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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 22171/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27574/2020r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via degli Ottavi n. 9, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in P.zza Margana n. 29, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanian. 423/2020 pubblicata in data 08/07/2020, n.r.g. 191/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/06/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 1101/2008, passata in giudicato, [OSCURATO:PERSONA] era stato reintegrato nel posto di lavoro e [OSCURATO:SOCIETA] era stata condannata al pagamento dell’indennità risarcitoria e dei contributi previdenziali ed assistenziali.

OGGETTO: indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo - computo indennità di trasferta -decorrenza degli accessori In data 12/12/2008 il Cataldi aveva optato per l’indennità sostitutiva della reintegrazione e quindi aveva adìto il Tribunale di Catania per ottenere la condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria (pari alle retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento del 04/08/1995 fino al 12/12/2008), dell’indennità sostitutiva della reintegrazione nonché del t.f.r. 2.- All’esito della prova testimoniale e dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale adìto accoglieva la domanda. 3.- La Corte d’Appello di Catania rigettava l’appello principale proposto dalla società e, in accoglimento di quello incidentale proposto dal Cataldi (volto ad ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali anche per la quota altrimenti a carico del lavoratore, nonché degli accessori secondo diverse decorrenze), condannava [OSCURATO:SOCIETA] a pagare la complessiva somma di euro137.736,30, oltre accessori dal 04/08/1995 quanto all’indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo e dal 12/12/2008 quanto all’indennità sostitutiva della reintegrazione e al t.f.r., fino all’effettivo soddisfo; condannava altresì la società a pagare la somma di euro19.528,62 a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, oltre interessi legali dal 12/12/2008.

A sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) nella retribuzione globale di fatto cui parametrare l’indennità risarcitoria spettante in caso di licenziamento illegittimo occorre considerare ogni emolumento corrisposto in modo fisso e continuativo che si ricolleghi a particolari modalità della prestazione lavorativa al momento del licenziamento, come insegna Cass. n. 11691/2015; b) nel caso di specie d alle buste paga prodotte dal lavoratore si evince che sono corrisposti in modo costante il trattamento di trasferta e l’indennità di guida, sicché non possono sorgere dubbi sul fatto che egli fosse adibito a mansioni che richiedevano il suo continuo spostamento, come previsto dall’art. 27 ccnl, come da lui allegato; c) per questi lavoratori il trattamento economico di trasferta consiste in una maggiorazione del minimo di paga base e quindi ha evidente natura retributiva, diversa dal rimborso spese pur previsto dalla stessa norma contrattuale;d) peraltro il CTU nominato in primo grado ha considerato sia la trasferta H che la trasferta C, voci consistenti non in semplici rimborsi spese – come sostenuto dalla società – bensì in un trattamento economico diverso per aver prestato servizio nell’ambito del comune di residenza con rientro giornaliero 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 18, co. 5, L. n. 300/1970 (nel testo antecedente alla novella di cui alla L. n. 92/2012), dell’art. 27 disciplina speciale, parte I, ccnl industria metalmeccanica privata del 05/07/1994, nonché degli artt. 1363 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale determinato la retribuzione globale di fatto, quale parametro per la liquidazione dell’indennità risarcitoria, includendovi anche l’indennità di trasferta, invece da escludere in tutto o in parte.

In particolare invoca un precedente di questa Corte (Cass. n. 15578/2015), secondo cui l’indennità di trasferta ha doppia natura, risarcitoria e retributiva, sicché spetta al giudice del merito individuare le due parti attraverso l’interpretazione del ccnl.

Lamenta l’omessa considerazione del fatto che l’art. 27 ccnl industria metalmeccanica privata del 1994 prevede espressamente che l’indennità di trasferta ha lo scopo di “risarcire forfettariamente le spese” sostenute dai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti, a titolo di pernottamento e vitto; prevede altresì che tale indennità non ha natura retributiva, anche se corrisposta con continuità, tanto che è espressamente esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti legali e contrattuali.

Si duole, infine, dell’equivoco in cui è incorsa la Corte territoriale con riguardo al motivo di gravame con cui si era denunziato il fatto che il CTU nominato in primo grado avesse adoperato un non meglio precisato ccnl consegnatogli in stralcio dal lavoratore, senza tenere conto del ccnl prodotto dalla difesa della società al momento di inizio delle operazioni peritali, ossia quello dell’industria metalmeccanica privata.

Il motivo è manifestamente infondato.

Come eccepito dal controricorrente, l’art. 27 ccnl contiene certo la previsione riportata dalla società, ma dispone altresì che la disciplina ivi dettata non si applica ai lavoratori che vengano assunti per prestare la loro opera nell’effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il successivo e continuo spostamento: palificazione o stesura dei fili o cavi per linee elettriche, telefoniche etc.

Orbene, come accertato in fatto – e non oggetto di censura da parte di [OSCURATO:SOCIETA] – il Cataldi era un “trasfertista”, in quanto addetto alla palificazione, alla stesura di fili e cavi per linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, sicché a lui non trova applicazione la disciplina dell’indennità di trasferta dettata in generale dall’art. 27 ccnl, avendo per lui la pred etta indennità natura chiaramente retributiva.

Peraltro, come questa Corte ha già affermato, va nettamente distinto il “trasfertista abituale” dal lavoratore che va in trasferta, perché solo per il primo ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta(Cass. sez. un. n. 27093/2017).

La conferma che il Cataldi fosse “trasfertista abituale” è data proprio dal fatto – evidenziato anche dalla Corte territoriale e non oggetto di censura da parte della ricorrente – che l’indennità di trasferta compare sempre nelle sue buste paga, assumendo chiaramente natura retributiva quale corrispettivo della peculiare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa cui era obbligato. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), 5 c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 429 e 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello incidentale del Cataldi, fissato la decorrenza di interessi legali e rivalutazione monetaria dal 04/08/1995 per tutta l’indennità risarcitoria, senza tenere conto che in realtà quel credito è sorto mese per mese.

Lamenta la mancanza di qualunque motivazione al riguardo.

Il motivo è fondato.

Come riportato dal controricorrente (v. controricorso, pag. 3), il C.T.U. nominato in primo grado, alle cui conclusioni ha prestato adesione la Corte territoriale, ha individuato e quantificato l’indennità risarcitoria come pari alla complessiva somma di euro94.401,33.

La Corte d’Appello ha pronunziato la condanna della società a pagare tale somma, oltre agli accessori calcolati sul totale con decorrenza dal 04/08/1995, senza considerare che in realtà quell’importo complessivo è la somma dei singoli ratei mensili della predetta indennità, sicché gli accessori – ai sensi dell’art.429 c.p.c. – vanno calcolati mese per mese.

Più esattamente i singoli importimensili vanno rivalutati mensilmente secondo indice ISTAT (famiglie di operai e impiegati) e poi vanno calcolati gli interessi legali sugli importi via via rivalutati (Cass. n. 23532/2013; Cass. n. 8251/2004; Cass. n. 16369/2002; Cass. n. 14143/2002).Va in conclusione ribadito il principio di diritto, secondo cui il cumulo tra interessi legali e risarcimento del danno da rivalutazione monetaria, previsto dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., trova applicazione anche nel caso di crediti liquidati, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, i quali, sebbene non siano sinallagmaticamente collegati con una prestazione lavorativa, rappresentano pur sempre l'utilità economica che da questa il lavoratore avrebbe tratto ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita dall'illegittimo recesso della controparte.

Ne consegue che sia la rivalutazione monetaria, sia gli interessi legali vanno attribuiti (anche d'ufficio) con decorrenza dalla data del licenziamento sulla somma capitale via via rivalutata (Cass. n. 11235/2014).

In tal senso, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può provvedere alla decisione di merito (art. 384 c.p.c.) in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto, anche sulle spese dei primi due gradi di giudizio, va confermata. 3.- Il parziale e davvero limitato accoglimento del ricorso per cassazione giustifica da un lato la conferma della sentenza d’appello quanto alle spese, dall’altro la compensazione di quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, cassa sul punto la sentenza impugnata, che conferma nel resto anche sulle spese, e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:SOCIETA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT (famiglie di operai e impiegati) e gli interessi legali con decorrenza sulle somme via via rivalutate, a decorrere per l’indennità risarcitoria da ciascun rateo mensile maturato dal 04/08/1995 fino all’effettivo sodd

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27574/2020r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via degli Ottavi n. 9, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in P.zza Margana n. 29, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanian. 423/2020 pubblicata in data 08/07/2020, n.r.g. 191/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/06/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 1101/2008, passata in giudicato, [OSCURATO:PERSONA] era stato reintegrato nel posto di lavoro e [OSCURATO:SOCIETA] era stata condannata al pagamento dell’indennità risarcitoria e dei contributi previdenziali ed assistenziali. OGGETTO: indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo - computo indennità di trasferta -decorrenza degli accessori In data 12/12/2008 il Cataldi aveva optato per l’indennità sostitutiva della reintegrazione e quindi aveva adìto il Tribunale di Catania per ottenere la condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria (pari alle retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento del 04/08/1995 fino al 12/12/2008), dell’indennità sostitutiva della reintegrazione nonché del t.f.r. 2.- All’esito della prova testimoniale e dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale adìto accoglieva la domanda. 3.- La Corte d’Appello di Catania rigettava l’appello principale proposto dalla società e, in accoglimento di quello incidentale proposto dal Cataldi (volto ad ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali anche per la quota altrimenti a carico del lavoratore, nonché degli accessori secondo diverse decorrenze), condannava [OSCURATO:SOCIETA] a pagare la complessiva somma di euro137.736,30, oltre accessori dal 04/08/1995 quanto all’indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo e dal 12/12/2008 quanto all’indennità sostitutiva della reintegrazione e al t.f.r., fino all’effettivo soddisfo; condannava altresì la società a pagare la somma di euro19.528,62 a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, oltre interessi legali dal 12/12/2008. A sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) nella retribuzione globale di fatto cui parametrare l’indennità risarcitoria spettante in caso di licenziamento illegittimo occorre considerare ogni emolumento corrisposto in modo fisso e continuativo che si ricolleghi a particolari modalità della prestazione lavorativa al momento del licenziamento, come insegna Cass. n. 11691/2015; b) nel caso di specie d alle buste paga prodotte dal lavoratore si evince che sono corrisposti in modo costante il trattamento di trasferta e l’indennità di guida, sicché non possono sorgere dubbi sul fatto che egli fosse adibito a mansioni che richiedevano il suo continuo spostamento, come previsto dall’art. 27 ccnl, come da lui allegato; c) per questi lavoratori il trattamento economico di trasferta consiste in una maggiorazione del minimo di paga base e quindi ha evidente natura retributiva, diversa dal rimborso spese pur previsto dalla stessa norma contrattuale;d) peraltro il CTU nominato in primo grado ha considerato sia la trasferta H che la trasferta C, voci consistenti non in semplici rimborsi spese – come sostenuto dalla società – bensì in un trattamento economico diverso per aver prestato servizio nell’ambito del comune di residenza con rientro giornaliero 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 18, co. 5, L. n. 300/1970 (nel testo antecedente alla novella di cui alla L. n. 92/2012), dell’art. 27 disciplina speciale, parte I, ccnl industria metalmeccanica privata del 05/07/1994, nonché degli artt. 1363 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale determinato la retribuzione globale di fatto, quale parametro per la liquidazione dell’indennità risarcitoria, includendovi anche l’indennità di trasferta, invece da escludere in tutto o in parte. In particolare invoca un precedente di questa Corte (Cass. n. 15578/2015), secondo cui l’indennità di trasferta ha doppia natura, risarcitoria e retributiva, sicché spetta al giudice del merito individuare le due parti attraverso l’interpretazione del ccnl. Lamenta l’omessa considerazione del fatto che l’art. 27 ccnl industria metalmeccanica privata del 1994 prevede espressamente che l’indennità di trasferta ha lo scopo di “risarcire forfettariamente le spese” sostenute dai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti, a titolo di pernottamento e vitto; prevede altresì che tale indennità non ha natura retributiva, anche se corrisposta con continuità, tanto che è espressamente esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti legali e contrattuali. Si duole, infine, dell’equivoco in cui è incorsa la Corte territoriale con riguardo al motivo di gravame con cui si era denunziato il fatto che il CTU nominato in primo grado avesse adoperato un non meglio precisato ccnl consegnatogli in stralcio dal lavoratore, senza tenere conto del ccnl prodotto dalla difesa della società al momento di inizio delle operazioni peritali, ossia quello dell’industria metalmeccanica privata. Il motivo è manifestamente infondato. Come eccepito dal controricorrente, l’art. 27 ccnl contiene certo la previsione riportata dalla società, ma dispone altresì che la disciplina ivi dettata non si applica ai lavoratori che vengano assunti per prestare la loro opera nell’effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il successivo e continuo spostamento: palificazione o stesura dei fili o cavi per linee elettriche, telefoniche etc. Orbene, come accertato in fatto – e non oggetto di censura da parte di [OSCURATO:SOCIETA] – il Cataldi era un “trasfertista”, in quanto addetto alla palificazione, alla stesura di fili e cavi per linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, sicché a lui non trova applicazione la disciplina dell’indennità di trasferta dettata in generale dall’art. 27 ccnl, avendo per lui la pred etta indennità natura chiaramente retributiva. Peraltro, come questa Corte ha già affermato, va nettamente distinto il “trasfertista abituale” dal lavoratore che va in trasferta, perché solo per il primo ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta(Cass. sez. un. n. 27093/2017). La conferma che il Cataldi fosse “trasfertista abituale” è data proprio dal fatto – evidenziato anche dalla Corte territoriale e non oggetto di censura da parte della ricorrente – che l’indennità di trasferta compare sempre nelle sue buste paga, assumendo chiaramente natura retributiva quale corrispettivo della peculiare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa cui era obbligato. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), 5 c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 429 e 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello incidentale del Cataldi, fissato la decorrenza di interessi legali e rivalutazione monetaria dal 04/08/1995 per tutta l’indennità risarcitoria, senza tenere conto che in realtà quel credito è sorto mese per mese. Lamenta la mancanza di qualunque motivazione al riguardo. Il motivo è fondato. Come riportato dal controricorrente (v. controricorso, pag. 3), il C.T.U. nominato in primo grado, alle cui conclusioni ha prestato adesione la Corte territoriale, ha individuato e quantificato l’indennità risarcitoria come pari alla complessiva somma di euro94.401,33. La Corte d’Appello ha pronunziato la condanna della società a pagare tale somma, oltre agli accessori calcolati sul totale con decorrenza dal 04/08/1995, senza considerare che in realtà quell’importo complessivo è la somma dei singoli ratei mensili della predetta indennità, sicché gli accessori – ai sensi dell’art.429 c.p.c. – vanno calcolati mese per mese. Più esattamente i singoli importimensili vanno rivalutati mensilmente secondo indice ISTAT (famiglie di operai e impiegati) e poi vanno calcolati gli interessi legali sugli importi via via rivalutati (Cass. n. 23532/2013; Cass. n. 8251/2004; Cass. n. 16369/2002; Cass. n. 14143/2002).Va in conclusione ribadito il principio di diritto, secondo cui il cumulo tra interessi legali e risarcimento del danno da rivalutazione monetaria, previsto dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., trova applicazione anche nel caso di crediti liquidati, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, i quali, sebbene non siano sinallagmaticamente collegati con una prestazione lavorativa, rappresentano pur sempre l'utilità economica che da questa il lavoratore avrebbe tratto ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita dall'illegittimo recesso della controparte. Ne consegue che sia la rivalutazione monetaria, sia gli interessi legali vanno attribuiti (anche d'ufficio) con decorrenza dalla data del licenziamento sulla somma capitale via via rivalutata (Cass. n. 11235/2014). In tal senso, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può provvedere alla decisione di merito (art. 384 c.p.c.) in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto, anche sulle spese dei primi due gradi di giudizio, va confermata. 3.- Il parziale e davvero limitato accoglimento del ricorso per cassazione giustifica da un lato la conferma della sentenza d’appello quanto alle spese, dall’altro la compensazione di quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, cassa sul punto la sentenza impugnata, che conferma nel resto anche sulle spese, e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:SOCIETA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT (famiglie di operai e impiegati) e gli interessi legali con decorrenza sulle somme via via rivalutate, a decorrere per l’indennità risarcitoria da ciascun rateo mensile maturato dal 04/08/1995 fino all’effettivo sodd
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