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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06181/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della condanna in appello per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, reiterativi di quelli proposti in appello e superati dalla sentenza impugnata con motivazione adeguata rispetto alla quale il ricorrente non si confronta, risultano manifestamente infondati.

Invero, per quanto concerne il secondo motivo - attinente alla responsabilità penale del Ventura - deve rilevarsi che le argomentazioni in esso contemplate sono relative a diverso reato (sembrerebbe, una detenzione illecita di sostanze stupefacenti).

In ogni caso, la Corte di appello ha evidenziato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, evidenziando che Ventura dopo avere terminato la visita medica per la quale era stato autorizzato anziché fare rientro nel luogo di restrizione domiciliare si era recato a Foggia in compagnia di un amico, in tal modo ponendo in essere condotta rientrante nel reato di cui all'art. 385 cod. pen.

Infatti, integra il reato di evasione e non una trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare (Sez. 6, n. 35681 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276694 - 01).

Ritenuto che la conferma della ritenuta recidiva è adeguatamente motivata, avendo la sentenza impugnata evidenziato che l'imputato è gravato da numerosi e variegati precedenti penali (anche di natura specifica e recenti) sicchè il reato per il quale si procede appare connotato da accentuata colpevolezza nonché ennesima manifestazione di una stabile scelta di vita criminale.

Anche le censure relative alla dosimetria della pena risultano manifestamente infondate.

Il rigetto delle invocate attenuanti generiche è congruamente motivato sia con la mancata allegazione di elementi valorizzabili in tal senso che con la valutazione, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., della negativa personalità dell'imputato, della gravità del fatto e dell'intensità del dolo; elementi che giustificano anche la determinazione della pena base in misura non coincidente con il minimo edittale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della condanna in appello per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, reiterativi di quelli proposti in appello e superati dalla sentenza impugnata con motivazione adeguata rispetto alla quale il ricorrente non si confronta, risultano manifestamente infondati. Invero, per quanto concerne il secondo motivo - attinente alla responsabilità penale del Ventura - deve rilevarsi che le argomentazioni in esso contemplate sono relative a diverso reato (sembrerebbe, una detenzione illecita di sostanze stupefacenti). In ogni caso, la Corte di appello ha evidenziato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, evidenziando che Ventura dopo avere terminato la visita medica per la quale era stato autorizzato anziché fare rientro nel luogo di restrizione domiciliare si era recato a Foggia in compagnia di un amico, in tal modo ponendo in essere condotta rientrante nel reato di cui all'art. 385 cod. pen. Infatti, integra il reato di evasione e non una trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare (Sez. 6, n. 35681 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276694 - 01). Ritenuto che la conferma della ritenuta recidiva è adeguatamente motivata, avendo la sentenza impugnata evidenziato che l'imputato è gravato da numerosi e variegati precedenti penali (anche di natura specifica e recenti) sicchè il reato per il quale si procede appare connotato da accentuata colpevolezza nonché ennesima manifestazione di una stabile scelta di vita criminale. Anche le censure relative alla dosimetria della pena risultano manifestamente infondate. Il rigetto delle invocate attenuanti generiche è congruamente motivato sia con la mancata allegazione di elementi valorizzabili in tal senso che con la valutazione, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., della negativa personalità dell'imputato, della gravità del fatto e dell'intensità del dolo; elementi che giustificano anche la determinazione della pena base in misura non coincidente con il minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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