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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 03460/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Napoli del 25 novembre 2022 che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di [OSCURATO:PERSONA] munito di procura speciale - rinunziante a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello - in riforma della sentenza del tribunale di Napoli in sede di rito ordinario, rideterminava la pena inflittagli in primo grado - ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva - per il delitto di cui agli artt. 110, 624 , 625 n. 2 e 4 cod. pen., commesso in Napoli il 7 settembre 2013 e il delitto di cui agli artt. 110,624,625 n. 2 e 4 cod. pen. , in Napoli il 18 settembre 2013 , nella misura di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 250 di multa. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'Aprea, che ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969).

Quanto, più in particolare, al trattamento sanzionatorio, è principio di diritto che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge" (sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

La rinunzia ai motivi d'impugnazione sulla responsabilità dell'imputato e l'intervenuto accordo sulla quantificazione della pena precludono, pertanto, la deducibilità di questioni riguardanti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche o la modulazione del trattamento sanzionatorio. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19/10/2023 Il consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Napoli del 25 novembre 2022 che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di [OSCURATO:PERSONA] munito di procura speciale - rinunziante a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello - in riforma della sentenza del tribunale di Napoli in sede di rito ordinario, rideterminava la pena inflittagli in primo grado - ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva - per il delitto di cui agli artt. 110, 624 , 625 n. 2 e 4 cod. pen., commesso in Napoli il 7 settembre 2013 e il delitto di cui agli artt. 110,624,625 n. 2 e 4 cod. pen. , in Napoli il 18 settembre 2013 , nella misura di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 250 di multa. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'Aprea, che ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969). Quanto, più in particolare, al trattamento sanzionatorio, è principio di diritto che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge" (sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). La rinunzia ai motivi d'impugnazione sulla responsabilità dell'imputato e l'intervenuto accordo sulla quantificazione della pena precludono, pertanto, la deducibilità di questioni riguardanti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche o la modulazione del trattamento sanzionatorio. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/10/2023 Il consigliere estenso
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