CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17637/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Direttore protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion.3864/2021 depositata il 05/08/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 4958/2022Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 17637/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti.Così deciso in Roma, il 03/06/2026Antonella Dell'Orfano