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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 26697/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28084/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro U.T.G. di FORLI’, in persona del Prefetto p.t.; -resistente – avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 380/2022, pubblicata il 21 aprile 2022.

Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che la P.A. intimate si sono limitat e soltanto a depositare un mero atto di costituzione ai fini della loro partecipazione all’eventuale udienza di discussione, senza, perciò, svolgere alcuna concreta attività difensiva, ragion per cui non spetta alcun compenso in suo favore (cfr. Cass. n. 16921/2017 e Cass. n. 28074/2023).

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Roma, 30 settembre 2024 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28084/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro U.T.G. di FORLI’, in persona del Prefetto p.t.; -resistente – avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 380/2022, pubblicata il 21 aprile 2022. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che la P.A. intimate si sono limitat e soltanto a depositare un mero atto di costituzione ai fini della loro partecipazione all’eventuale udienza di discussione, senza, perciò, svolgere alcuna concreta attività difensiva, ragion per cui non spetta alcun compenso in suo favore (cfr. Cass. n. 16921/2017 e Cass. n. 28074/2023). P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 30 settembre 2024 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 26697/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris