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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38424/2023

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 Febbraio 1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 giugno 1996 avverso la sentenza resa il 19 maggio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] su delega scritta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza resa il 15 novembre 2019 dal Tribunale di Trieste che aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di frode in danno della assicurazione e di formazione di due certificati falsi, apparentemente rilasciati dal Pronto soccorso.

Si addebita ai due imputati di avere, al fine di ottenere indebiti rimborsi da parte della compagnia assicurativa, simulato di avere riportato, a causa di un sinistro avvenuto il 3 dicembre 2014, presunte lesioni attestate da falsi certificati medici del [OSCURATO:PERSONA], mentre si accertava che i due si erano allontanati dalla struttura ospedaliera senza essersi sottoposti a visita. 2.Con un unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia i due imputati deducono: 2.1 violazione dell'art. 16 cod. proc.pen. in combinato disposto con l'art.4 cod. proc.pen. poiché la Corte ha erroneamente respinto l'eccezione difensiva di incompetenza per territorio del giudice adito in quanto, secondo il ricorrente, atteso il vincolo della continuazione tra i fatti contestati la competenza avrebbe dovuto essere determinata in relazione al reato più grave e nel caso in esame occorre avere riguardo alla pena stabilita dalla legge senza tener conto della recidiva e delle circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per cui è stabilita una pena di specie diversa o di quelle ad effetto speciale. 2.2 Violazione dell'art.124 cod.pen. per tardività della querela, sporta dalla compagnia assicuratrice in epoca successiva alla conoscenza degli elementi da cui si poteva agevolmente desumere il reiterato comportamento truffaldino dei due imputati. 2.3 Violazione dell'art.603 cod. proc.pen. poiché la Corte ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'attività istruttoria avanzata dalla difesa, al fine di acquisire notizie in ordine alla data di conferimento dell'incarico alla Carleo investigazioni, finalizzata a verificare l'epoca in cui la compagnia assicurativa ha acquisito conoscenza certa della frode e la conseguente decorrenza dei termini per la querela. 2.4 Violazione degli artt. 163 e 164 cod. proc.pen. poiché, nonostante fosse stato chiesto con i motivi di appello il beneficio della sospensione condizionale, la Corte non ha motivato sul punto, sebbene la difesa avesse dimostrato la formulazione di un'offerta risarcitoria di complessivi 10.000 euro, aumentata in seguito a 25.000 euro all'esito del giudizio di secondo grado, rimaste entrambe prive di riscontro.

Inoltre la giovane età degli imputati e la loro condizione di incensurati avrebbe dovuto indurre i giudici del merito a riconoscere il beneficio in parola. 2.5 Violazione dell'articolo 125 comma terzo e dell'articolo 546 comma primo lett. e) cod. proc.pen. in riferimento all'articolo 164 cod.pen. per la carenza di motivazione in ordine alle argonnentazioni difensive a sostegno della possibilità di concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen.. 2.6 vizio di motivazione in quanto dopo avere giustamente preso atto della giovane età dei ricorrenti, la Corte ha valorizzato, in modo contraddittorio, la carenza di prova in merito alla mancanza di esperienza e alla ignoranza delle regole della circolazione stradale e la particolare intensità dell'intento criminoso per negare le invocate attenuanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1 La prima censura è manifestamente infondata in quanto la pena per la frode in danno dell'assicurazione dal 2012 è determinata tra un minimo di un anno ad un massimo edittale di 5 anni, mentre la pena prevista per la falsità materiale commessa da privato è ricompresa tra da 8 mesi a 4 anni e, pur essendo determinata in riferimento a quella prevista dall'art. 476 cod.pen. costituisce fattispecie autonoma di reato.

La competenza territoriale va determinata in relazione al più grave reato di truffa e si radica nel luogo in cui ha sede la compagnia assicurativa che subisce la frode.

Ne consegue la correttezza dei criteri assunti dalla Corte di Trieste. 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il termine per sporgere querela decorre dal momento della piena conoscenza da parte della persona offesa della condotta illecita e l'esistenza di eventuali dubbi e sospetti in ordine alla genuinità del sinistro non integrano tale condizione.

Facendo corretta applicazione di questi principi la Corte ha correttamente stabilito come dies a quo, da cui far decorrere il termine per la presentazione della querela, quello della comunicazione della relazione da parte dell'agenzia investigativa. 1.3 H terzo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte osserva a pagina 9 che non rileva la data in cui sarebbe stato dato mandato all'agenzia investigativa di esaminare meglio l'incidente stradale, posto che proprio tale incarico conferma la presenza sino a quel momento di dubbi o di meri sospetti.

Tale accertamento invocato dalla difesa risulta pertanto non necessario ai fini perseguiti.

Il ricorso non si confronta con questa motivazione e reitera le censure già proposte con l'atto di appello così incorrendo nel vizio di genericità. 1.4 Il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati poiché la Corte di merito ha reso, in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego del beneficio della sospensione condizionale, congrua motivazione osservando che, in forza dei documenti falsificati, i due imputati hanno agito in sede civile nei confronti della compagnia assicurativa e ottenuto ingenti somme di denaro, pari ad oltre 20.000 C ciascuno; ne ha desunto la particolare intensità del dolo dagli stessi manifestato, che è uno degli elementi ricompresi dall'art. 133 cod.pen. ai fini della determinazione della pena, e ha valorizzato l'assenza di resipiscenza nel loro comportamento, ponendoli a base di una prognosi negativa di possibile reiterazione del reato.

In presenza di un'argomentazione così articolata e non manifestamente illogica né contraddittoria, esulano dalle competenze di questa Corte le valutazioni in punto di fatto che il ricorrente invoca, che risultano prerogativa propria dei giudici di merito. 1.5 La sesta censura è generica poiché non si confronta con la motivazione della Corte d'appello, la quale ha evidenziato che nel caso in esame la giovane età dei due imputati non rileva poiché qualunque soggetto anche solo diciottenne è in grado di comprendere il disvalore della condotta posta in essere e cioè l'illiceità di una richiesta di risarcimento fondata su presupposti falsi, ed ha sottolineato l'intensità del dolo dimostrata dai due imputati che non hanno avuto remore a falsificare il certificato del pronto soccorso e a ribadirne la autenticità anche in sede civile.

Trattasi di motivazione incensurabile con la quale i ricorrenti non si confrontano, sicchè la doglianza non supera il vaglio di a m missibilità.Non va poi sottaciuto che la proposta transattiva è stata avanzata nel 27 settembre 2022 e quindi in epoca successiva alla sentenza di appello e ha per oggetto una somma inferiore all'importo del risarcimento ottenuto. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inarnmissibilità di entrambi i ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Nel rispetto del principio di soccombenza i ricorrenti vanno anche condannati alla rifusione in favore della parte civile costituita delle spese sostenute in questo grado di giudizio, che si ritiene congruo liquidare nella somma complessiva di 3.510 C oltre accessori di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Condanna inoltre gli imputati, in solido, tra loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi euro 3510, oltre accessori di legge.

Roma 5 luglio 2023 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 Febbraio 1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 giugno 1996 avverso la sentenza resa il 19 maggio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] su delega scritta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza resa il 15 novembre 2019 dal Tribunale di Trieste che aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di frode in danno della assicurazione e di formazione di due certificati falsi, apparentemente rilasciati dal Pronto soccorso. Si addebita ai due imputati di avere, al fine di ottenere indebiti rimborsi da parte della compagnia assicurativa, simulato di avere riportato, a causa di un sinistro avvenuto il 3 dicembre 2014, presunte lesioni attestate da falsi certificati medici del [OSCURATO:PERSONA], mentre si accertava che i due si erano allontanati dalla struttura ospedaliera senza essersi sottoposti a visita. 2.Con un unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia i due imputati deducono: 2.1 violazione dell'art. 16 cod. proc.pen. in combinato disposto con l'art.4 cod. proc.pen. poiché la Corte ha erroneamente respinto l'eccezione difensiva di incompetenza per territorio del giudice adito in quanto, secondo il ricorrente, atteso il vincolo della continuazione tra i fatti contestati la competenza avrebbe dovuto essere determinata in relazione al reato più grave e nel caso in esame occorre avere riguardo alla pena stabilita dalla legge senza tener conto della recidiva e delle circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per cui è stabilita una pena di specie diversa o di quelle ad effetto speciale. 2.2 Violazione dell'art.124 cod.pen. per tardività della querela, sporta dalla compagnia assicuratrice in epoca successiva alla conoscenza degli elementi da cui si poteva agevolmente desumere il reiterato comportamento truffaldino dei due imputati. 2.3 Violazione dell'art.603 cod. proc.pen. poiché la Corte ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'attività istruttoria avanzata dalla difesa, al fine di acquisire notizie in ordine alla data di conferimento dell'incarico alla Carleo investigazioni, finalizzata a verificare l'epoca in cui la compagnia assicurativa ha acquisito conoscenza certa della frode e la conseguente decorrenza dei termini per la querela. 2.4 Violazione degli artt. 163 e 164 cod. proc.pen. poiché, nonostante fosse stato chiesto con i motivi di appello il beneficio della sospensione condizionale, la Corte non ha motivato sul punto, sebbene la difesa avesse dimostrato la formulazione di un'offerta risarcitoria di complessivi 10.000 euro, aumentata in seguito a 25.000 euro all'esito del giudizio di secondo grado, rimaste entrambe prive di riscontro. Inoltre la giovane età degli imputati e la loro condizione di incensurati avrebbe dovuto indurre i giudici del merito a riconoscere il beneficio in parola. 2.5 Violazione dell'articolo 125 comma terzo e dell'articolo 546 comma primo lett. e) cod. proc.pen. in riferimento all'articolo 164 cod.pen. per la carenza di motivazione in ordine alle argonnentazioni difensive a sostegno della possibilità di concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen.. 2.6 vizio di motivazione in quanto dopo avere giustamente preso atto della giovane età dei ricorrenti, la Corte ha valorizzato, in modo contraddittorio, la carenza di prova in merito alla mancanza di esperienza e alla ignoranza delle regole della circolazione stradale e la particolare intensità dell'intento criminoso per negare le invocate attenuanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1 La prima censura è manifestamente infondata in quanto la pena per la frode in danno dell'assicurazione dal 2012 è determinata tra un minimo di un anno ad un massimo edittale di 5 anni, mentre la pena prevista per la falsità materiale commessa da privato è ricompresa tra da 8 mesi a 4 anni e, pur essendo determinata in riferimento a quella prevista dall'art. 476 cod.pen. costituisce fattispecie autonoma di reato. La competenza territoriale va determinata in relazione al più grave reato di truffa e si radica nel luogo in cui ha sede la compagnia assicurativa che subisce la frode. Ne consegue la correttezza dei criteri assunti dalla Corte di Trieste. 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il termine per sporgere querela decorre dal momento della piena conoscenza da parte della persona offesa della condotta illecita e l'esistenza di eventuali dubbi e sospetti in ordine alla genuinità del sinistro non integrano tale condizione. Facendo corretta applicazione di questi principi la Corte ha correttamente stabilito come dies a quo, da cui far decorrere il termine per la presentazione della querela, quello della comunicazione della relazione da parte dell'agenzia investigativa. 1.3 H terzo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte osserva a pagina 9 che non rileva la data in cui sarebbe stato dato mandato all'agenzia investigativa di esaminare meglio l'incidente stradale, posto che proprio tale incarico conferma la presenza sino a quel momento di dubbi o di meri sospetti. Tale accertamento invocato dalla difesa risulta pertanto non necessario ai fini perseguiti. Il ricorso non si confronta con questa motivazione e reitera le censure già proposte con l'atto di appello così incorrendo nel vizio di genericità. 1.4 Il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati poiché la Corte di merito ha reso, in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego del beneficio della sospensione condizionale, congrua motivazione osservando che, in forza dei documenti falsificati, i due imputati hanno agito in sede civile nei confronti della compagnia assicurativa e ottenuto ingenti somme di denaro, pari ad oltre 20.000 C ciascuno; ne ha desunto la particolare intensità del dolo dagli stessi manifestato, che è uno degli elementi ricompresi dall'art. 133 cod.pen. ai fini della determinazione della pena, e ha valorizzato l'assenza di resipiscenza nel loro comportamento, ponendoli a base di una prognosi negativa di possibile reiterazione del reato. In presenza di un'argomentazione così articolata e non manifestamente illogica né contraddittoria, esulano dalle competenze di questa Corte le valutazioni in punto di fatto che il ricorrente invoca, che risultano prerogativa propria dei giudici di merito. 1.5 La sesta censura è generica poiché non si confronta con la motivazione della Corte d'appello, la quale ha evidenziato che nel caso in esame la giovane età dei due imputati non rileva poiché qualunque soggetto anche solo diciottenne è in grado di comprendere il disvalore della condotta posta in essere e cioè l'illiceità di una richiesta di risarcimento fondata su presupposti falsi, ed ha sottolineato l'intensità del dolo dimostrata dai due imputati che non hanno avuto remore a falsificare il certificato del pronto soccorso e a ribadirne la autenticità anche in sede civile. Trattasi di motivazione incensurabile con la quale i ricorrenti non si confrontano, sicchè la doglianza non supera il vaglio di a m missibilità.Non va poi sottaciuto che la proposta transattiva è stata avanzata nel 27 settembre 2022 e quindi in epoca successiva alla sentenza di appello e ha per oggetto una somma inferiore all'importo del risarcimento ottenuto. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inarnmissibilità di entrambi i ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Nel rispetto del principio di soccombenza i ricorrenti vanno anche condannati alla rifusione in favore della parte civile costituita delle spese sostenute in questo grado di giudizio, che si ritiene congruo liquidare nella somma complessiva di 3.510 C oltre accessori di legge P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre gli imputati, in solido, tra loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi euro 3510, oltre accessori di legge. Roma 5 luglio 2023 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]
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