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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22268/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137- [OSCURATO:PERSONA]

1. E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città, - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di minaccia grave, nei riguardi di due clienti che si erano avvalsi della sua opera professionale di avvocato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni in favore delle costituite parti civili - ha riqualificato il fatto in minaccia semplice, rideterminando la pena e confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, che svolge due motivi.

2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso esame della censura d'appello, relativa alla illegittima declaratoria di tardività del deposito della lista testi, invece, inviata al Tribunale con tempestivo fax; censura su cui la Corte territoriale non si è pronunciata.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge, laddove il Tribunale non ha ritenuto idoneo il deposito mediante fax, invece, pacificamente, legittimo.

Eccepisce la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, e la mancata assunzione di prova dichiarativa decisiva, giacchè l'escussione dei testi avrebbe potuto portare a una decisione diversa e più favorevole, mentre la sentenza impugnata si è fondata esclusivamente sulle prove dell'Accusa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato. 1.11 Collegio condivide l'orientamento che considera legittimo l'inoltro alla cancelleria del giudice, a mezzo telefax, di un documento contenente la lista dei testimoni di cui la parte intende chiedere l'ammissione e delle relative circostanze di prova, in quanto, come è stato già osservato, tale soluzione è rispondente all'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo (Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016.

Rv. 267081).

Conseguentemente, sarebbe illegittima l'ordinanza del giudice del dibattimento che dichiari inammissibile la richiesta di sentire i testimoni in essa indicati ( Sez. 1, n. 44978 del 19/09/2014 Rv. 261125 ). 2.Tuttavia, nel caso in scrutinio, la questione posta dal ricorso assume contorni differenti.

In primo luogo, perché non è corretta la deduzione difensiva che lamenta l'omessa pronuncia della Corte di appello sulla questione, posta con il gravame di merito, della tardività del deposito della lista testi e dell'inidoneità del mezzo ( fax) di trasmissione, giacchè - come emerge con chiarezza dalla lettura della sentenza impugnata - i Giudici territoriali hanno ritenuto la questione assorbita della affermata irrilevanza dei testi indicati dalla Difesa.

3. La Corte di appello ha, infatti, valorizzato il contesto che aveva caratterizzato la vicenda, con equivoci e dissapori tra le parti, in cui si era creata una "guerra totale" tra l'imputato e le persone offese, ed ha negato credibilità alla tesi sostenuta dall'imputato, che i messaggi telefonici fossero stati inoltrati da una terza persona, giacchè ha ritenuto inverosimile che detto accidentale inoltro fosse avvenuto proprio nell'ambito di tale esasperata conflittualità. 4.Con tale motivazione il ricorrente non si confronta - e qui sta l'ulteriore limite del ricorso che ne accredita la inammissibilità - poichè si limita a confezionare un ricorso che nulla deduce in merito alla decisività delle testimonianze che si assumono pretermesse - e quindi alla decisività della attività istruttoria invocata dinanzi al giudice di appello - , omettendo di chiarire come detta prova dichiarativa avrebbe potuto superare le valutazioni espresse dalla Corte di appello.

E' noto, infatti, che in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove ( comma 1) è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività ( Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657): cosicchè, nell' ipotesi, qui ricorrente, di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) dell'art. 603 cod. proc. pen,. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio.

Di tale onere la Difesa ricorrente non si è fatta carico, risultando inesplicate le ragioni per le quali i testimoni della Difesa avrebbero potuto sconfessare gli argomenti che la Corte di appello ha posto a fondamento della propria ricostruzione dei fatti e della affermazione di responsabilità del ricorrente. 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 11 aprile 2022 ti Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I Presidente lio e2L4-, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137- [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città, - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di minaccia grave, nei riguardi di due clienti che si erano avvalsi della sua opera professionale di avvocato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni in favore delle costituite parti civili - ha riqualificato il fatto in minaccia semplice, rideterminando la pena e confermando, nel resto, la sentenza di primo grado. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, che svolge due motivi. 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso esame della censura d'appello, relativa alla illegittima declaratoria di tardività del deposito della lista testi, invece, inviata al Tribunale con tempestivo fax; censura su cui la Corte territoriale non si è pronunciata. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge, laddove il Tribunale non ha ritenuto idoneo il deposito mediante fax, invece, pacificamente, legittimo. Eccepisce la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, e la mancata assunzione di prova dichiarativa decisiva, giacchè l'escussione dei testi avrebbe potuto portare a una decisione diversa e più favorevole, mentre la sentenza impugnata si è fondata esclusivamente sulle prove dell'Accusa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato. 1.11 Collegio condivide l'orientamento che considera legittimo l'inoltro alla cancelleria del giudice, a mezzo telefax, di un documento contenente la lista dei testimoni di cui la parte intende chiedere l'ammissione e delle relative circostanze di prova, in quanto, come è stato già osservato, tale soluzione è rispondente all'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo (Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016. Rv. 267081). Conseguentemente, sarebbe illegittima l'ordinanza del giudice del dibattimento che dichiari inammissibile la richiesta di sentire i testimoni in essa indicati ( Sez. 1, n. 44978 del 19/09/2014 Rv. 261125 ). 2.Tuttavia, nel caso in scrutinio, la questione posta dal ricorso assume contorni differenti. In primo luogo, perché non è corretta la deduzione difensiva che lamenta l'omessa pronuncia della Corte di appello sulla questione, posta con il gravame di merito, della tardività del deposito della lista testi e dell'inidoneità del mezzo ( fax) di trasmissione, giacchè - come emerge con chiarezza dalla lettura della sentenza impugnata - i Giudici territoriali hanno ritenuto la questione assorbita della affermata irrilevanza dei testi indicati dalla Difesa. 3. La Corte di appello ha, infatti, valorizzato il contesto che aveva caratterizzato la vicenda, con equivoci e dissapori tra le parti, in cui si era creata una "guerra totale" tra l'imputato e le persone offese, ed ha negato credibilità alla tesi sostenuta dall'imputato, che i messaggi telefonici fossero stati inoltrati da una terza persona, giacchè ha ritenuto inverosimile che detto accidentale inoltro fosse avvenuto proprio nell'ambito di tale esasperata conflittualità. 4.Con tale motivazione il ricorrente non si confronta - e qui sta l'ulteriore limite del ricorso che ne accredita la inammissibilità - poichè si limita a confezionare un ricorso che nulla deduce in merito alla decisività delle testimonianze che si assumono pretermesse - e quindi alla decisività della attività istruttoria invocata dinanzi al giudice di appello - , omettendo di chiarire come detta prova dichiarativa avrebbe potuto superare le valutazioni espresse dalla Corte di appello. E' noto, infatti, che in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove ( comma 1) è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività ( Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657): cosicchè, nell' ipotesi, qui ricorrente, di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) dell'art. 603 cod. proc. pen,. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio. Di tale onere la Difesa ricorrente non si è fatta carico, risultando inesplicate le ragioni per le quali i testimoni della Difesa avrebbero potuto sconfessare gli argomenti che la Corte di appello ha posto a fondamento della propria ricostruzione dei fatti e della affermazione di responsabilità del ricorrente. 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 11 aprile 2022 ti Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I Presidente lio e2L4-, [OSCURATO:PERSONA]
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