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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24635/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, in parte, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (in relazione alla eccessività della pena, al bilanciamento delle circostanze, alla sussistenza della recidiva), in parte dedotti per la prima volta in sede di legittimità (in riferimento alla censura, dedotta in relazione al solo giudizio di bilanciamento, relativa all'intensità del dolo), in parte formulati del tutto genericamente (in relazione alla richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche); rilevato che non superano il vaglio di ammissibilità nemmeno le censure relative alla mancata revoca della misura di sicurezza e alla mancata applicazione di una misura sostitutiva, perché afferenti a asserita palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, nonché a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali (v. pag. 4 sentenza impugnata: la Corte di appello ha ridotto il periodo di applicazione della misura di sicurezza, ritenendo comunque sussistente la pericolosità sociale dell'imputato, e ha escluso l'applicazione di una pena sostituiva in ragione della prognosi negativa sul futuro adempimento delle prescrizioni ad essa relative); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, in parte, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (in relazione alla eccessività della pena, al bilanciamento delle circostanze, alla sussistenza della recidiva), in parte dedotti per la prima volta in sede di legittimità (in riferimento alla censura, dedotta in relazione al solo giudizio di bilanciamento, relativa all'intensità del dolo), in parte formulati del tutto genericamente (in relazione alla richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche); rilevato che non superano il vaglio di ammissibilità nemmeno le censure relative alla mancata revoca della misura di sicurezza e alla mancata applicazione di una misura sostitutiva, perché afferenti a asserita palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, nonché a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali (v. pag. 4 sentenza impugnata: la Corte di appello ha ridotto il periodo di applicazione della misura di sicurezza, ritenendo comunque sussistente la pericolosità sociale dell'imputato, e ha escluso l'applicazione di una pena sostituiva in ragione della prognosi negativa sul futuro adempimento delle prescrizioni ad essa relative); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno
Sentenza Cassazione n. 24635/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris