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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 39873/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata rapina.

Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in relazione sia alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, poste a base dell'affermazione della responsabilità, sia alla qualificazione dei fatti, da sussumere nella fattispecie di cui all'art. 393 c.p..

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Le censure del ricorrente sono generiche e, quindi, inidonee ad inficiare le argomentazioni della pronuncia impugnata in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, il Collegio non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex muitis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 3/5/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 3/12/2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/4/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524).

Nel caso di specie, i giudici del merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno affermato che il racconto della persona offesa era stato coerente e ricco di particolari e dettagli.

Va, del resto, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.Ne consegue che è del tutto priva di pregio la contestazione relativa alle valutazioni delle dichiarazioni della persona offesa. 2.2 La doglianza sulla qualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni è priva di specificità.

Difatti, premesso che, come affermato da questa Corte (Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, Rv. 280027), il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si connota e distingue da altre figure criminose poiché con esso l'agente mira a conseguire dal debitore la prestazione dovuta, come in astratto giudizialmente esigibile, deve rilevarsi che, nel caso in esame, il ricorrente neppure ha indicato quale pretesa giuridicamente tutelabile si sarebbe potuta ravvisare in capo a sé.

Il ricorrente, inoltre, ha trascurato di considerare le lineari argomentazioni delle due sentenze del merito, che hanno ricondotto i fatti nella fattispecie della rapina tentata (v. f. 2 della pronuncia impugnata).

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata rapina. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in relazione sia alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, poste a base dell'affermazione della responsabilità, sia alla qualificazione dei fatti, da sussumere nella fattispecie di cui all'art. 393 c.p.. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Le censure del ricorrente sono generiche e, quindi, inidonee ad inficiare le argomentazioni della pronuncia impugnata in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, il Collegio non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex muitis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 3/5/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 3/12/2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/4/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524). Nel caso di specie, i giudici del merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno affermato che il racconto della persona offesa era stato coerente e ricco di particolari e dettagli. Va, del resto, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 25036201). Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.Ne consegue che è del tutto priva di pregio la contestazione relativa alle valutazioni delle dichiarazioni della persona offesa. 2.2 La doglianza sulla qualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni è priva di specificità. Difatti, premesso che, come affermato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Rv. 280027), il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si connota e distingue da altre figure criminose poiché con esso l'agente mira a conseguire dal debitore la prestazione dovuta, come in astratto giudizialmente esigibile, deve rilevarsi che, nel caso in esame, il ricorrente neppure ha indicato quale pretesa giuridicamente tutelabile si sarebbe potuta ravvisare in capo a sé. Il ricorrente, inoltre, ha trascurato di considerare le lineari argomentazioni delle due sentenze del merito, che hanno ricondotto i fatti nella fattispecie della rapina tentata (v. f. 2 della pronuncia impugnata). 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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