CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25046/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2727-2021 proposto da: lì [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 11,7 MERULANA, 247, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] / GIOVANNI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1725/27/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIA, depositata il 07/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza n. 1725/27/2020 della CTR per la Puglia nella parte in cui, in applicazione del principio di diritto sancito da questa Corte con l'ordinanza n. 13426/2017, ha confermato la decadenza del contribuente dalle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1 d.lgs. n. 99/2004, non avvedendosi che la concessione in uso a terzi del terreno non può integrare la cessazione della coltivazione diretta del fondo da parte del proprietario quando essa sia avvenuta secondo le modalità del c.d. “maggese" e, quindi, anche al fine di garantire la necessaria rotazione delle colture. Il ricorso è affidato a due motivi. Resiste l'Amministrazione finanziaria. In prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo motivo il contribuente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 99/2004, dell'art. 2, co. 4 bis, del d.l. n. 194/2009 come convertito dalla L. n. 25/2010 nonché, per quanto di ragione, dall'art. 7 della L. n. 604/1954, dell'art. 7, co. 2, d.lgs. n. 99/2004 e dell'art. 5 bis, co. 1 e 2, L. n. 97/1994 per aver la CTR illegittimamente ritenuto che il P.c. 2021 n. 02727 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- principio sancito da questa Corte con l'ordinanza n. 13426/2017, secondo cui "l'affitto de/fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata (nella specie 8 mesi) e strumentale ad una coltivazione intercalare (ossia, di breve ciclo all'interno della reakzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo tido), comporta la perdita delle agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 1934, n. 604" fosse applicabile anche in caso di coltivazione condotta secondo il sistema "rotativo" (il c.d. maggese) attuato con l'intervento di terzi, ma pur sempre in funzione di un'esigenza del proprietario coltivatore. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione proposta in via subordinata relativa all'applicazione dell'aliquota prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso dei beni immobili in genere (9%) in luogo di quella prevista per i terreni agricoli (15%) denuncia l'omessa pronuncia sulla questione proposta in appello relativa all'inesistenza della notificazione dell'atto impositivo (art 360 primo comma nr 4 c.p.c.) In adesione a quanto già stabilito da questa Corte con l'ordinanza n. 6677, Sez. VI, del 01.03.2022, si ritiene che le tematiche introdotte con il presente ricorso rendano opportuno il rinvio alla sezione V mancando precedenti specifici sul punto. PQM La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo e la trasmissione degli atti alla V sezione civile