CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 48958/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza 9 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, accogliendo il reclamo proposto avverso il provvedimento reiettivo adottato dal locale Magistrato di sorveglianza, disponeva che la Direzione di istituto consentisse a [OSCURATO:PERSONA], assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 aprile 1975, n. 354 (Ord. pen.), di svolgere colloqui audiovisivi con i familiari mediante l'uso di piattaforme informatiche, assicurando il videocollegamento tra il detenuto all'interno del carcere e i familiari che si fossero recati presso l'istituto penitenziario più vicino al luogo di loro residenza, sotto la stretta sorveglianza del personale di Polizia penitenziaria e con l'impiego degli accorgimenti tecnici necessari a preservare le esigenze di ordine e sicurezza. Con la successiva ordinanza, in epigrafe indicata, il Tribunale di sorveglianza estendeva l'efficacia della decisione, consentendo lo svolgimento dei colloqui audiovisivi tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello, benché questi si trovasse detenuto, al medesimo regime, presso altro istituto di pena; situazione che l'organo giudicante considerava perfettamente equiparabile alla precedente. 2. Avverso questa seconda ordinanza ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge. L'autorizzazione al colloquio telefonico o visivo tra congiunti, entrambi assoggettati a regime differenziato, sarebbe regolata da autonoma disciplina, derogatoria di quella comune. [OSCURATO:PERSONA] dipartimentale 2 ottobre 2017, recante l'organizzazione del circuito detentivo speciale, ne ammetterebbe tendenzialmente il rilascio, subordinatamente tuttavia al riscontro dell'assenza di concrete ragioni ostative di ordine e sicurezza pubblica, e previa acquisizione al riguardo, da parte della Direzione di istituto, di apposito parere, non vincolante, espresso dalla Direzione distrettuale antimafia competente. Tale adempimento istruttorio, imprescindibile, sarebbe stato totalmente pretermesso nel caso di specie. In prospettazione più radicale, il ricorrente richiama comunque l'orientamento interpretativo espresso da questa Corte che, nella sentenza n. 29007 del 2021, avrebbe ritenuto incompatibile con il regime differenziato la possibilità stessa del detenuto, che vi si trovi assoggettato, di svolgere colloqui telefonici con familiari parimenti detenuti nelle forme stabilite dall'art. 41-bis Ord. pen. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rituale memoria, insistendo per la reiezione del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui anche visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dalla vigenza del menzionato regime (tra le molte, Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221-01). Tale giurisprudenza è tuttavia specificamente riferita ai colloqui da svolgere con i familiari che si trovino in stato di libertà, di talché l'autorizzazione al colloquio audiovisivo si ponga come alternativa meramente tecnologica all'effettuazione degli ordinari colloqui in presenza all'interno dell'istituto di restrizione del richiedente, che l'ordinamento normalmente consente. Ben diverso è, all'evidenza, il tema dei colloqui del detenuto, sottoposto al regime differenziato, con familiari parimenti detenuti, eventualmente assoggettati al medesimo regime. Colloqui siffatti, da svolgersi in caso necessariamente a distanza, devono essere oggetto di separata e peculiare considerazione, anzitutto al fine di saggiarne l'ammissibilità, e sono del resto assoggettati dalla normativa di settore, come subito si dirà, a specifica regolamentazione, 2. Ciò posto, il diritto del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., al colloquio con i familiari, assoggettati al medesimo regime, è stato riconosciuto, a determinate condizioni, dalla più recente giurisprudenza di questa Corte. Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Casa circondariale di Sassari, Rv. 283496- 01, sulla scia di un precedente arresto (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417-01), ha infatti ribadito che la detenzione in regime differenziato non esclude, in via di principio, che il ristretto possa essere autorizzato ad avere colloqui con altro detenuto, incluso nel medesimo circuito, legato al primo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza, tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire scambi di comunicazioni idonei a generare pericolo per la sicurezza interna degli istituti o per la sicurezza pubblica. Questo orientamento, che muove dal bisogno di rinvenire un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti, merita di essere condiviso, non potendo essere accolta l'opposta radicale soluzione, non imposta invero da alcuna cogente disposizione di legge, e inidonea ad attuare il corretto bilanciamento degli interessi in gioco, che ha pure trovato eco in sede di legittimità (Sez. 1, n. 29007 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gualtieri). 3. Il riconoscimento del diritto del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., al colloquio con i familiari, assoggettati al medesimo regime, non può però risolversi, come si anticipava, nello svilimento delle esigenze di sicurezza che stanno a fondamento dell'istituto. Occorre invece rapportare quel diritto a tali esigenze, e alla necessità del loro soddisfacimento, in modo da addivenire a soluzioni ragionevoli e di equilibrio. Nell'individuazione di esse non ci si può arrestare, dunque, all'affermazione di massima in ordine alla tendenziale compatibilità del colloquio in discorso con il regime detentivo differenziato, a cui siano sottoposti entrambi i soggetti richiedenti. Occorre piuttosto ricercare il punto di sintesi, per mezzo di una attenta considerazione di tutti gli elementi rilevanti. In questa direzione va intesa la disposizione di cui all'art. 16.2 della Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017, per la parte in cui prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, che «eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione». Quest'ultimo limite, formulato con riferimento alla mera corrispondenza telefonica, varrà a fortiori rispetto all'attivazione di collegamenti audiovisivi tramite le piattaforme informatiche a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria. L'onere istruttorio, imposto alla Direzione di istituto, è specificamente inteso a permettere alla stessa Direzione, che opera sotto l'eventuale controllo della magistratura di sorveglianza, di giovarsi di un quadro conoscitivo esaustivo ed approfondito, entro cui collocare l'esercizio di quel diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione dei soggetti collocutori, deve misurarsi con le ricordate pressanti ragioni di ordine e prevenzione dei reati. 4. Ecco dunque che l'ammissione del detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen. al colloquio telefonico, o audiovisivo, con un familiare analogamente ristretto non può essere disposta senza la previa acquisizione, da parte della Direzione di istituto, del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia competente, e senza la doverosa considerazione, in sede amministrativa ed eventualmente giudiziale, dei contenuti dello stesso parere, secondo quanto previsto dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017.L'ordinanza impugnata, contravvenendo al principio, ha deliberato in materia, in assenza di un iter amministrativo regolarmente espletato. Essa deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, in accoglimento della corrispondente censura svolta dal ricorrente Ministero della Giustizia. L'interessato potrà certamente avanzare nuova rituale richiesta e, all'esito delle determinazioni dell'Amministrazione, seguite alla prevista istruttoria, potrà attivare gli eventuali rimedi g