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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33970/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo i,e. `116(4h 4.4'. 44 .Ce13* , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa, in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. perché, al fine di trarne profitto, si impossessava, prelevandoli dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], di vari beni mobili, preziosi e titoli di credito, nonché buoni postali fruttiferi, come da denuncia da questa sporta il 17/05/2013 e il 30/05/2013 presso i Carabinieri di Saronno.

Con recidiva specifica infraquinquennale di cui all'art. 99, comma 2, nn. 1 e 2, cod. pen.

L'imputata era altresì condannata al risarcimento del danno in favore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede civile.

2. Le indagini tecniche dattiloscopiche sul borsone lasciato dai ladri sul posto e sul suo contenuto (diversi oggetti di metallo di proprietà della Buongiorno) consentivano di riscontrare la corrispondenza di 21 minuzie, uguali per forma e posizione, tra uno dei contatti digitali, rinvenuto sulla parte retrostante di un vassoio, ed il medio sinistro dell'imputata.

3. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputata articolando due motivi con cui deduce:

3.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 189 cod. proc. pen.: i giudici di appello non hanno tenuto in considerazione la censura difensiva per la quale non si può dichiarare la penale responsabilità in base ad una sola impronta dattiloscopica su un oggetto in assenza di altri elementi, anche perché non può escludersi la presenza di un "falso positivo".

Non hanno poi considerato che gli accertamenti dattiloscopici sono stati effettuati non sul luogo del delitto ma a seguito di integrazione di querela, diversi giorni dopo il fatto.

3.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.

Anche con riguardo al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata appare meramente ripetitiva di quella di primo grado, senza tenere in alcun conto la irreprensibile condotta processuale tenuta dall'imputata e la sua giovane età.

4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici e manifestamente infondati, limitandosi a ripercorrere gli stessi motivi di doglianza già proposti in sede di appello ed ivi adeguatamente superati.

È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838 - 01; Sez. 2 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 -01).

5.1. Quanto al primo motivo, deve ribadirsi che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza (Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, J., Rv. 274167 - 01).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha evidenziato la corrispondenza di ben ventun minuzie, uguali per forma e posizione all'impronta digitale dell'imputata, di tal che, in mancanza di prova contraria proveniente dall'imputata, correttamente ne ha ritenuto provata la responsabilità.

5.2. Deve parimenti essere disattesa la doglianza afferente al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche.

La Corte di merito, invero, illustra adeguatamente le ragioni del loro mancato riconoscimento, rappresentate, in particolare, dai numerosi precedenti penali, anche specifici, per ricettazione e furto in abitazione, dall'assenza di qualsivoglia elemento positivo di giudizio e da una valutazione di ingravescente pericolosità sociale, la quale ha indotto il giudice di primo grado ad applicare l'aumento per la contestata recidiva.

Le generiche censure del ricorrente sul punto risultano, pertanto, manifestamente infondate.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo i,e. `116(4h 4.4'. 44 .Ce13* , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa, in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. perché, al fine di trarne profitto, si impossessava, prelevandoli dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], di vari beni mobili, preziosi e titoli di credito, nonché buoni postali fruttiferi, come da denuncia da questa sporta il 17/05/2013 e il 30/05/2013 presso i Carabinieri di Saronno. Con recidiva specifica infraquinquennale di cui all'art. 99, comma 2, nn. 1 e 2, cod. pen. L'imputata era altresì condannata al risarcimento del danno in favore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede civile. 2. Le indagini tecniche dattiloscopiche sul borsone lasciato dai ladri sul posto e sul suo contenuto (diversi oggetti di metallo di proprietà della Buongiorno) consentivano di riscontrare la corrispondenza di 21 minuzie, uguali per forma e posizione, tra uno dei contatti digitali, rinvenuto sulla parte retrostante di un vassoio, ed il medio sinistro dell'imputata. 3. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputata articolando due motivi con cui deduce: 3.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 189 cod. proc. pen.: i giudici di appello non hanno tenuto in considerazione la censura difensiva per la quale non si può dichiarare la penale responsabilità in base ad una sola impronta dattiloscopica su un oggetto in assenza di altri elementi, anche perché non può escludersi la presenza di un "falso positivo". Non hanno poi considerato che gli accertamenti dattiloscopici sono stati effettuati non sul luogo del delitto ma a seguito di integrazione di querela, diversi giorni dopo il fatto. 3.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Anche con riguardo al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata appare meramente ripetitiva di quella di primo grado, senza tenere in alcun conto la irreprensibile condotta processuale tenuta dall'imputata e la sua giovane età. 4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici e manifestamente infondati, limitandosi a ripercorrere gli stessi motivi di doglianza già proposti in sede di appello ed ivi adeguatamente superati. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838 - 01; Sez. 2 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 -01). 5.1. Quanto al primo motivo, deve ribadirsi che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza (Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, J., Rv. 274167 - 01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha evidenziato la corrispondenza di ben ventun minuzie, uguali per forma e posizione all'impronta digitale dell'imputata, di tal che, in mancanza di prova contraria proveniente dall'imputata, correttamente ne ha ritenuto provata la responsabilità. 5.2. Deve parimenti essere disattesa la doglianza afferente al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito, invero, illustra adeguatamente le ragioni del loro mancato riconoscimento, rappresentate, in particolare, dai numerosi precedenti penali, anche specifici, per ricettazione e furto in abitazione, dall'assenza di qualsivoglia elemento positivo di giudizio e da una valutazione di ingravescente pericolosità sociale, la quale ha indotto il giudice di primo grado ad applicare l'aumento per la contestata recidiva. Le generiche censure del ricorrente sul punto risultano, pertanto, manifestamente infondate. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 m
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