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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 25293/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21578/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1001/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata in data08/03/2017, R.G.N. 2/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, decidendo nel giudizio di opposizione all’esecuzione in cui era stata ritenuta improcedibile l’opposizione proposta nei confronti del terzo pignorato e insussistente il credito vantato dagli eredi del pensionato, ha conferma t o la decisione di primo grado e ritenuto iratei pensionistici , ai quali avrebbe avuto diritto [OSCURATO:PERSONA], assoggettati a ritenuta d’acconto a titolo IRPEF da parte dell’INPS, in qualità di sostituto d’imposta , e non fondata , pertanto, la pretesa degli eredi testamentari di ricevere ratei non assoggettati a ritenuta perché già assoggettati all’imposta di successione;

2. in breve, gli eredi della pensionata aveva no notificato all'INPS atto di precetto per l’intero importo dei ratei pensionistici de i quale era creditrice la pensionata , e l'INPS, oppone ndosi all’esecuzione, provvedeva al pagamento della somma netta di euro 203.006,38, detratto l’importo delle ritenute fiscali, per euro 60.637,00 nella qualità di sostituto d’imposta;

3. il primo giudice, decidendo sull’opposizione all’esecuzione proposta dall’Inps, aveva dichiarato improcedibile l'opposizione nei confronti dell’istituto di credito - terzo pignorato, e insussistente il credito vantato dagli eredi;

4. gli eredi hanno sostenuto, con il gravame , l’erroneità della decisione per plurime violazioni delle norme che dispongono che le ritenute fiscali competono al terzo pignorato , assumendo che l'INPS nonavesse alcun t itolo per operare le ritenute alla fonte;

5. la Corte di merito, precisato l’oggetto de l giudizio - di accertamento del diritto dell'INPS ad operare, in qualità di sostitutod’imposta, la ritenuta fiscale alla fonte in riferimento ad un debito avente ad oggetto ratei pensionistici da corrispondere agli eredi testamentari della pensionata - h a rilevato la novità della questione, posta solo in grado di appello, attinente alla esclusiva legittimità del terzo pignorato ad operare la ritenutaalla fonte con conseguente difetto di legittimazione in capo all'INPS ; ha ritenuto non gravate da specific he censure la dichiarata improcedibilità del ricorso nei confronti del terzo pignorato, per mancanza di notifica,e la carenza d’interesse del terzo pignorato argomentata, in motivazione, dal primo giudice;

6. infine, ritenuta legittima la pretesa dell’INPS, la Corte di merito ha evidenziato che il decesso del pensionato - creditore di ratei arretrati non estingue o modifica l’obbligazione tributaria gravante sul credito pensionistico al momento in cui è sorto e, in particolare, ha ritenuto priva di fondamento la pretesa, degli eredi, di assoggettamento, in via esclusiva , dei ratei all’imposta di successione e non anche alle ritenute fiscali alla fonte, come già argomentato dal giudice di primo grado con proposizione neanche fattosegno di specifica censura con il gravame;

7. la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale in epigrafe indicato, con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS;

8. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

9. con il primo motivo i ricorrenti si dolgono di violazione di legge e, in particolare degli artt. 437, 494,495,553 cod.proc.civ. e dell'art. 21,co.15, legge n.449 del 1997 e, in aggiunta al rilievo della deduzione di error in procedendo avulsa dal paradigma dell'art. 360, n. 4 cod.proc.civ., come tale inammissibile, osserva il Collegio che non può darsi ingresso a censure che indugia no sul profilo della natura di mera difesa della questione inerente alla carenza di interesse senza ten t are di incrinare il ful cro della declaratoria di inammissibilità del gravame per difetto di specificità avverso la ritenuta improcedibilità del ricorso nei confronti del terzo pignorato per mancanza di notifica; 10.l’intangibilità della declaratoria della Corte di merito di inammissibilità del motivo di gravame interposto avverso la decisione del primo giudice privadi interesse ogni ulteriore profilo didoglianza svolt o con il primo mezzo; 11.a tale esito consegue l'inammissibilità derivata del secondo motivo, incentrato sui medesimi profili già dianzi dichiarati inammissibili, giacchè i ricorrenti si dolgono, con il secondo mezzo, di error in procedendo per non avere la Corte di merito pronunciato anche secondo il principio iura novit curia su un punto decisivo della controversia; 12.in altre parole , con il secondo motivo si reitera la prospettazione difensiva che la Corte di merito avrebbe dovuto valorizzare, in guisa di eccezioni in senso lato, le censure riportate con il mezzo di gravame (come dianzi detto, dichiarato inammissibile) , per pervenire alla decisione nel merito nel senso auspicato della declaratoria di illegittimità della trattenuta fiscale del 23 per cento operata dall'INPS quale sostituto d’imposta; 13.con il terzo motivo si deduce violazione delle disciplin e tributaria e successoria assumendo che trattandosi di eredi di erede - gli attuali ricorrenti sono eredi di [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe avuto diritto al pagamento delle somme richieste in quanto erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA] -i ratei pensionistici vanno devoluti agli eredi, che non siano coniuge o figli, a mente delle disposizioni, civilistichee fiscali, in materia di successione; 14.in altri termini, assumono i ricorrenti che per essere le somme pagate interamente ricomprese nell’imposta di successione ed eventualmente soggette a tassazione separata, l’INPS non avrebbe dovuto o potuto applicare alcuna ritenuta, per cui il debito fiscale, rilevante ai fini dell’imposta di successione e del calcolo dell’asse ereditario, è quello oggettivamente dovuto al fisco e non quello relativo ad eventuale ritenuta; 15.il motivo è inammissibile; 16.invero, in applicazione dei principi affermati da Cass.,Sez.Un., n. 3840 del 2007, e numerose successive conformi, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata; 17.nella specie la Corte di merito ha ribadito non essere state sottoposte a specifica censura, con il gravame, le argomentazioni del Tribunale sul giustificato coordinamento normativo relativo alle imposte sul reddito e a quelle di successione, per cui risulta carente d’interesse il terzo mezzo d’impugnazione con cui si pretende un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata; 18.in conclusione, il ricorso è da rigettare; 19.segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del15 per cento.

Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle partiricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21578/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1001/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata in data08/03/2017, R.G.N. 2/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, decidendo nel giudizio di opposizione all’esecuzione in cui era stata ritenuta improcedibile l’opposizione proposta nei confronti del terzo pignorato e insussistente il credito vantato dagli eredi del pensionato, ha conferma t o la decisione di primo grado e ritenuto iratei pensionistici , ai quali avrebbe avuto diritto [OSCURATO:PERSONA], assoggettati a ritenuta d’acconto a titolo IRPEF da parte dell’INPS, in qualità di sostituto d’imposta , e non fondata , pertanto, la pretesa degli eredi testamentari di ricevere ratei non assoggettati a ritenuta perché già assoggettati all’imposta di successione; 2. in breve, gli eredi della pensionata aveva no notificato all'INPS atto di precetto per l’intero importo dei ratei pensionistici de i quale era creditrice la pensionata , e l'INPS, oppone ndosi all’esecuzione, provvedeva al pagamento della somma netta di euro 203.006,38, detratto l’importo delle ritenute fiscali, per euro 60.637,00 nella qualità di sostituto d’imposta; 3. il primo giudice, decidendo sull’opposizione all’esecuzione proposta dall’Inps, aveva dichiarato improcedibile l'opposizione nei confronti dell’istituto di credito - terzo pignorato, e insussistente il credito vantato dagli eredi; 4. gli eredi hanno sostenuto, con il gravame , l’erroneità della decisione per plurime violazioni delle norme che dispongono che le ritenute fiscali competono al terzo pignorato , assumendo che l'INPS nonavesse alcun t itolo per operare le ritenute alla fonte; 5. la Corte di merito, precisato l’oggetto de l giudizio - di accertamento del diritto dell'INPS ad operare, in qualità di sostitutod’imposta, la ritenuta fiscale alla fonte in riferimento ad un debito avente ad oggetto ratei pensionistici da corrispondere agli eredi testamentari della pensionata - h a rilevato la novità della questione, posta solo in grado di appello, attinente alla esclusiva legittimità del terzo pignorato ad operare la ritenutaalla fonte con conseguente difetto di legittimazione in capo all'INPS ; ha ritenuto non gravate da specific he censure la dichiarata improcedibilità del ricorso nei confronti del terzo pignorato, per mancanza di notifica,e la carenza d’interesse del terzo pignorato argomentata, in motivazione, dal primo giudice; 6. infine, ritenuta legittima la pretesa dell’INPS, la Corte di merito ha evidenziato che il decesso del pensionato - creditore di ratei arretrati non estingue o modifica l’obbligazione tributaria gravante sul credito pensionistico al momento in cui è sorto e, in particolare, ha ritenuto priva di fondamento la pretesa, degli eredi, di assoggettamento, in via esclusiva , dei ratei all’imposta di successione e non anche alle ritenute fiscali alla fonte, come già argomentato dal giudice di primo grado con proposizione neanche fattosegno di specifica censura con il gravame; 7. la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale in epigrafe indicato, con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS; 8. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 9. con il primo motivo i ricorrenti si dolgono di violazione di legge e, in particolare degli artt. 437, 494,495,553 cod.proc.civ. e dell'art. 21,co.15, legge n.449 del 1997 e, in aggiunta al rilievo della deduzione di error in procedendo avulsa dal paradigma dell'art. 360, n. 4 cod.proc.civ., come tale inammissibile, osserva il Collegio che non può darsi ingresso a censure che indugia no sul profilo della natura di mera difesa della questione inerente alla carenza di interesse senza ten t are di incrinare il ful cro della declaratoria di inammissibilità del gravame per difetto di specificità avverso la ritenuta improcedibilità del ricorso nei confronti del terzo pignorato per mancanza di notifica; 10.l’intangibilità della declaratoria della Corte di merito di inammissibilità del motivo di gravame interposto avverso la decisione del primo giudice privadi interesse ogni ulteriore profilo didoglianza svolt o con il primo mezzo; 11.a tale esito consegue l'inammissibilità derivata del secondo motivo, incentrato sui medesimi profili già dianzi dichiarati inammissibili, giacchè i ricorrenti si dolgono, con il secondo mezzo, di error in procedendo per non avere la Corte di merito pronunciato anche secondo il principio iura novit curia su un punto decisivo della controversia; 12.in altre parole , con il secondo motivo si reitera la prospettazione difensiva che la Corte di merito avrebbe dovuto valorizzare, in guisa di eccezioni in senso lato, le censure riportate con il mezzo di gravame (come dianzi detto, dichiarato inammissibile) , per pervenire alla decisione nel merito nel senso auspicato della declaratoria di illegittimità della trattenuta fiscale del 23 per cento operata dall'INPS quale sostituto d’imposta; 13.con il terzo motivo si deduce violazione delle disciplin e tributaria e successoria assumendo che trattandosi di eredi di erede - gli attuali ricorrenti sono eredi di [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe avuto diritto al pagamento delle somme richieste in quanto erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA] -i ratei pensionistici vanno devoluti agli eredi, che non siano coniuge o figli, a mente delle disposizioni, civilistichee fiscali, in materia di successione; 14.in altri termini, assumono i ricorrenti che per essere le somme pagate interamente ricomprese nell’imposta di successione ed eventualmente soggette a tassazione separata, l’INPS non avrebbe dovuto o potuto applicare alcuna ritenuta, per cui il debito fiscale, rilevante ai fini dell’imposta di successione e del calcolo dell’asse ereditario, è quello oggettivamente dovuto al fisco e non quello relativo ad eventuale ritenuta; 15.il motivo è inammissibile; 16.invero, in applicazione dei principi affermati da Cass.,Sez.Un., n. 3840 del 2007, e numerose successive conformi, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata; 17.nella specie la Corte di merito ha ribadito non essere state sottoposte a specifica censura, con il gravame, le argomentazioni del Tribunale sul giustificato coordinamento normativo relativo alle imposte sul reddito e a quelle di successione, per cui risulta carente d’interesse il terzo mezzo d’impugnazione con cui si pretende un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata; 18.in conclusione, il ricorso è da rigettare; 19.segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle partiricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di con
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