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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17421/2026

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all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bnp [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Argenio-controricorrente-controtempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 88/2022Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 17421/2026Data pubblicazione 02/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 992/2021depositata il 10/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza n. 992 del 10 maggio 2021, la Corte d’appello diCatania ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunaledella stessa città, che aveva, a sua volta, rigettato l’opposizione al decretoingiuntivo per il pagamento della somma di € 52.946,32, emesso suricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) ilcredito è stato provato mediante il contratto del 2010 in atti, mentre ladeduzione di nullità del contratto in quanto collegato a precedentecontratto del 2007, privo di forma scritta, o di clausole dello stessoinvalide, è deduzione nuova ed inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.;b) il motivo concernente il superamento del tasso soglia usurario èinammissibile, non censurando specificamente i passaggi della sentenza diprimo grado, la quale aveva già ritenuto la deduzione generica; c) ilmotivo concernente il rigetto della domanda contro l’assicuratore èinammissibile, in quanto nessuna polizza esiste, quale quella invocatadalla mutuataria, in capo al marito della medesima, come accertato anchedal primo giudice, mentre la dedotta condotta di controparte,asseritamente contraria alla diligenza professionale ed in violazionedell’art. 20 cod. consumo, sul divieto delle pratiche commerciali scorrette,è domanda nuova, inammissibile in appello.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la partesoccombente, sulla base di tre motivi.

Le intimate hanno depositato ilcontroricorso.Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.Le parti hanno depositato le memorie.Numero registro generale 88/2022Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 17421/2026Data pubblicazione 02/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 1418 e1813 c.c., 115 c.p.c., 117 d.lgs. n. 385 del 1993, nonché «omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia», per avere la corte territoriale ritenuto inammissibile ladomanda di nullità del contratto di mutuo del 2007 per difetto di formascritta, invece rilevabile d’ufficio, e perché non ha accolto l’eccezione dinullità del finanziamento per mancanza di causa, trattandosi di mutuosolutorio.Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 113 c.p.c., pernon avere la corte d’appello esaminato d’ufficio i d.m. di fissazione deitassi soglia usurari.Con il terzo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 1175, 1206,1337, 1358, 1366, 1274 e 1375 c.c., nonché «omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia»,perché il creditore deve in ogni caso cooperare in buona fede con ildebitore ed adempiere all’obbligo di correttezza, mentre, quanto alla c.d.domanda di manleva verso l’assicuratore, la corte territoriale non haritenuto la stessa conclusa anche dal coniuge.2. – I tre motivi possono essere trattati insieme, in quanto affetti dalmedesimo vizio radicale di inammissibilitàEd invero, essi intendono tutti riproporre il giudizio sul fatto, quandorichiedono in sede di legittimità di ripercorrere l’accertamento dellavicenda concreta, sia pure sotto l’egida apparente di un vizio di violazionedi legge.Il primo motivo, inoltre, è inammissibile, anche perché non siconfronta con la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto nuova ladeduzione del precedente contratto, con il quale quello del 2010 sarebbe“in continuità”: esso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. nonindica specificatamente se e quando, nel giudizio di merito, sia statoNumero registro generale 88/2022Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 17421/2026Data pubblicazione 02/06/2026allegato il presupposto di fatto della nullità, di cui si denuncia il mancatorilievo d’ufficio.

Inoltre, giova ricordare che le Sezioni unite hanno chiarito(Cass., sez. un., n. 5841/2025; ma già Cass. n. 23149/2022; n.37654/2021) che il mutuo c.d. solutorio è valido e si perfeziona con lamessa a disposizione della somma in favore del mutuatario, né rileva cheessa venga utilizzata per sanare pregresse esposizioni debitorie.Il secondo motivo è, inoltre, inammissibile per difetto di decisività, inquanto del pari non si confronta con la motivazione della sentenzaimpugnata, la quale ha ritenuto che il motivo di appello non fossespecifico, ma si limitasse a “ribadire apoditticamente” le difese di primogrado, senza ivi censurare affatto il contenuto della sentenza (che avevasostenuto la genericità della censura, la mancata produzione dei decreti el’indebito cumulo degli interessi), dunque in violazione dell’art. 342 c.p.c.:onde il ricorso per cassazione è affetto dallo stesso vizio di aspecificità,stigmatizzato già dal giudice del secondo grado.Il terzo motivo è, inoltre, inammissibile, sia in quanto invocagenericamente una serie di disposizioni afferenti l’obbligo di correttezzadelle parti nei rapporti interprivati, senza specifico riferimento ad unacensura in diritto alla sentenza impugnata; sia perché non censural’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui la dedotta condottadell’assicuratore, asseritamente contraria alla diligenza professionale ed inviolazione dell’art. 20 cod. consumo, è domanda nuova inammissibile inappello.La deduzione del vizio afferente il vecchio testo dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. – contenuta nel primo e nel terzo motivo – è, infine,inammissibile, perché denunzia un vizio non più esistente (l’insufficientemotivazione), dopo la riforma di cui all'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134.3. – Le spese seguono la soccombenza.Numero registro generale 88/2022Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 17421/2026Data pubblicazione 02/06/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese di lite, liquidate, in favore di ciascunacontroricorrente, in € 4.500,00, oltre agli esborsi nella misura di € 200,00,alle spese forfettarie al 15% ed agli accessori, come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bnp [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Argenio-controricorrente-controtempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 88/2022Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 17421/2026Data pubblicazione 02/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 992/2021depositata il 10/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza n. 992 del 10 maggio 2021, la Corte d’appello diCatania ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunaledella stessa città, che aveva, a sua volta, rigettato l’opposizione al decretoingiuntivo per il pagamento della somma di € 52.946,32, emesso suricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) ilcredito è stato provato mediante il contratto del 2010 in atti, mentre ladeduzione di nullità del contratto in quanto collegato a precedentecontratto del 2007, privo di forma scritta, o di clausole dello stessoinvalide, è deduzione nuova ed inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.;b) il motivo concernente il superamento del tasso soglia usurario èinammissibile, non censurando specificamente i passaggi della sentenza diprimo grado, la quale aveva già ritenuto la deduzione generica; c) ilmotivo concernente il rigetto della domanda contro l’assicuratore èinammissibile, in quanto nessuna polizza esiste, quale quella invocatadalla mutuataria, in capo al marito della medesima, come accertato anchedal primo giudice, mentre la dedotta condotta di controparte,asseritamente contraria alla diligenza professionale ed in violazionedell’art. 20 cod. consumo, sul divieto delle pratiche commerciali scorrette,è domanda nuova, inammissibile in appello.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la partesoccombente, sulla base di tre motivi. Le intimate hanno depositato ilcontroricorso.Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.Le parti hanno depositato le memorie.Numero registro generale 88/2022Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 17421/2026Data pubblicazione 02/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 1418 e1813 c.c., 115 c.p.c., 117 d.lgs. n. 385 del 1993, nonché «omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia», per avere la corte territoriale ritenuto inammissibile ladomanda di nullità del contratto di mutuo del 2007 per difetto di formascritta, invece rilevabile d’ufficio, e perché non ha accolto l’eccezione dinullità del finanziamento per mancanza di causa, trattandosi di mutuosolutorio.Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 113 c.p.c., pernon avere la corte d’appello esaminato d’ufficio i d.m. di fissazione deitassi soglia usurari.Con il terzo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 1175, 1206,1337, 1358, 1366, 1274 e 1375 c.c., nonché «omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia»,perché il creditore deve in ogni caso cooperare in buona fede con ildebitore ed adempiere all’obbligo di correttezza, mentre, quanto alla c.d.domanda di manleva verso l’assicuratore, la corte territoriale non haritenuto la stessa conclusa anche dal coniuge.2. – I tre motivi possono essere trattati insieme, in quanto affetti dalmedesimo vizio radicale di inammissibilitàEd invero, essi intendono tutti riproporre il giudizio sul fatto, quandorichiedono in sede di legittimità di ripercorrere l’accertamento dellavicenda concreta, sia pure sotto l’egida apparente di un vizio di violazionedi legge.Il primo motivo, inoltre, è inammissibile, anche perché non siconfronta con la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto nuova ladeduzione del precedente contratto, con il quale quello del 2010 sarebbe“in continuità”: esso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. nonindica specificatamente se e quando, nel giudizio di merito, sia statoNumero registro generale 88/2022Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 17421/2026Data pubblicazione 02/06/2026allegato il presupposto di fatto della nullità, di cui si denuncia il mancatorilievo d’ufficio. Inoltre, giova ricordare che le Sezioni unite hanno chiarito(Cass., sez. un., n. 5841/2025; ma già Cass. n. 23149/2022; n.37654/2021) che il mutuo c.d. solutorio è valido e si perfeziona con lamessa a disposizione della somma in favore del mutuatario, né rileva cheessa venga utilizzata per sanare pregresse esposizioni debitorie.Il secondo motivo è, inoltre, inammissibile per difetto di decisività, inquanto del pari non si confronta con la motivazione della sentenzaimpugnata, la quale ha ritenuto che il motivo di appello non fossespecifico, ma si limitasse a “ribadire apoditticamente” le difese di primogrado, senza ivi censurare affatto il contenuto della sentenza (che avevasostenuto la genericità della censura, la mancata produzione dei decreti el’indebito cumulo degli interessi), dunque in violazione dell’art. 342 c.p.c.:onde il ricorso per cassazione è affetto dallo stesso vizio di aspecificità,stigmatizzato già dal giudice del secondo grado.Il terzo motivo è, inoltre, inammissibile, sia in quanto invocagenericamente una serie di disposizioni afferenti l’obbligo di correttezzadelle parti nei rapporti interprivati, senza specifico riferimento ad unacensura in diritto alla sentenza impugnata; sia perché non censural’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui la dedotta condottadell’assicuratore, asseritamente contraria alla diligenza professionale ed inviolazione dell’art. 20 cod. consumo, è domanda nuova inammissibile inappello.La deduzione del vizio afferente il vecchio testo dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. – contenuta nel primo e nel terzo motivo – è, infine,inammissibile, perché denunzia un vizio non più esistente (l’insufficientemotivazione), dopo la riforma di cui all'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134.3. – Le spese seguono la soccombenza.Numero registro generale 88/2022Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 17421/2026Data pubblicazione 02/06/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese di lite, liquidate, in favore di ciascunacontroricorrente, in € 4.500,00, oltre agli esborsi nella misura di € 200,00,alle spese forfettarie al 15% ed agli accessori, come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
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