CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 01775/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA procedimento dicorrezione d’ufficio, iscritto al n. 14638/2023 R.G. , nei confronti della SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 10475/2023, depositata i l 19/04/2023, resa nel procedimento r.g.n. 10787/2018, tra : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso d a gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenteprincipale- CONSOB, rappresentatae difesa d agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ePALOMBELLA ANNUNZIATA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) eNEGRI [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nei confronti della sentenza n. 10475/2023 è stato promosso d’ufficio il procedimento di correzione di errore materiale, in relazione alla mancata dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/ 2002, così come stabilito dal comma 1-quaterdello stesso art. 13. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la correzione non vada disposta, non essendosi di fronte a un errore materiale. È vero che i cinque motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sono stati respinti, ma la Corte ha ritenuto fondata la doglianza dal medesimo fatta valere, sia pure nella memoria depositata prima dell’udienza, in relazione all’applicazione, nella determinazione del quantum della sanzione, della lex mitior, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 63/2019 che ha dichiarato l’illegittimità della disposizione transitoria di cui all’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 72/2015. La Corte ha pertanto ritenuto che non ricorresse il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo, ossia l’integrale rigetto dell’impugnazione, come stabilisce il sopra citato comma 1-quaterdell’art. 13 del d.P.R. n. 115/ 2002. P.Q.M. La Corte non dispone la correzione, non essendo la sentenza n. 10475/2023 affetta da errore materiale. Così deciso in Roma, nella aduna