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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 33839/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29442/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: BRGNDR72D2OL400P; PEC: andrea.bergami©berqamo.pecavvocati.it ) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; PEC: rita.barberaavvocatienna.legalmail.it - Controricorrenti - Avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 362/2019 depositata il 28/2/2019. giD-21 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 .kke2A dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. eiL Ritenuto che:

1. Con sentenza depositata in data 28/2/2019 la Corte di Appello di Brescia, decidendo sull'appello proposto dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (odierni resistenti) avverso la pronuncia del Tribunale che li vedeva contrapposti ai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (odierni ricorrenti), dispose la riforma della pronuncia di primo grado, con statuizioni favorevoli agli odierni resistenti.

2. La sentenza di appello venne notificata dal legale dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) al legale e domiciliatario nel grado di appello dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) a mezzo PEC in data 1°- 3-2019, con regolare attestazione di conformità, nonché attestazione di conformità della copia digitale della sentenza notificata alla copia informatica allegata alla PEC della Cancelleria della Corte di Appello di Brescia indirizzata all'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Detta notifica a mezzo PEC si perfezionava con la ricevuta di avvenuta consegna all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 1°-3-2019 (allegati da n. 2 a n. 7 del controricorso).

3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Longhini(la Chiesa.

Il ricorso propone tre motivi.

4. Sui tre motivi.

PRIMO motivo. — "Art. 360 n. 3) c.p.c. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. e dell'art. 183 c 6 c.p.c. con riguardo al primo capo della sentenza impugnata, nel quale, in riforma della sentenza n. 2335/15 Tribunale di Bergamo, gli appellati sono stati dichiarati decaduti dalla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento degli appellanti.

Art. 360 n.3) c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. con riguardo al primo capo della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato".[OSCURATO:PERSONA] — "Art. 360 c. 3) c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e ss. cc. con riguardo al secondo capo della sentenza impugnata, nel quale, in riforma della sentenza n. 2335/15 Tribunale di Bergamo, gli appellati sono stati dichiarati inadempienti e quindi responsabili di aver provocato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita datato 24/05/2007.

Art.360 n.3) c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli art.2697 e 2727 e ss. c.c. sempre con riguardo al secondo capo della sentenza impugnata per violazione del principio dell'onere della prova.

Art. 360 n.3) c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt.1337 e 1338 c.c. e 1482 c.c. sempre con riferimento al secondo capo della sentenza impugnata con riferimento al principio di comportamento secondo buona fede delle parti nelle trattative e nella formazione del contratto e con riferimento alla tutela del compratore nel caso in cui il bene promesso in vendita risulti gravato da garanzie reali o da altri vincoli". [OSCURATO:PERSONA] —"Art. 360 c. 3) c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1571 e ss. c.c., degli artt. 1803 e ss. c.c., dell'art. 1350 c.c., degli artt.1362 e ss. c.c., dell'art. 2697 c.c. con riguardo al terzo capo della sentenza impugnata, nel quale, in riforma della sentenza n. 2335/15 Tribunale di Bergamo, la Corte d'appello di Brescia ha qualificato il contratto collegato al preliminare di compravendita dell'immobile come contratto di locazione'.

5. Il ricorso è stato notificato dal nuovo legale dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo PEC in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] indirizzata al domiciliatario nel grado di appello degli odierni resistenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con regolare attestazione di conformità.

6. Stante la notifica della sentenza di appello al legale e domiciliatario dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel grado di appello (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) a mezzo PEC in data 1°-3-2019, di cui al punto 2, il termine di 60 giorni per la notifica del ricorso scadeva il 30-4-2019.7.

Avverso il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il controricorso, oltre all'ovvia richiesta di rigetto per inammissibilità e/o infondatezza del ricorso, contiene la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., motivata con l'irritualità per tardiva notifica del ricorso (e sua conseguente inammissibilità), risarcimento quantificato nell'importo di euro 12.000,00=, o in quello maggiore o minore che verrà reputato equo da questa S.C., oltre al pagamento delle spese di giudizio, come da nota spese allegata alla memoria ex art. 380 bis 1 di cui al punto 8 che segue.

8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

9. Tanto i ricorrenti quanto i resistenti hanno depositato nei termini le memorie finali (per quanto riguarda i ricorrenti, rubricata sub art.378 cod. proc. civ.; quanto concerne i resistenti, rubricata sub art. 380 bis 1).

Considerato che:

1. Come risulta dall'espositiva che precede (punto 4), il ricorso è stato notificato ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza di appello.

2. A nulla valgono le considerazioni svolte dai ricorrenti nella loro memoria ex art. 378 cod. proc. civ. circa l'asserita nullità e/o inefficacia della notifica della sentenza di appello effettuata a mezzo PEC in data 1°-3-2019 dal legale dei resistenti, fondate: a) sulla premessa che "ai fini della notifica in proprio effettuata dall'avvocato la copia dell'atto o del provvedimento che questo può dichiarare conforme all'originale è solo quella estratta dal fascicolo informatico a seguito dell'accesso eseguito tramite business key o smart card di autenticazione e successivo download del file"; b) e sulla conseguenza che "il difensore di controparte, per sua espressa ammissione, non ha eseguito l'estrazione del file corrispondente alla Sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia in modo conforme alla normativa sopra indicata ovvero estraendola dal fascicolo informatico della causa, con conseguente nullità e/o inefficacia della notificazione in proprio effettuata dai [OSCURATO:PERSONA] al fine della decorrenza del termine breve d'impugnazione".

3. Come è noto, l'art. 52 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 90, convertito in legge 11-8-2014, n. 114, (art. 52 rubricato "poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice") ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 16-bis D.L. n. 179/2012, il quale attribuisce al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale la facoltà di "estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti" contenuti nel fascicolo informatico, ed il potere di "attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico".

4. Ebbene, la prospettazione dei ricorrenti non appare chiara.

L'unico modo in cui può intendersi è nel senso che si voglia sostenere che la copia della sentenza impugnata notificata al loro difensore da quello dei resistenti non sarebbe stata oggetto di attività di asseverazione, nel senso dell'avvenuta estrazione in via diretta dal fascicolo informatico, in quanto questa attività sarebbe stata compiuta invece riguardo alla copia comunicata al difensore dei resistenti a mezzo PEC dalla Cancelleria della Corte di Appello di Brescia e, naturalmente estratta dalla propria P.E.

Ebbene, tale circostanza non può essere considerata inficiare la notificazione della sentenza ai fini dell'art. 325 cod. proc. civ., tenuto conto congiuntamente dell'art. 23, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005 e dell'art. 9, comma 1-bis della

I. n. 53 del 1994.

Sotto il primo aspetto, la copia pervenuta al difensore dei resistenti era da considerarsi equivalente all'originale; sotto il secondo profilo, l'attestazione di estrazione della copia dalla P.E. fu pienamente legittima.

5. Stante la regolarità della notifica della sentenza di appello di cui al punto 2 delle premesse, la notifica del ricorso come illustrata al punto 4 delle premesse è tardiva e irrituale.

Di conseguenza, il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 325-327 cod. proc. civ.

6. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, se anche fosse stato possibile procedere all'esame dei motivi, essi si sarebbero rivelati inammissibili per l'inosservanza del requisito di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., poiché essi si fondano su documenti ed atti processuali riguardo ai quali non si fornisce l'indicazione specifica richiesta dalla norma (salvo per la localizzazione di due documenti evocati nel secondo motivo), in quanto ci si astiene dal dire se essi sono stati prodotti e dove in questo giudizio di legittimità, ed anche dal precisare di voler fare riferimento alla loro eventuale presenza nel fascicolo d'ufficio del giudizio di appello, di cui si è chiesta la trasmissione, come ammette Cass., Sez.

Un., n. 22726 del 2011, esigendo però che tale riferimento vi debba essere, cosa che invece nel ricorso non vi è.

7. Ai sensi dell'art. 96, 3° comma, cod. proc. civ., ricorrono i presupposti per la condanna ex officio dei ricorrenti al pagamento, a favore dei resistenti, del risarcimento per responsabilità processuale aggravata.

Come statuito ancora di recente da Cass., sez.

III, 9/5/2022, n. 14548: "Nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex articolo 96, comma 3, del c.p.c., può costituire abuso del diritto alla impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell'autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia.

Parimenti, la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (articolo 6 Cedu) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente".

Nel caso di specie, l'abuso del processo, nei termini sopra delineati di "ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali", consiste nell'aver notificato, ben oltre i termini di legge, un ricorso oltretutto inammissibile, come osservato al punto 6 che precede.

L'importo del risarcimento dovuto ai resistenti viene determinato, in via equitativa, in euro 8.000,00.

8. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.

9. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei resistenti, alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli accessori di legge.

Condanna i ricorrenti, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento in favore dei resistenti di euro 8.000,00.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il fiL , versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29442/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: BRGNDR72D2OL400P; PEC: andrea.bergami©berqamo.pecavvocati.it ) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; PEC: rita.barberaavvocatienna.legalmail.it - Controricorrenti - Avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 362/2019 depositata il 28/2/2019. giD-21 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 .kke2A dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. eiL Ritenuto che: 1. Con sentenza depositata in data 28/2/2019 la Corte di Appello di Brescia, decidendo sull'appello proposto dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (odierni resistenti) avverso la pronuncia del Tribunale che li vedeva contrapposti ai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (odierni ricorrenti), dispose la riforma della pronuncia di primo grado, con statuizioni favorevoli agli odierni resistenti. 2. La sentenza di appello venne notificata dal legale dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) al legale e domiciliatario nel grado di appello dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) a mezzo PEC in data 1°- 3-2019, con regolare attestazione di conformità, nonché attestazione di conformità della copia digitale della sentenza notificata alla copia informatica allegata alla PEC della Cancelleria della Corte di Appello di Brescia indirizzata all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Detta notifica a mezzo PEC si perfezionava con la ricevuta di avvenuta consegna all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 1°-3-2019 (allegati da n. 2 a n. 7 del controricorso). 3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Longhini(la Chiesa. Il ricorso propone tre motivi. 4. Sui tre motivi. PRIMO motivo. — "Art. 360 n. 3) c.p.c. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. e dell'art. 183 c 6 c.p.c. con riguardo al primo capo della sentenza impugnata, nel quale, in riforma della sentenza n. 2335/15 Tribunale di Bergamo, gli appellati sono stati dichiarati decaduti dalla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento degli appellanti. Art. 360 n.3) c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. con riguardo al primo capo della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato".[OSCURATO:PERSONA] — "Art. 360 c. 3) c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e ss. cc. con riguardo al secondo capo della sentenza impugnata, nel quale, in riforma della sentenza n. 2335/15 Tribunale di Bergamo, gli appellati sono stati dichiarati inadempienti e quindi responsabili di aver provocato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita datato 24/05/2007. Art.360 n.3) c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli art.2697 e 2727 e ss. c.c. sempre con riguardo al secondo capo della sentenza impugnata per violazione del principio dell'onere della prova. Art. 360 n.3) c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt.1337 e 1338 c.c. e 1482 c.c. sempre con riferimento al secondo capo della sentenza impugnata con riferimento al principio di comportamento secondo buona fede delle parti nelle trattative e nella formazione del contratto e con riferimento alla tutela del compratore nel caso in cui il bene promesso in vendita risulti gravato da garanzie reali o da altri vincoli". [OSCURATO:PERSONA] —"Art. 360 c. 3) c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1571 e ss. c.c., degli artt. 1803 e ss. c.c., dell'art. 1350 c.c., degli artt.1362 e ss. c.c., dell'art. 2697 c.c. con riguardo al terzo capo della sentenza impugnata, nel quale, in riforma della sentenza n. 2335/15 Tribunale di Bergamo, la Corte d'appello di Brescia ha qualificato il contratto collegato al preliminare di compravendita dell'immobile come contratto di locazione'. 5. Il ricorso è stato notificato dal nuovo legale dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo PEC in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] indirizzata al domiciliatario nel grado di appello degli odierni resistenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con regolare attestazione di conformità. 6. Stante la notifica della sentenza di appello al legale e domiciliatario dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel grado di appello (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) a mezzo PEC in data 1°-3-2019, di cui al punto 2, il termine di 60 giorni per la notifica del ricorso scadeva il 30-4-2019.7. Avverso il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il controricorso, oltre all'ovvia richiesta di rigetto per inammissibilità e/o infondatezza del ricorso, contiene la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., motivata con l'irritualità per tardiva notifica del ricorso (e sua conseguente inammissibilità), risarcimento quantificato nell'importo di euro 12.000,00=, o in quello maggiore o minore che verrà reputato equo da questa S.C., oltre al pagamento delle spese di giudizio, come da nota spese allegata alla memoria ex art. 380 bis 1 di cui al punto 8 che segue. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. 9. Tanto i ricorrenti quanto i resistenti hanno depositato nei termini le memorie finali (per quanto riguarda i ricorrenti, rubricata sub art.378 cod. proc. civ.; quanto concerne i resistenti, rubricata sub art. 380 bis 1). Considerato che: 1. Come risulta dall'espositiva che precede (punto 4), il ricorso è stato notificato ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza di appello. 2. A nulla valgono le considerazioni svolte dai ricorrenti nella loro memoria ex art. 378 cod. proc. civ. circa l'asserita nullità e/o inefficacia della notifica della sentenza di appello effettuata a mezzo PEC in data 1°-3-2019 dal legale dei resistenti, fondate: a) sulla premessa che "ai fini della notifica in proprio effettuata dall'avvocato la copia dell'atto o del provvedimento che questo può dichiarare conforme all'originale è solo quella estratta dal fascicolo informatico a seguito dell'accesso eseguito tramite business key o smart card di autenticazione e successivo download del file"; b) e sulla conseguenza che "il difensore di controparte, per sua espressa ammissione, non ha eseguito l'estrazione del file corrispondente alla Sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia in modo conforme alla normativa sopra indicata ovvero estraendola dal fascicolo informatico della causa, con conseguente nullità e/o inefficacia della notificazione in proprio effettuata dai [OSCURATO:PERSONA] al fine della decorrenza del termine breve d'impugnazione". 3. Come è noto, l'art. 52 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 90, convertito in legge 11-8-2014, n. 114, (art. 52 rubricato "poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice") ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 16-bis D.L. n. 179/2012, il quale attribuisce al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale la facoltà di "estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti" contenuti nel fascicolo informatico, ed il potere di "attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico". 4. Ebbene, la prospettazione dei ricorrenti non appare chiara. L'unico modo in cui può intendersi è nel senso che si voglia sostenere che la copia della sentenza impugnata notificata al loro difensore da quello dei resistenti non sarebbe stata oggetto di attività di asseverazione, nel senso dell'avvenuta estrazione in via diretta dal fascicolo informatico, in quanto questa attività sarebbe stata compiuta invece riguardo alla copia comunicata al difensore dei resistenti a mezzo PEC dalla Cancelleria della Corte di Appello di Brescia e, naturalmente estratta dalla propria P.E. Ebbene, tale circostanza non può essere considerata inficiare la notificazione della sentenza ai fini dell'art. 325 cod. proc. civ., tenuto conto congiuntamente dell'art. 23, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005 e dell'art. 9, comma 1-bis della I. n. 53 del 1994. Sotto il primo aspetto, la copia pervenuta al difensore dei resistenti era da considerarsi equivalente all'originale; sotto il secondo profilo, l'attestazione di estrazione della copia dalla P.E. fu pienamente legittima. 5. Stante la regolarità della notifica della sentenza di appello di cui al punto 2 delle premesse, la notifica del ricorso come illustrata al punto 4 delle premesse è tardiva e irrituale. Di conseguenza, il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 325-327 cod. proc. civ. 6. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, se anche fosse stato possibile procedere all'esame dei motivi, essi si sarebbero rivelati inammissibili per l'inosservanza del requisito di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., poiché essi si fondano su documenti ed atti processuali riguardo ai quali non si fornisce l'indicazione specifica richiesta dalla norma (salvo per la localizzazione di due documenti evocati nel secondo motivo), in quanto ci si astiene dal dire se essi sono stati prodotti e dove in questo giudizio di legittimità, ed anche dal precisare di voler fare riferimento alla loro eventuale presenza nel fascicolo d'ufficio del giudizio di appello, di cui si è chiesta la trasmissione, come ammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, esigendo però che tale riferimento vi debba essere, cosa che invece nel ricorso non vi è. 7. Ai sensi dell'art. 96, 3° comma, cod. proc. civ., ricorrono i presupposti per la condanna ex officio dei ricorrenti al pagamento, a favore dei resistenti, del risarcimento per responsabilità processuale aggravata. Come statuito ancora di recente da Cass., sez. III, 9/5/2022, n. 14548: "Nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex articolo 96, comma 3, del c.p.c., può costituire abuso del diritto alla impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell'autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia. Parimenti, la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (articolo 6 Cedu) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente". Nel caso di specie, l'abuso del processo, nei termini sopra delineati di "ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali", consiste nell'aver notificato, ben oltre i termini di legge, un ricorso oltretutto inammissibile, come osservato al punto 6 che precede. L'importo del risarcimento dovuto ai resistenti viene determinato, in via equitativa, in euro 8.000,00. 8. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. 9. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei resistenti, alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli accessori di legge. Condanna i ricorrenti, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento in favore dei resistenti di euro 8.000,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il fiL , versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principal
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