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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 34634/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9696-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, nonché l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., entrambi dom.ti in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. elett.te dom.ta in CARMIANO (LE), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 26, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2433/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, sez. st . di LECCE, depositata il 02/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. notificò alla [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per riprese I.R.A.P. ed I.V.A. relative all'anno di imposta 2008; che la contribuente impugnò detta cartella innanzi alla C.T.P. di Lecce, con sentenza n. 4199/2014, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello innanzi alla C.T.R. della Puglia, sez. st . di Lecce la quale, con sentenza n. 2433/2019, depositata il 02/09/2019, accolse parzialmente il gravame, annullando la cartella impugnata limitatamente al computo degli interessi; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE e l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ADER hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. che fissata l'originaria udienza camerale per il 26.4.2022, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo (cfr. ordinanza interlocutoria del 17.5.2022, n. 15752), stante la pendenza di specifica questione innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte relativamente al profilo concernente la motivazione della cartella di pagamento in ordine al criterio di calcolo degli interessi applicati (cfr. Cass., Sez. 5, ord. int. 5.11.2021, n. 31960); Ric. 2020 n. 9696 sez.

Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -2- sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della

I. n. 212 del 2000, dell'ad 3 della

I. n. 241 del 1990, dell'art 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 nonché dell'art 3, comma 1, del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'ad 2, comma 1, del d.m. n. 32:1 del 1999 per aver la C.T.R. erroneamente ritenuto necessaria la motivazione della cartella in ordine al procedimento di cal colo degli interessi; che il motivo è manifestamente infondato; che è incontestato - e, comunque, accertato in fatto dai giudici d'appello - che la cartella oggetto di impugnativa scaturisce da accertamenti automatizzati basati sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalla contribuente per l'anno di imposta in questione, "sui quali l'Ufficio non ha operato alcuna rettifica degli importi ivi indicati" (cfr. p. 5, secondo cpv., della motivazione); che la giurisprudenza di questa Corte (correttamente richiamata dalla C.T.R.) ha in proposito chiarito che la cartella di pagamento emessa - come nella specie - all'esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione medesima (Cass., Sez. 5, 27.7.2016, n. 15564, Rv. 640655-01; Cass.„ Sez. 5, 18.9.2020, n. 19498, Rv. 658873-01); Ric. 2020 n. 9696 sez.

Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -3- che, tuttavia, con specifico riferimento al profilo conc:ernente la motivazione dell'atto impugnato in ordine agli interessi (ed alle sanzioni), le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, 14.7.2022, n. 22281, Rv. 665273-01) hanno recentemente chiarito che, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della

I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della

I. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, lai base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo; che, in particolare, proprio con riferimento all'ipotesi - quale quella di specie - di controllo automatizzato, le Sezioni Unite hanno chiarito che "se il riferimento agli elementi della dichiarazione - quadro, modulo, rigo„ periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, più volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente può agevolmente Ric. 2020 n. 9696 sez.

Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -4- individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella" (cfr. motivazione, p. 29, sub 13.5.1.); che tali principi sono stati correttamente applicati dalla C.T.R., laddove questa, da un lato, ha chiarito che la cartella di pagamento fu emessa sulla base dei dati - non oggetto di rettifica - esposti in dichiarazione e, dall'altro, ha ritenuto sufficiente tale relatio motivazionale solo con riferimento all'imposta dovuta e non agli interessi; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato; che alcunché debba essere disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta la contribuente solo intimata e non avendo svolto attività difensiva alcuna; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M.

La Corte rigetta il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9696-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, nonché l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., entrambi dom.ti in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. elett.te dom.ta in CARMIANO (LE), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 26, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2433/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, sez. st . di LECCE, depositata il 02/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. notificò alla [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per riprese I.R.A.P. ed I.V.A. relative all'anno di imposta 2008; che la contribuente impugnò detta cartella innanzi alla C.T.P. di Lecce, con sentenza n. 4199/2014, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello innanzi alla C.T.R. della Puglia, sez. st . di Lecce la quale, con sentenza n. 2433/2019, depositata il 02/09/2019, accolse parzialmente il gravame, annullando la cartella impugnata limitatamente al computo degli interessi; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE e l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ADER hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. che fissata l'originaria udienza camerale per il 26.4.2022, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo (cfr. ordinanza interlocutoria del 17.5.2022, n. 15752), stante la pendenza di specifica questione innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte relativamente al profilo concernente la motivazione della cartella di pagamento in ordine al criterio di calcolo degli interessi applicati (cfr. Cass., Sez. 5, ord. int. 5.11.2021, n. 31960); Ric. 2020 n. 9696 sez. Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -2- sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della I. n. 212 del 2000, dell'ad 3 della I. n. 241 del 1990, dell'art 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 nonché dell'art 3, comma 1, del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'ad 2, comma 1, del d.m. n. 32:1 del 1999 per aver la C.T.R. erroneamente ritenuto necessaria la motivazione della cartella in ordine al procedimento di cal colo degli interessi; che il motivo è manifestamente infondato; che è incontestato - e, comunque, accertato in fatto dai giudici d'appello - che la cartella oggetto di impugnativa scaturisce da accertamenti automatizzati basati sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalla contribuente per l'anno di imposta in questione, "sui quali l'Ufficio non ha operato alcuna rettifica degli importi ivi indicati" (cfr. p. 5, secondo cpv., della motivazione); che la giurisprudenza di questa Corte (correttamente richiamata dalla C.T.R.) ha in proposito chiarito che la cartella di pagamento emessa - come nella specie - all'esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione medesima (Cass., Sez. 5, 27.7.2016, n. 15564, Rv. 640655-01; Cass.„ Sez. 5, 18.9.2020, n. 19498, Rv. 658873-01); Ric. 2020 n. 9696 sez. Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -3- che, tuttavia, con specifico riferimento al profilo conc:ernente la motivazione dell'atto impugnato in ordine agli interessi (ed alle sanzioni), le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 14.7.2022, n. 22281, Rv. 665273-01) hanno recentemente chiarito che, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della I. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, lai base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo; che, in particolare, proprio con riferimento all'ipotesi - quale quella di specie - di controllo automatizzato, le Sezioni Unite hanno chiarito che "se il riferimento agli elementi della dichiarazione - quadro, modulo, rigo„ periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, più volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente può agevolmente Ric. 2020 n. 9696 sez. Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -4- individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella" (cfr. motivazione, p. 29, sub 13.5.1.); che tali principi sono stati correttamente applicati dalla C.T.R., laddove questa, da un lato, ha chiarito che la cartella di pagamento fu emessa sulla base dei dati - non oggetto di rettifica - esposti in dichiarazione e, dall'altro, ha ritenuto sufficiente tale relatio motivazionale solo con riferimento all'imposta dovuta e non agli interessi; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato; che alcunché debba essere disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta la contribuente solo intimata e non avendo svolto attività difensiva alcuna; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ric
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