CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13509/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato, propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso, proposto il 7-4-2022, e quindi dopo il 3-8-2017, data in cui è entrato in vigore l'art. 1, comma 63, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è, infatti, sempre necessaria, perfino se ricorrente sia un avvocato cassazionista, dovendosi escludere la difesa personale dell'interessato (Sez. 3, n. 19964 del 29- 3-2007; Sez. 2, n. 9562 del 13-12-2011, Rv. 252464; Sez. 6, n. 48440 del 20- 11-2008). Si è, d'altronde, chiarito, in giurisprudenza, che il principio dell'inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, perfino se il ricorrente sia avvocato cassazionista, è compatibile con il diritto di difendersi da sè, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: norma quest'ultima che implica l'obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità (Sez. 2, n. 2724 del 19-12-2012, Rv. 255082; Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Rv. 236734). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 4000. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così