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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17834/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 febbraio 1948; avverso la sentenza del 24 settembre 2024 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 223, 216 comma 3,

I. fall., perché, nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita il 30 novembre 2017), avrebbe effettuato pagamenti preferenziali in favore di due fornitori, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., per un complessivo importo di 67.504 euro.

I

2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di tre motivi d'impugnazione.

I primi due, formulati in termini di vizio di motivazione (il primo) e anche di violazione di legge (il secondo), deducono che i pagamenti contestati non potrebbero ritenersi preferenziali in quanto relativi ad alcuni lavori ricompresi nel piano concordatario sottoposto ai creditori (e conosciuto dal commissario giudiziale), realizzati in adempimento degli impegni assunti con la proposta ed eseguiti prima dell'intervenuta definitività del decreto di non omologa pronunciato dal Tribunale fallimentare.

Il terzo attiene al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, alle circostanze attenuanti generiche, illogicamente escluse, sostiene la difesa, senza considerare i vantaggi economici ottenuti in conseguenza dei pagamenti effettuati e senza specificare in che termini la personalità del ricorrente potesse considerarsi negativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi sono infondati.

Va premesso che la fattispecie contestata si struttura, infatti, sotto il profilo oggettivo, intorno ad una co,ndotta illecita consistente nell'alterazione dell'ordine di soddisfazione dei creditori (cosi come cristallizzato negli artt. 2740 e 2741 e ss. cod. civ.: rispetto delle cause legittime di prelazione e proporzionalità tra creditori equiordinati) e si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, da un canto, per il dolo specifico che deve assistere la condotta (volta a preferire, intenzionalmente, un creditore) e, dall'altro, per la consapevolezza, anche in termini di dolo eventuale, del conseguente pregiudizio subito dagli altri creditori (Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, dep. 2014, Lippi, Rv. 257963).

Il ricorrente non contesta il dato storico dell'intervenuto pagamento, né la connessa violazione della par condicio creditorum, ma deduce che i lavori sottesi ai pagamenti erano ricompresi nel piano concordatario sottoposto ai creditori, conosciuti dal commissario giudiziale e realizzati in adempimento degli impegni assunti con la proposta formulata ai creditori.

Tutte circostanze irrilevanti ai fini della consumazione del reato contestato.

È incontestato che tali pagamenti: a) sono intervenuti dopo il decreto di rigetto della richiesta di omologa (pronunciato dal Tribunale il 3 febbraio 2016) e prima della successiva dichiarazione di fallimento (intervenuta nel novembre 2017), quando, ormai, era conclamato lo stato di insolvenza; b) sono stati effettuati in favore della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA], entrambi creditori chirografari che, secondo la stessa proposta concordataria, sarebbero stati soddisfatti al 5,165% del loro credito.

Ebbene, aperta la procedura concordataria (con la presentazione della relativa domanda da parte dell'imprenditore) e fino alla conclusiva omologa della proposta e del relativo piano di adempimento, l'autonomia negoziale dell'imprenditore (in crisi) - pur riconosciuta durante tutto l'iter procedimentale - trova il suo intrinseco limite nella permanente destinazione del complesso patrimoniale al soddisfacimento (concorsuale) degli interessi dei creditori (titolari di una legittima aspettativa sulla liquidazione del patrimonio del loro debitore ai sensi dell'art. 2740 cod. civ.), e nell'esigenza di assicurare la cristallizzazione della connessa composizione.

Da un canto, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive cautelari sul patrimonio del debitore (art. 168

I. fall., oggi art. 46 CCI); dall'altro, il debitore non può pagare debiti pregressi, non solo perché atto di straordinaria amministrazione soggetto alla necessaria autorizzazione dell'organo giurisdizionale (art. 161, comma 7,

I. fall., oggi art. 46 CCI), ma perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori.

Adempimento che, prima della definitiva omologa, può essere autorizzato solo se il debitore ha presentato una domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e se un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d,

I. fall.) attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (sempre che il pagamento non avvenga con nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori: art. 182-quinquies

I. fall., oggi art. 100 CCI).

Ed è proprio la funzionalità del pagamento alla migliore soddisfazione dei creditori concorsuali (in ragione del connesso accertamento della essenzialità della prestazione del creditore, necessaria per la prosecuzione dell'attività d'impresa) a giustificare l'esclusione di tale pagamento dal perimetro dei pagamenti preferenziali, in quanto strumentale non già a preferire un creditore rispetto agli altri (alterando la par condicio), ma, al contrario, alla migliore soddisfazione delle loro pretese.

Quindi, in mancanza della necessaria autorizzazione giudiziale o della parallela omologa del concordato, che i lavori sottesi ai pagamenti fossero ricompresi nel piano concordatario sottoposto ai creditori o conosciuti dal commissario giudiziale o realizzati in adempimento degli impegni assunti con la proposta concordataria sono circostanze che non escludono la sussistenza del reato, in quanto non idonee ad eliminare il pregiudizio subito dai creditori.2.

Il terzo motivo è, invece, indeducibile.

Va premesso che le circostanze attenuanti generiche, in sé, non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto, dei quali la motivazione deve dar conto, indicando le ragioni a sostegno decisione assunta, senza la stretta necessità della contestazione o dell'invalidazione degli elementi sui quali la simmetrica prospettazione si fonda (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).

Ebbene, in concreto, Corte territoriale, nell'escludere la possibilità del riconoscimento di tali circostanze, ha valorizzato la rilevante gravità del fatto, desunta dall'entità dei pagamenti e dal corrispondente danno subito dai creditori.

La motivazione esiste, è logica e coerente e, in quanto tale, insindacabile in questa sede.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 febbraio 1948; avverso la sentenza del 24 settembre 2024 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 223, 216 comma 3, I. fall., perché, nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita il 30 novembre 2017), avrebbe effettuato pagamenti preferenziali in favore di due fornitori, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., per un complessivo importo di 67.504 euro. I 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di tre motivi d'impugnazione. I primi due, formulati in termini di vizio di motivazione (il primo) e anche di violazione di legge (il secondo), deducono che i pagamenti contestati non potrebbero ritenersi preferenziali in quanto relativi ad alcuni lavori ricompresi nel piano concordatario sottoposto ai creditori (e conosciuto dal commissario giudiziale), realizzati in adempimento degli impegni assunti con la proposta ed eseguiti prima dell'intervenuta definitività del decreto di non omologa pronunciato dal Tribunale fallimentare. Il terzo attiene al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, alle circostanze attenuanti generiche, illogicamente escluse, sostiene la difesa, senza considerare i vantaggi economici ottenuti in conseguenza dei pagamenti effettuati e senza specificare in che termini la personalità del ricorrente potesse considerarsi negativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi sono infondati. Va premesso che la fattispecie contestata si struttura, infatti, sotto il profilo oggettivo, intorno ad una co,ndotta illecita consistente nell'alterazione dell'ordine di soddisfazione dei creditori (cosi come cristallizzato negli artt. 2740 e 2741 e ss. cod. civ.: rispetto delle cause legittime di prelazione e proporzionalità tra creditori equiordinati) e si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, da un canto, per il dolo specifico che deve assistere la condotta (volta a preferire, intenzionalmente, un creditore) e, dall'altro, per la consapevolezza, anche in termini di dolo eventuale, del conseguente pregiudizio subito dagli altri creditori (Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, dep. 2014, Lippi, Rv. 257963). Il ricorrente non contesta il dato storico dell'intervenuto pagamento, né la connessa violazione della par condicio creditorum, ma deduce che i lavori sottesi ai pagamenti erano ricompresi nel piano concordatario sottoposto ai creditori, conosciuti dal commissario giudiziale e realizzati in adempimento degli impegni assunti con la proposta formulata ai creditori. Tutte circostanze irrilevanti ai fini della consumazione del reato contestato. È incontestato che tali pagamenti: a) sono intervenuti dopo il decreto di rigetto della richiesta di omologa (pronunciato dal Tribunale il 3 febbraio 2016) e prima della successiva dichiarazione di fallimento (intervenuta nel novembre 2017), quando, ormai, era conclamato lo stato di insolvenza; b) sono stati effettuati in favore della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA], entrambi creditori chirografari che, secondo la stessa proposta concordataria, sarebbero stati soddisfatti al 5,165% del loro credito. Ebbene, aperta la procedura concordataria (con la presentazione della relativa domanda da parte dell'imprenditore) e fino alla conclusiva omologa della proposta e del relativo piano di adempimento, l'autonomia negoziale dell'imprenditore (in crisi) - pur riconosciuta durante tutto l'iter procedimentale - trova il suo intrinseco limite nella permanente destinazione del complesso patrimoniale al soddisfacimento (concorsuale) degli interessi dei creditori (titolari di una legittima aspettativa sulla liquidazione del patrimonio del loro debitore ai sensi dell'art. 2740 cod. civ.), e nell'esigenza di assicurare la cristallizzazione della connessa composizione. Da un canto, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive cautelari sul patrimonio del debitore (art. 168 I. fall., oggi art. 46 CCI); dall'altro, il debitore non può pagare debiti pregressi, non solo perché atto di straordinaria amministrazione soggetto alla necessaria autorizzazione dell'organo giurisdizionale (art. 161, comma 7, I. fall., oggi art. 46 CCI), ma perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori. Adempimento che, prima della definitiva omologa, può essere autorizzato solo se il debitore ha presentato una domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e se un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d, I. fall.) attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (sempre che il pagamento non avvenga con nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori: art. 182-quinquies I. fall., oggi art. 100 CCI). Ed è proprio la funzionalità del pagamento alla migliore soddisfazione dei creditori concorsuali (in ragione del connesso accertamento della essenzialità della prestazione del creditore, necessaria per la prosecuzione dell'attività d'impresa) a giustificare l'esclusione di tale pagamento dal perimetro dei pagamenti preferenziali, in quanto strumentale non già a preferire un creditore rispetto agli altri (alterando la par condicio), ma, al contrario, alla migliore soddisfazione delle loro pretese. Quindi, in mancanza della necessaria autorizzazione giudiziale o della parallela omologa del concordato, che i lavori sottesi ai pagamenti fossero ricompresi nel piano concordatario sottoposto ai creditori o conosciuti dal commissario giudiziale o realizzati in adempimento degli impegni assunti con la proposta concordataria sono circostanze che non escludono la sussistenza del reato, in quanto non idonee ad eliminare il pregiudizio subito dai creditori.2. Il terzo motivo è, invece, indeducibile. Va premesso che le circostanze attenuanti generiche, in sé, non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto, dei quali la motivazione deve dar conto, indicando le ragioni a sostegno decisione assunta, senza la stretta necessità della contestazione o dell'invalidazione degli elementi sui quali la simmetrica prospettazione si fonda (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Ebbene, in concreto, Corte territoriale, nell'escludere la possibilità del riconoscimento di tali circostanze, ha valorizzato la rilevante gravità del fatto, desunta dall'entità dei pagamenti e dal corrispondente danno subito dai creditori. La motivazione esiste, è logica e coerente e, in quanto tale, insindacabile in questa sede. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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