Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13346/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 delTribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; visto l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata ilgiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova,su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi tre di reclusione per i reati di cui ai capi A, D e G di imputazione,con applicazione delle relative pene accessorie.

2. Avverso tale sentenza ha propostoricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] per i motividi seguito sintetizzati. 2.1.Violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo D, travisamento della prova, in quanto, nella prospettazione difensiva, difetterebbe il presupposto del reato contestato al capo D e, in particolare , l'occupazione abusiva da parte dell'imputato dell'area ex carbonile lato Levante nord e sud.Tale area, infatti , era nella disponibilità di Enel produzione s.p.a. e, dun q ue, di [OSCURATO:SOCIETA]., e non dell' A utorità di sistema portuale. 2.2.Violazione di legge per erronea qualificazione dei fatti contestati ai capi A e Dcome corruzione in luogo di concussione, in pregiudizio del ricorrente , sulla base di una serie di specifici elementi di fatto analiticamente elencati nel ricorso. 2.3.Violazione di legge in relazione al capo A , relativamente alle vicende della trasformazione della spiaggia di “Punta dell'Olmo” da libera a privata e della definizione di un'ulteriore pratica edilizia pendente in R egione , relativa al complesso immobiliare di “Punta dell'Olmo”.Nella prospettazione difensiva i fatti sono stati erroneamente ritenuti integrare il delitto di corruzione di cui all'art . 318 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 2.Va rammentato che i n tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione(Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021,Rv. 281116 – 01 ).

Nel caso di specie il ricorrente, pur contestando formalmente la qualificazione giuridica dei fatti, chiede una nuova, e non consentita,valutazione delle risultanze probatorie, di cui propone una diversa, e a lui più favorevole, lettura.

3. L’inammissibilità va dichiarata ai sensi d ell'art. 610 , c omma 5 - bis , cod. proc. pen. , che stabilisce che la C orte di cassazione dichiari senza formalità di procedura l'inammissibilità proprio nei casi di impugnazioni avverso la sentenza di patteggiamento aventea oggetto motivi non deducibili.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 delTribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; visto l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata ilgiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova,su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi tre di reclusione per i reati di cui ai capi A, D e G di imputazione,con applicazione delle relative pene accessorie. 2. Avverso tale sentenza ha propostoricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] per i motividi seguito sintetizzati. 2.1.Violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo D, travisamento della prova, in quanto, nella prospettazione difensiva, difetterebbe il presupposto del reato contestato al capo D e, in particolare , l'occupazione abusiva da parte dell'imputato dell'area ex carbonile lato Levante nord e sud.Tale area, infatti , era nella disponibilità di Enel produzione s.p.a. e, dun q ue, di [OSCURATO:SOCIETA]., e non dell' A utorità di sistema portuale. 2.2.Violazione di legge per erronea qualificazione dei fatti contestati ai capi A e Dcome corruzione in luogo di concussione, in pregiudizio del ricorrente , sulla base di una serie di specifici elementi di fatto analiticamente elencati nel ricorso. 2.3.Violazione di legge in relazione al capo A , relativamente alle vicende della trasformazione della spiaggia di “Punta dell'Olmo” da libera a privata e della definizione di un'ulteriore pratica edilizia pendente in R egione , relativa al complesso immobiliare di “Punta dell'Olmo”.Nella prospettazione difensiva i fatti sono stati erroneamente ritenuti integrare il delitto di corruzione di cui all'art . 318 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2.Va rammentato che i n tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione(Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021,Rv. 281116 – 01 ). Nel caso di specie il ricorrente, pur contestando formalmente la qualificazione giuridica dei fatti, chiede una nuova, e non consentita,valutazione delle risultanze probatorie, di cui propone una diversa, e a lui più favorevole, lettura. 3. L’inammissibilità va dichiarata ai sensi d ell'art. 610 , c omma 5 - bis , cod. proc. pen. , che stabilisce che la C orte di cassazione dichiari senza formalità di procedura l'inammissibilità proprio nei casi di impugnazioni avverso la sentenza di patteggiamento aventea oggetto motivi non deducibili. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/
Sentenza Cassazione n. 13346/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris