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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 33478/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; " RG. 15607/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta . rispetto alla motivazione della Corte appello di Brescia, che,• contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento di responsabilità,mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] i ere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; " RG. 15607/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta . rispetto alla motivazione della Corte appello di Brescia, che,• contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento di responsabilità,mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] i ere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33478/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris