CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA 1,-11 Sul ricorso iscritto al numero 10264 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma, Corso d'Italia n. 19; -ricorrente principale e controricorrente incidentale- o7\7\ Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 3009/01/2014, depositata in data 9 ottobre 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -con sentenza n. 3009/01/2014, depositata in data 9 ottobre 2014, non notificata la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nonché quello incidentale dell'Ufficio avverso la sentenza n. 362/03/2011, della Commissione tributaria provinciale di Palermo che, previa riunione, aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti dal suddetto contribuente avverso gli avvisi di accertamento RJMO1T00530/10, RJMO1T00531/10, RJMO1T00532/10, con i quali l'Ufficio, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/73, aveva rideterminato, con "metodo sintetico", nei confronti di quest'ultimo, un maggior reddito imponibile, ai fini Irpef, add. reg. e add. com ., per gli anni 2005-2007, in base ad acquisti (di beni immobili e di titoli azionari) ritenuti rilevanti quali "incrementi patrimoniali" e alla disponibilità di beni- indice di capacità di spesa (di immobili e autoveicoli);-nella sentenza impugnata la CTR- nel confermare la sentenza di prime cure- in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) il giudice di primo grado aveva puntualmente esaminato quanto dedotto dal contribuente eliminando alcuni indici sino a ridurre gli incrementi patrimoniali rispetto a quanto prospettato dall'Ufficio; a fronte di tale riduzione, il contribuente non "[aveva] dimostrato di avere avuto la corrispondente capacità contributiva", non avendo offerto una provenienza certa e documentata di tali importi; 2) quanto ai beni ritenuti rilevanti ai fini della capacità di spesa, il giudice di primo grado, pur avendo accolto, in modo condivisibile, alcuni rilievi formulati dal contribuente, aveva correttamente valutato nella disponibilità del contribuente, negli anni 2005-2006, l'immobile sito in Carini in quanto, sebbene fossero in corso opere di ristrutturazione, le stesse erano da considerarsi estrinsecazione della facoltà di godimento del bene e indici di indubbia capacità di spesa (diversamente per il 2007 era stato escluso il godimento del bene stante il sequestro subito in forza delle opere di ristrutturazione);3) il calcolo della quota di reddito riconducibile ai beni nella disponibilità del contribuente risultava conforme alle disposizioni in materia; 4) infondata era anche la doglianza del contribuente afferente le sanzioni in quanto non potevano non ravvisarsi profili di responsabilità di quest'ultimo; 5) l'appello incidentale dell'Ufficio era infondato in quanto dal certificato di residenza storico era individuata la residenza del contribuente in Carini mentre l'immobile sito in (Palermo) al Corso A. Amedeo n. 6 era nella disponibilità della madre di lui; -avverso la sentenza della CTR, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso principale affidato a due motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso spiegando ricorso incidentale articolato in un motivo, cui ha resistito con controricorso il contribuente; - l'Agenzia ha depositato, in data 29.10.2020, comunicazione di regolarità della definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere; - il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che -con il primo motivo del ricorso principale, il contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118, commi 1 e 2 delle disp. att. c.p.c. nonché 111, comma 6, Cost., per avere la CTR rigettato l'appello principale, con una motivazione apparente, richiamandosi per relationem alla sentenza di primo grado, senza dar conto di avere valutato quanto eccepito dal contribuente nei gradi di merito in ordine alla documentata disponibilità finanziaria utile per effettuare gli acquisti (di beni immobili e di titoli azionari) ritenuti rilevanti quali "incrementi patrimoniali" e alla mancata disponibilità dei beni-indice di capacità di spesa (ridotti, in sede giudiziale, all'immobile in Carini per gli anni 2005-2006 e un'autovettura); -con il secondo motivo del ricorso principale, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c., 116, comma 1, c.p.c., 132 c.p.c., 2729 c.c., per avere la CTR rigettato l'appello principale del contribuente, senza dare atto dei molteplici elementi fattuali addotti nei gradi di merito in ordine alla documentazione della disponibilità finanziaria per compiere gli acquisti contestati e alla mancata disponibilità dei beni- indice di capacità di spesa (incluso quello sito in Carini in corso di ristrutturazione), sottraendosi all'obbligo di esplicitare i motivi in fatto e le argomentazioni in diritto poste a base del proprio convincimento; -con l'unico motivo del ricorso incidentale, l'Ufficio denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 e, comunque, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/73, nonché degli 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR rigettato l'appello incidentale dell'Amministrazione, ritenendo che l'immobile sito in Palermo al [OSCURATO:PERSONA] n. 6, non fosse nella disponibilità del contribuente, in quanto abitato dalla madre di lui, e, pertanto, da escludere dal novero dei beni -indici della capacità di spesa considerati ai fini della rideterminazione del maggior reddito, ancorché la nozione di "disponibilità" rilevante ai fini dell'applicazione del redditometro prescinda sia dalla titolarità di un diritto reale sul bene che dal possesso del medesimo, facendo riferimento alla condizione di chi può trarre un'utilità economica ovvero ne sopporta i costi; - in data 29 ottobre 2020, l'Agenzia delle entrate ha depositato comunicazione di regolarità della definizione della lite, dando atto che: 1) in data 31.5.2019 erano state trasmesse in via telematica le domande di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con riferimento agli avvisi di accertamento RJMO1T00530/10, RJMO1T00531/10, R3M01T00532/10, oggetto di impugnazione; 2) le domande erano risultate regolari avendo il contribuente effettuato il pagamento integrale della prima rata dovuta per il perfezionamento della definizione; 3) era da ritenersi cessata la materia del contendere; - a fronte della detta comunicazione di regolarità della definizione agevolata prodotta in atti dall'Agenzia delle entrate, può dichiararsi l'estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere ai sensi dell'art.6 del d.l. n.118 del 2019; - le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 119 del 2018; -non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. (cfr.Cass. n.14782 del 07/06/2018; Cass. n. 9208 del 2022). Per questi motivi la Corte: dichiara estinto il giudizio; spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 12 gennaio 2022 e