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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 20622/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.GRUTTADAURIA [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la senl:enza resa dalla Corte di Appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che lo aveva riconosciuto colpevole del real:o di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Assume violazione di legge e vizio motivazionale per non essere stata riconosciuta la inutilizzabilità dei risultati dell'alcoltest per omessa verifica della ricorrenza di difetti di funzionamento dell'etilometro.

3. Il ricorso si presenta manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Quanto all'onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell'etilometro e della documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura), la giurisprudenza di legittimità ha da un lato escluso che tali elementi abbiano rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni e alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17/03/2021., [OSCURATO:PERSONA], Ry.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una prova contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer, Rv. 280958).

Il giudice di appello ha pertanto del tutto correttamente argomentato sul fatto che il ricorrente non ha addotto alcun elemento tale da evidenziare un difetto di funzionamento dell'etilometro.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 Marzo 2024 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.GRUTTADAURIA [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la senl:enza resa dalla Corte di Appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che lo aveva riconosciuto colpevole del real:o di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Assume violazione di legge e vizio motivazionale per non essere stata riconosciuta la inutilizzabilità dei risultati dell'alcoltest per omessa verifica della ricorrenza di difetti di funzionamento dell'etilometro. 3. Il ricorso si presenta manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Quanto all'onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell'etilometro e della documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura), la giurisprudenza di legittimità ha da un lato escluso che tali elementi abbiano rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni e alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17/03/2021., [OSCURATO:PERSONA], Ry.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una prova contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer, Rv. 280958). Il giudice di appello ha pertanto del tutto correttamente argomentato sul fatto che il ricorrente non ha addotto alcun elemento tale da evidenziare un difetto di funzionamento dell'etilometro. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 Marzo 2024 Il consigliere estensore
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