso un contratto di "management", stipulato il 10.3.2011 tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], con cui la prima si sarebbe occupata della gestione di due motonavi e la seconda era gestita, con un contratto di "bareboat charter", dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] non ché, a fine maggio del 2011, il Coppola aveva acquistato le due motonavi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) tramite due società di diritto inglese, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di cui, secondo la provvisoria incolpazione, egli era l'amministratore di fatto; l'operazione era stata finanziata da Bank of Ireland e le due motonavi, a conferma della riconducibilità della gestione al Coppola, erano state ribattezzate con i nomi dei figli del ricorrente, ovvero "Luke" (Luca) e "Matthew" (Matteo). Le motonavi erano state registrate a Madeira a cura del Coppola e con l'ausilio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] risultata in continuo contatto con l'odierno ricorrente. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] lo stesso Coppola, come "Attorney in Fact" di [OSCURATO:PERSONA], aveva acquistato la motonave [OSCURATO:PERSONA] (poi ribattezzata Mores) e, nella stessa qualità, il 10.1.2014, aveva firmato il contratto di finanziamento con la [OSCURATO:PERSONA] con cui già il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata perfezionata una apertura di credito per rifinanziare i primi tre acquisti e perfezionare il quarto. L'apparato argomentativo del provvedimento impugnato ha dato contezza, in termini in questa sede non censurabili, della ricostruzione operata in sede investigativa (e recepita nel provvedimento del GIP), che aveva disegnato la figura del Coppola quale amministratore di fatto delle società di diritto inglese e, per altro verso, qualificato lo strumento contrattuale utilizzato da [OSCURATO:SOCIETA] un espediente per consentire alle società di diritto inglese di operare direttamente nel territorio nazionale.Sulla scorta di questa premessa, ha dato atto che proprio il Coppola, in data 8.7.2014, aveva sottoscritto i documenti con cui il debito nei confronti di BOI era stato cancellato. Ed in effetti, il 30.11.2015 le società "Bridge" e la [OSCURATO:PERSONA] avevano sottoscritto un nuovo accordo in cui era stata rimodulata la restituzione del mutuo e ne era stata cancellata una quota; ed inoltre, il 29.10.2018, erano state cancellate le ipoteche sulle navi Luke, Matthew, Ceska e Maddy iscritte a favore della banca con la costituzione di due ipoteche, a favore di una società lussemburghese, sulla Ceska e sulla Maddy. [OSCURATO:PERSONA] of Ireland aveva quindi accettato di rinunciare all'importo di 44.160.000 $ del suo credito il che, secondo la ricostruzione investigativa, aveva comportato, nel 2015 e nel 2018, una sopravvenienza attiva tassabile mai denunciata al fisco italiano ove le società operavano e, perciò, integrando il reato di cui all'art. l'art. 5 del D. Lg.vo 74 del 2000 a carico del Coppola considerato il vero "dominus" come risulta da tutte le comunicazioni e la documentazione acquisita dalla GdF. In sintesi, la provvisoria incolpazione sintetizzata al capo 1) della rubrica si fonda sulla ricostruzione secondo cui le società di diritto inglese gestite dal Coppola e, tramite lo "schermo" della [OSCURATO:SOCIETA], operanti ed attive in Italia, avevano acquistato 4 motonavi fruendo di un finanziamento superiore agli 80 milioni di dollari di cui lo stesso Coppola aveva "gestito" la restituzione e che stato in parte oggetto di rinuncia da parte della banca creditrice con la correlativa e conseguente formazione di sopravvenienze attive che, come previsto dall'art. 88 TUIR, avrebbero dovuto essere sottoposte a tassazione in Italia. A fronte della ricostruzione operata dai giudici del riesame, le considerazioni difensive, pur articolate in una ampia memoria illustrativa, si risolvono nella prospettazione di una diversa ed alternativa versione e, in qualche misura, "interpretazione" dei fatti che, in questa sede e nei limiti propri del sindacato di legittimità come sopra richiamati, non può avere accesso se non, come si vedrà appresso, qualora siano ravvisabili dei profili di assoluta mancanza (non necessariamente e soltanto grafica) della motivazione su aspetti rilevanti ed essenziali segnalati dalla difesa. 4. I rilievi difensivi in punto di "fumus" hanno attinto anche il capo 2) della incolpazione provvisoria concernente il reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D. Lg.vo 74 del 2000 (aggravato ai sensi dell'art. 13bis D. cit.) che è stato contestato al Coppola "... in quanto, a fronte di redditi da lavoro dipendente e/o assimilati per Euro 857.127,79, dichiarava un reddito pari a Euro 208.516 evadendo pertanto l'imposta per un ammontare di Euro 278.903,07" (cfr, dalla provvisoria incolpazione). L'ipotesi accusatoria è stata fondata sulla vicenda relativa alla vendita come rottame (operata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel luglio del 2014) della motonave Mores con l'accredito del relativo ricavato su un conto svizzero intestato ad una società panamense (la [OSCURATO:PERSONA]) considerato nella disponibilità del Coppola in quanto, dalla documentazione allegata alla informativa della GdF, utilizzato dall'indagato per spese personali o della sua famiglia; di qui, pertanto, la conclusione secondo cui l'importo ivi confluito sarebbe stato il compenso acquisito dal Coppola per l'attività di gestione del gruppo societario e, pertanto, assoggettabile a tassazione ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c.bis) del DPR 917 del 1986. Il ricorso lamenta la omessa considerazione, da parte del Tribunale, dei rilievi in fatto articolati nella memoria difensiva dove, in particolare, si era segnalato che dal conto della Glasgow - su cui non vi era alcuna prova potesse operare il Coppola - erano partiti, negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, una serie di importi in favore del ricorrente (pari, rispettivamente, a 40 mila Euro, 58 mila Euro, 29 mila Euro e 15 mila Euro) che, considerati i redditi da costui dichiarati in quel periodo, erano di ammontare tale da non superare la soglia di penale rilevanza della dichiarazione infedele. Sotto altro profilo, la difesa rileva che nella memoria depositata si era dato conto delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] per la gestione della motonave e del ruolo della [OSCURATO:SOCIETA] in favore della quale risultavano essere stati accreditati 125 mila dollari in forza del contratto intercorso con la società di diritto inglese. Vero che la ordinanza impugnata non ha tenuto conto dei rilievi difensivi sviluppati nella memoria; vero anche che si trattava di rilievi di cui non era, e non è stato in questa sede dimostrata, l'immediata evidenza dell'impatto sulla formulazione della accusa provvisoriamente elevata nei confronti del Coppola e che atteneva per un verso alla qualificazione della somma ricavata dalla vendita della Mores come "compenso" per la gestione del gruppo societario e, per altro verso, alla riconducibilità del conto svizzero alla persona dell'odierno ricorrente che i giudici della cautela hanno potuto fondare, in termini in questa fase non censurabili, sulla sua utilizzazione per spese di natura prettamente personale e familiare del Coppola.5. A diverse conclusioni il collegio ritiene di dover pervenire quanto alle censure articolate sul capo 3) in relazione al quale, anche in tal caso, la difesa lamenta la omessa considerazione di rilievi operati nella memoria e di cui il Tribunale non avrebbe in alcun modo tenuto conto. È largamente prevalente, nella giurisprudenza di questa Corte, e condiviso dal collegio, il principio per cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr., Sez. 1 - , Sentenza n. 26536 del 24/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279578 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23097 del 08/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276199 - 03; Sez. 4, Sentenza n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro ed altro, Rv. 272739 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5075 del 13/12/2017, Buglisi ed altri, Rv. 272009 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 4031 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 269 del 05/11/2013, Cattafi, Rv. 258456 - 01). E tuttavia è altrettanto condivisibile l'affermazione, pure ricorrente, secondo cui il giudice del riesame, quand'anche con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo, in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (cfr., in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938 - 01, con cui la Corte, in applicazione di tale principio, ha annullato l'ordinanza che aveva confermato il provvedimento custodiale senza prendere in alcun modo in esame dichiarazioni oggetto di specifiche deduzioni, formulate in una memoria depositata dal difensore all'udienza fissata per il giudizio di riesame; conf., Sez. 4, Sentenza n. 200 del 24/01/1996, Salmi, Rv. 204443 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 45520 del 15/07/2014, Musto, Rv. 260765 - 01). Non è nemmeno inutile ricordare che la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha nel contempo l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (cfr., così, Sez. 5 - , Sentenza n. 24437 del 17/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276511 - 01). Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la ipotesi di incolpazione provvisoria sintetizza al capo 3) e relativa al delitto di autoriciclaggio in quanto, secondo l'accusa, il Coppola, "... avendo commesso il delitto di cui al capo 2), costituendo la società M.E.G.A.T. FZE (con sede negli [OSCURATO:PERSONA] ...) impiegava e/o sostituiva e/o trasferiva parte del provento illecito del reato ex art. 4 D. Lg.vo n. 74/2000, costituito dall'illecito risparmio di spesa di Euro 446.796, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa". In particolare, i giudici del riesame hanno concordato con la valutazione del GIP formulata sulla scorta delle risultanze investigative secondo cui "... il reimpiego del denaro proveniente dal delitto di cui all'art. 4 D. Lg.vo 74/2000 sarebbe confermato dal fatto che non risultano movimentazioni dai conti correnti analizzati da questo p.g. ed intestati al [OSCURATO:PERSONA], alla moglie [OSCURATO:PERSONA] ed alla società [OSCURATO:SOCIETA]" (cfr., pag. 15 della ordinanza). In effetti, la difesa (cfr., pagg. 60 e ssgg. della memoria difensiva depositata di fronte al Tribunale del Riesame) aveva proposto una ricostruzione minuziosa delle modalità di costituzione della MEGAT (avvenuta nel mese di luglio del 2018) e del versamento del capitale (pari ad Euro 24.000) tale da evidenziare la illogicità dell'utilizzo di un risparmio di imposta che sarebbe stato realizzato tre anni prima e, per altro verso, dato contezza della effettiva provenienza di quel capitale (cfr., la documentazione allegata alla memoria) in termini tali da escludere la riconducibilità delle somme dal "risparmio di imposta" realizzato nel 2015 e, in ogni caso, ogni finalità di occultamento della provenienza del denaro all'uopo utilizzato. Il Tribunale, come accennato, non ha in alcun modo preso in esame le allegazioni difensive e la documentazione prodotta dalla difesa limitandosi a ribadire l'assunto riportato dal GIP sulla scorta delle risultanze investigative senza tuttavia considerare la "spiegazione" fornita dalla difesa di per sé certamente idonea ad incidere sulla configurabilità del delitto di riciclaggio oggetto della provvisoria incolpazione. L'ordinanza va dunque sotto questo profilo annullata con rinvio al medesimo Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto. 6. E' altresì fondata la censura articolata dalla difesa in ordine al difetto di motivazione quanto al profilo del "periculum in mora" su cui il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione "di stile" sostenendo che "... in considerazione della previsione normativa che impone, in caso di condanna, la confisca del profitto indebitamente conseguito dalla commissione dei reati tributari e di autoriciclaggio, il sequestro assolve alla funzione di impedire la dispersione dei beni che facilmente potrebbero essere sottratti alla confisca nel corso del procedimento penale" (cfr., pag. 6 dell'ordinanza); si tratta, come è facile rendersi conto, di una considerazione di carattere "astratto" e del tutto avulsa dalla vicenda in esame in cui, anche sotto questo profilo, la difesa aveva evidenziato una serie di circostanze di indubbio rilievo (cfr., pagg. 82 e ssgg. della memoria difensiva del 15.11.2021) rispetto alle quali i giudici della cautela reale avrebbero dovuto prendere posizione ed alla luce delle quali avrebbero dovuto confrontarsi con il principio da ultimo ribadito dalle SS.UU. che, con sentenza del 24.6.2021 (dep. in data 11.10.2021) hanno autorevolmente chiarito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281848 - 01, principio affermato dalle SS.UU. in una attispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle
Sentenza Cassazione n. 25535/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris