CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03020/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18373-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla PIAZZA S. [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1329/21/10 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 e, a seguito di r iconvocazione, del 30712/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F., I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2004; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Messina che, con sentenza n. 7150/13/2014, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1329/21/10, depositata il 10/02/2021 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – che, in assenza di redazione e rilascio di p.v.c. di chiusura delle attività di acquisizione documentale eseguite presso i locali ove si svolge l’attività del contribuente, la successiva emanazione dell’avviso di accertamento deve considerarsi affetta da nullità; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, ritualmente notificato a mezzo p.e.c. ad entrambi i difensori costituiti in grado di appello per il contribuente (cfr. relate in calce al ricorso), affidato ad un motivo; è rimasto originariamente intimato [OSCURATO:PERSONA] ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che a seguito di deposito, avvenuto telematicamente il 21.12.2022, di controricorso e memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. ad opera della difesa del BRUNI , si è resa necessaria la riconvocazione del Collegio per la data odierna (30.12.2022), non essendo stata ancora pubblicata, al momento del deposito dei predetti atti difensivi, l’ordinanza conclusiva del presente procedimento; Rilevata, in via del tutto preliminare, l’inammissibilità della costituzione del BRUNI ,così come della memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., siccome avvenuto, come detto, il 21.12.2022 e, dunque, non solo ben oltre i termini all’uopo fissati, rispettivamente, dall’art.370 cod. proc. civ. (a monte) e 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. (a valle), ma anche dopo lo svolgimento dell’udienza camerale fissata per il 15.12.2022: ed infatti, è inammissibile il controricorso notificato e depositato oltre i termini previsti dall'art. 370 cod. proc. civ., da tale inammissibilità derivando, peraltro, il divieto (a) per la Corte di conoscerne il contenuto e, (b) per il resistente, di depositare memorie, fatta salva la facoltà di partecipazione del difensore di quest'ultimo - ma non si tratta del caso di specie, trattandosi di procedimento soggetto a rito camerale, ex art. 375 cod. proc. civ. - alla discussione orale (arg. da Cass., Sez. L, 21.4.2006, n. 9396, Rv. 588502-01); Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, nonché degli articoli 32 Dpr n. 600/1973 e 51, comma 5, Dpr 633/1972” (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. ritenuto l’avviso di accertamento illegittimo, per mancanza di previa redazione e consegna al contribuente del p.v.c. relativo alle attività di accertamento compiute, benché (a) si trattasse un accesso mirato alla mera acquisizione di documentazione strumentale ad un successivo accertamento “a tavolino” e (b) in ogni caso, la redazione e consegna al contribuente del verbale di accesso e acquisizione di detta documentazione determini il decorso del termine ex art. 12 cit., non occorrendo la successiva stesura di alcun p.v.c.; che il motivo è manifestamente fondato; che è sufficiente richiamare il principio affermato da Cass., Sez. 5, 8.5.2019, n. 12094, Rv. 653852-01 per cui, in materia di garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale, redatto ai sensi dell'art. 24 della l. n. 4 del 1929, deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione, sicché, nel caso – quale quello di specie - di accesso mirato all'acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l'indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l'adozione di un'ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate (in senso conforme, più recentemente, Cass., Sez. 5, 4.5.2021, n. 11589, Rv. 661338-01); che tale principio è stato disatteso, nella specie, dalla C.T.R., la quale ha, invece, ritenuto necessaria, ai fini della legittimità dell’avviso di accertamento impugnato dal contribuente, proprio la redazione e consegna allo stesso del p.v.c. predetto; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del