CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15433/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dei difensori del ricorrente, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il provvedimento del 2 agosto 2022 con il quale il giudice per le indagini preliminari gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1,2,3, 4, 5 e 6 cod. pen. Il Tribunale ha ritenuto acquisiti gravi indizi di colpevolezza a carico del Superbo per la sua partecipazione alla confederazione ndranghetista operante sul territorio di Cosenza e città limitrofe, e, in particolare, quale organizzatore e promotore dell'associazione, inserito nell'articolazione territoriale e funzionale operante nella zona di Rende, sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA], con il quale cooperava nell'organizzazione delle plurime attività delittuose, dalle rapina, alle estorsioni, all'usura al traffico • di sostanze stupefacenti. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denuncia: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 649 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per apparenza della stessa, in relazione alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza della condotta partecipativa contestata in violazione del divieto di bis in idem e derivante dalla condanna del ricorrente per il reato associativo nel processo cd. Vulpes, fino all'anno 2014. Premesso che l'indagato è stato detenuto dal 20 novembre 2013 al 6 maggio 2015 e dal 3 aprile 2017 all'il novembre 2021 rileva che i collaboratori, a meno di [OSCURATO:PERSONA], riferiscono fatti ed episodi antecedenti al marzo 2013 - oggetto di contestazione nel processo Vulpes - con dichiarazioni espunte da verbali che, come quelli del Terrazzano erano già contenuti nel processo Vulpes o, comunque, fatti certamente riferibili ad epoca precedente all'avvio della collaborazione - come [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] - e che, anche tenuto conto dell'epoca della detenzione delle persone chiamate in causa, sono riferibili ad anni risalenti e ricompresi, dunque, in detto procedimento. Quanto ai fatti asseritamente più recenti, desumibili dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si tratta di dichiarazioni prive di riscontri esterni, smentite dalla verifica dei certificati di detenzione o, comunque, relative (in particolare quelle di [OSCURATO:PERSONA]) a fatti risalenti. Con riferimento alle dichiarazioni dell'Impieri, che ha fatto riferimento al conferimento della dote al Superbo durante la sua detenzione nel 2014, il ricorrente rileva che si tratta di dichiarazione non riscontrata relativa ad un fatto che non possiede, alla luce della più recente giurisprudenza in materia, rilievo ai fini della configurabilità della condotta partecipativa. Osserva, infine, che l'ordinanza impugnata non ha motivato in merito alla progressione partecipativa del ricorrente, passato da mero partecipe a "promotore" anche tenuto conto della lunga detenzione che, se non è idonea a recidere i collegamenti con il gruppo di provenienza, richiede, per la configurabilità dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 416-bis cod. pen. la prova indiziaria dell'esercizio di un potere corrispondente al ruolo. Anche l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen. è fondata sul generico richiamo alle dichiarazioni di Zaffonte, inidonee a configurare l'aggravante armata. 2.1 Con i motivi nuovi il difensore del ricorrente, oltre a richiamare il pregresso ricorso, si è riportato, in particolare, al secondo motivo di ricorso e denuncia la superficiale valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e del giudizio di attendibilità espresso. Evidenzia che il Tribunale ha sottolineato la circostanza, riferita dallo Zaffonte, che questi, dopo la sua affiliazione, veniva scarcerato e si recava - a suo dire il giorno dopo - presso il negozio gestito dall'indagato che gli disse di tornare quando avesse voluto per mettersi a disposizione del clan, regalandogli anche mille euro e che, dopo qualche giorno, effettivamente iniziò a spacciare per il clan. Dal certificato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA] risulta che questi veniva rimesso in libertà non nell'anno 2017 ma il 25 marzo 2015, data in cui l'indagato si trovava detenuto. Si rivela erronea anche l'altra considerazione del Tribunale, secondo cui le dichiarazioni di Zaffonte fanno riferimento a circostanze relative agli anni 2013 e 2014, cadendo, così, in contraddizione rispetto alla perimetrazione temporale delle condotte dell'indagato che finiscono così con il coincidere con il tempus commissi delicti oggetto di contestazione del processo Vulpes. Il difensore si è, inoltre, riportato agli originari motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. A carico di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale del riesame ha richiamato, oltre alle intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno delineato la struttura del dan confederato operante in Cosenza e zone limitrofe, le dichiarazioni rese dai collaboratori, in particolare, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che tali dichiarazioni descrivono condotte del ricorrente che si pongono in linea di continuità con la condanna irrevocabile del ricorrente nel precedente processo per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (il cd. processo Vulpes), nel quale gli era contestato il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per avere fatto parte della cd. cosca cosentina nel periodo dal 2008 al 2013. Il Tribunale ha esaminato, disattendendola, l'eccezione del bis in idem tra i fatti per i quali si procede e quelli oggetto della sentenza di condanna, sottolineando, a fronte del perimetro temporale della pregressa condanna (dal 2008 al 2013), che le dichiarazioni dei collaboratori riguardano un periodo successiva (dal 2014 a seguire) e descrivono la condotta perdurante, anzi la progressione criminosa dell'indagato realizzata anche nel periodo di detenzione, non solo per i privilegi dei quali aveva goduto ma per il suo fattivo ingerimento nelle dinamiche del clan. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori esaminandone l'attendibilità intrinseca e la presenza di riscontri utilizzando il parametro secondo cui, in presenza della prosecuzione dell'attività criminosa da parte di • persona già, condannata per lo stesso reato, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221). Sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori, il Tribunale ha, dunque, individuato il ruolo e la condotta partecipativa del ricorrente nel clan derivante dalla confederazione delle cosche già operanti nel territorio cosentino - e nel quale l'indagato aveva militato, essendo braccio destro di [OSCURATO:PERSONA] - in relazione al periodo successivo a quello oggetto di giudicato escludendo, sulla base di univoci elementi relativi alla condotta materiale, la fondatezza dell'eccezione difensiva sulla violazione del divieto di bis in idem. A questo riguardo il Tribunale ha richiamato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali nell'anno 2015 l'indagato aveva ricevuto, mentre si trovava detenuto la dote di sgarrista; di [OSCURATO:PERSONA] che aveva precisato che il ricorrente, quale capo del gruppo che si occupava di rapine, ritirava la quota spettante al clan per il versamento nella bacinella comune; di [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva descritto la partecipazione a summit mafiosi e nei quali si prendevano decisioni di rilievo per la programmazione delle attività del clan; di [OSCURATO:PERSONA], fidelizzato nell'anno 2014, che ne aveva illustrato le multiformi attività dal controllo delle pattuglie che si occupavano delle rapine all'incasso dei proventi destinati alla cassa comune del clan (la cd. bacinella) ed al pagamento degli stipendi agli affiliati, di cui lo Zaffonte aveva goduto personalmente, anche durante la detenzione; la partecipazione ai riti di affiliazione ma anche la gestione delle "punizioni" per chi violava regole del gruppo, oltre al coordinamento dell'attività di spaccio nel quale, dopo avere terminato di scontare la pena, era stato impiegato lo stesso Zaffonte su direttive del ricorrente. Proprio sulle dichiarazioni di Zaffonte si è concentrato il motivo nuovo di ricorso che, approfondendo il tema della detenzione dell'indagato in periodo coevo a quella dello Zaffonte, ha censurato l'ordinanza impugnata, evidenziandone la superficialità e contraddittorietà sul giudizio di attendibilità del dichiarante in quanto la sua dichiarazione, in merito alla visita effettuata presso il negozio gestito dal Superbo in occasione della sua scarcerazione era risultata platealmente smentita, trovandosi alla stessa data [OSCURATO:PERSONA] detenuto in carcere. Il rilievo della difesa è manifestamente infondato: estremamente precisa sul punto è la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] (...il giorno stesso che ho ultimato la pena ...), contestualizzazione insuscettibile di essere traslata sull'avvenuta scarcerazione, effettivamente avvenuta il 25 marzo 2015 ma per affidamento in prova al servizio sociale, istituto che non solo giuridicamente, ma anche per senso comune, costituisce una forma di esecuzione della pena sicché quando [OSCURATO:PERSONA] dichiara di avere incontrato il ricorrente nel negozio da questi gestito il giorno stesso di fine pena (cioè il 23 gennaio 2016 avendo positivamente terminato il periodo di affidamento) [OSCURATO:PERSONA] era certamente libero, essendo stato scarcerato il 6 maggio 2015. 2.Sono manifestamente infondati anche i rilievi difensivi sulla configurabilità del ruolo direttivo dell'indagato e sull'aggravante armata. Il capo dell'associazione non è solo il vertice dell'associazione ma anche colui che abbia incarichi direttivi occupandosi dell'organizzazione di un settore delegatogli e, nel caso, è accertato, secondo le dichiarazioni innanzi riportate, che l'indagato si occupava della organizzazione delle pattuglie addette alla rapina anche incassando la quota da conferire all'associazione e della punizione dei colpevoli, oltre che nella gestione dello spaccio riscuotendo la piena fiducia dei vertici dei clan. All'indagato era stata conferita la dote di sgarrista - la più importante dote di società minore - che non corrispondeva ad una mera qualifica ma esattamente alle attività di coordinamento del settore di competenza descritte dai collaboratori. Come noto, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino, ignoranza che è incompatibile con l'inserimento dell'indagato nelle dinamiche associative del gruppo, compresa la partecipazione a summit e ad altri episodi che avevano comportato l'uso di armi (fra questi le rapine, descritte da Zaffonte o episodi di intimidazione) . 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui al dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempim