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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25735/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/12/2023 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Perugia in relazione al reato di cui all'art.73, V comma, DPR 309/1990.

L'esponente deduce l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, rientrante invece nel mero illecito amministrativo di cui all'art. 75 DPR 309/1990.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sg.. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Ciò premesso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 , Rv. 281116 - 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01).

Orbene, é agevole rilevare che non ricorre alcun caso di errore manifesto, riguardando la contestazione la detenzione di 21 involucri di cellophane termosaldato contenenti cocaina, occultati nel vano portaoggetti della vettura e nella tasca dei pantaloni, che, per le modalità di confezionamento e occultamento dovevano considerarsi destinate allo spaccio, essendo stato l'imputato trovato in possesso di denaro in contanti pari ad €.320,00.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

AL Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/12/2023 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Perugia in relazione al reato di cui all'art.73, V comma, DPR 309/1990. L'esponente deduce l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, rientrante invece nel mero illecito amministrativo di cui all'art. 75 DPR 309/1990. 2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sg.. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Ciò premesso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 , Rv. 281116 - 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01). Orbene, é agevole rilevare che non ricorre alcun caso di errore manifesto, riguardando la contestazione la detenzione di 21 involucri di cellophane termosaldato contenenti cocaina, occultati nel vano portaoggetti della vettura e nella tasca dei pantaloni, che, per le modalità di confezionamento e occultamento dovevano considerarsi destinate allo spaccio, essendo stato l'imputato trovato in possesso di denaro in contanti pari ad €.320,00. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. AL Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 25735/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris