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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 30667/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 giugno 2024, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione resa il 22 gennaio 2021 dal G.U.P. presso il Tribunale di Lucca, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione, perché ritenuto colpevole del reato di cui all 'art. 256 bis del d.lgs. n. 152 del 2006; fatto accertato Lucca il 27 ottobre 2018.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, con cui sono stati sollevati due motivi; con il primo motivo, si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all 'art. 131 bis cod. pen., mentre, con il secondo motivo, è stato dedotto il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo, dovendosi considerare che il termine per impugnare la sentenza scadeva il 20 ottobre 2024 (pronuncia emessa il 7 giugno 2024, termine per la motivazione fissato in 90 giorni, deposito della motivazione avvenuto il 15 luglio 2024), mentre l 'impugnazione è stata presentata il 5 novembre 2024 (martedì), ossia anche oltre il termine ulteriore di 15 giorni ex art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen., norma che peraltro non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell 'imputato, da intendersi presente in giudizio in ragione della scelta del rito (cfr. in termini Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Rv. 287199).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell 'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell 'inammissibilità medesima consegue, a norma dell 'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro

3.000. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'11 aprile 2025 Il tcod2yiRlier , estenseil'é [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 giugno 2024, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione resa il 22 gennaio 2021 dal G.U.P. presso il Tribunale di Lucca, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione, perché ritenuto colpevole del reato di cui all 'art. 256 bis del d.lgs. n. 152 del 2006; fatto accertato Lucca il 27 ottobre 2018. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, con cui sono stati sollevati due motivi; con il primo motivo, si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all 'art. 131 bis cod. pen., mentre, con il secondo motivo, è stato dedotto il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo, dovendosi considerare che il termine per impugnare la sentenza scadeva il 20 ottobre 2024 (pronuncia emessa il 7 giugno 2024, termine per la motivazione fissato in 90 giorni, deposito della motivazione avvenuto il 15 luglio 2024), mentre l 'impugnazione è stata presentata il 5 novembre 2024 (martedì), ossia anche oltre il termine ulteriore di 15 giorni ex art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen., norma che peraltro non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell 'imputato, da intendersi presente in giudizio in ragione della scelta del rito (cfr. in termini Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Rv. 287199). 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell 'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell 'inammissibilità medesima consegue, a norma dell 'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 aprile 2025 Il tcod2yiRlier , estenseil'é [OSCURATO:PERSONA]
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