CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14968/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 16.9.2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16.9.2021 il Tribunale di Roma, adito in sede di riesame, ha confermato la misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP di Civitavecchia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato in relazione ad una pluralità di episodi di detenzione di sostanze stupefacenti qualificati ai sensi dell'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione affidando le proprie censure ad un unico motivo con il quale rileva, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 8-16 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che la competenza territoriale dovesse essere radicata presso l'autorità giudiziaria di Roma in ragione del fatto che a Roma era stato commesso, secondo l'imputazione, il reato più grave avente ad oggetto la detenzione di 120 grammi di cocaina, avuto riguardo alle restanti contestazioni relative ad episodi di detenzione di quantitativi inferiori, addirittura riconducibili al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Contesta l'erroneità e l'illogicità dell'affermazione resa dal Tribunale capitolino secondo cui l'identità della contestazione ex art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990 imponeva di ritenere i fatti della medesima gravità, sostenendo invece che in tema di reati connessi debba trovare applicazione il principio sancito dall'art. 16 cod. proc. pen. che impone di individuare il giudice territorialmente competente secondo il reato più grave. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta manifestamente infondato. La difesa prescinde integralmente dalla disposizione codicistica dettata in tema di competenza dall'art. 4 cod. proc. pen. che impone di far riferimento alla pena prevista dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, senza che la valutazione demandata a tal fine al giudice possa estendersi alle peculiarità del fatto descritto nel singolo capo l'imputazione. Come, invero, è precluso dalla norma codicistica citata il riferimento alla continuazione e alle circostanze del reato, fatta eccezione per le aggravanti cd. ad effetto speciale per le quali è lo stesso arco edittale ad essere modificato rispetto alla fattispecie cd. semplice (così come definite dalla sentenza a Sezioni Unite Gallo n. 28953 del 27/04/2017), deve vieppiù ritenersi inibito il ricorso a valutazioni di ordine discrezionale delle condotte contestate che vadano al di là della natura del reato e delle sanzioni edittali secondo i criteri di predeterminazione, pressoché automatici, che sovrintendono all'individuazione del giudice naturale. Quello che evoca il ricorrente, ai fini della individuazione del reato più grave destinato ad esercitare la vis attractìva agli effetti della determinazione del foro competente, è invece un concetto di "gravità in concreto" parametrato sull'effettivo disvalore del fatto in ragione del danno o del pericolo cagionato. Tesi questa che non trova alcun fondamento ove si consideri che, sulla base dell'univoco tenore del dato testuale offerto dalla norma di riferimento, la individuazione del giudice competente non può che raccordarsi al nomen iuris dedotto in imputazione e non al fatto storico ivi descritto, al che consegue che la gravità del reato è da ravvisarsi in astratto, con esclusivo riferimento alla pena edittalmente stabilita per la fattispecie contestata, secondo i criteri determinati dall'art. 16 terzo comma cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 39756 del 05/10/2011 - dep. 04/11/2011, Ciancimino, Rv. 251190). Del tutto correttamente, sul rilievo della pari gravità in astratto dei reati in contestazione, i giudici della cautela hanno perciò ritenuto - in applicazione del criterio residuale previsto dall'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. - la competenza della A.G. in relazione al primo dei reati, tutti qualificati ai sensi dell'art. 73 primo comma d.P.R.309/1990. Segue all'esito del ricorso l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso 1'11.1.2