CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21833/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], imputato di più reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Terni, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2. Il ricorso consta di quattro motivi con cui si deducono: 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Erroneamente la sentenza di appello, con riferimento al capo C) di imputazione, indica l'oggetto della illecita cessione nella cocaina, atteso che lo stesso Giudice di primo grado aveva sostenuto, con riguardo allo specifico episodio, che l'imputato rispondeva unicamente della cessione di hashish, e non già della cessione di cocaina, esclusivamente riferibile al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al primo motivo di appello e alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Gli assunti della sentenza di appello che, per escludere l'invocata causa di non punibilità, fanno riferimento alla eterogeneità delle sostanze cedute dal prevenuto, risultano contraddittorie rispetto alla parte precedente che escludeva, per l'appunto, la cessione di sostanza del tipo cocaina. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131- bis cod. pen. Non costituisce elemento ostativo all'applicazione della particolare tenuità del fatto la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione. Sul punto, la motivazione é apodittica ed apparente. 2.4. Violazione degli artt. 132, 133 e 81 cod. pen., nonché vizio della motivazione con riguardo alla commisurazione della pena. In data 18/11/2021 sono pervenute in cancelleria conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato 3. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Si legge a pag.46 dell'impugnata sentenza, con riferimento al capo C), "che per quanto si evince dalle conclusioni rassegnate dal P.M., nei riguardi dell'odierno imputato, con riferimento specifico all'episodio di cui al capo in esame (cessione di cocaina e di hashish) egli risponde unicamente della cessione di hashish, e non già della cessione di cocaina, riferibile esclusivamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA]". In realtà dalla lettura delle sentenze di merito non risulta che l'imputato sia stato condannato anche per tale episodio, ma per i reati ascrittigli unificati dal vincolo della continuazione, applicato l'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/90, in relazione ai quali la Corte territoriale ha operato una riduzione della pena, riconoscendo l'attenuante bl art.62 n.4 cod. pen. Inoltre, la circostanza che egli si trovasse a spacciare in compagnia di altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA], che deteneva la cocaina, costituisce elemento in fatto non contestato e preso correttamente in considerazione nel motivare l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen. 3. Esaminando i motivi di ricorso sul punto, osserva questa Corte Suprema che la sentenza di appello è ben argomentata e immune da vizi logici e giuridici, laddove valuta che le condotte illecite oggetto di scrutinio sono tre e poste in essere dall'imputato l'una da solo e le altre due con distinti compartecipi ed in giorni diversi, contesto che consente di desumere un non occasionale inserimento dell'imputato nell'attività di spaccio, come desumibile dalle stesse relazioni stabilite con persone dedite alla commissione dei medesimi delitti. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il p esidente [OSCURATO:PERSONA] rYLIP