CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025
Cassazione n. 23543/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di N. Pugliese; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità perché generici. La ricorrente, invero, denuncia per vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, denegate (cfr. pag.3 della sentenza impugnata) evidenziando che non erano stati allegati elementi suscettibili di positiva valutazione a fronte della gravità della condotta e della persistenza in atteggiamenti violenti e oppositivi tenuti. L'imputata aveva, infatti, sferrato calci, pugni e lanciato sputi contro gli agenti intervenuti a seguito della denuncia proposta per il disordine che la ricorrente aveva creato in un supermercato e dopo aver lanciato sassi contro il portone dell'abitazione di una donna con la quale "condivideva" il fidanzato. I Giudici del merito hanno fatto coerente applicazione dei poteri discrezionali in materia di trattamento punitivo valutando compiutamente i fatti e il giudizio sulla personalità dell'imputata. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]. -latrice [OSCURATO:PERSONA]