CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 29248/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere ORDINANZA sul ricorso 15833/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in Fallimento; -intimati - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 756/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA], amministratore dellasocietà Gestioni M arine srl ha acquistato inleasing (un finanziamento traslativo) una imbarcazione da diporto al prezzo di 274.997, 64 euro. 2.-L’acquisto è stato mediato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] che ha prospettato al Patrone la possibilità di farsi cedere la barca dalla società [OSCURATO:SOCIETA], ora fallita, che all’epoca ne aveva il godimento in leasing, dunque subentrando a quest’ultima nel rapporto di finanziamento. 2.1.- L’operazione si è conclusa e l’import o è stato finanziato dalla A - [OSCURATO:SOCIETA], nel senso che quest’ultima ha consentito il subentro, salva una rideterminazione del prezzo, della durata e del riscatto. 2.2.-Successivamente, e previo consenso della A - [OSCURATO:SOCIETA] , il Patrone ha ceduto il contratto alla società, di sua amministrazione, [OSCURATO:PERSONA] srl. 2.3.-Se non che il Patrone ha appreso, dopo la stipula del leasing, che il bene non aveva solo un precedente proprietario-la [OSCURATO:SOCIETA], di cui si è detto- bensì un altro ancora, ed ha comunque scoperto che la barca presentava difetti e carenze di manutenzione che hanno comportato una spesa rilevante (oltre 40 mila euro) per la sistemazione necessaria a poterlautilizzare. 2.4.-Egli ha dunque sospeso il pagamento (rectius, lo ha fatto la sua soc ietà) 3.-A fronte di ciò, la finanziatrice A - [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento in unica soluzione della sommafinanziata. Alla ingiunzione si sono opposti sia il Patrone che la [OSCURATO:PERSONA] srl, e sono stati chiamati in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] ed il mediatore [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.- Il Tribunale di Treviso ha dichiarato improponibile la domanda verso [OSCURATO:SOCIETA], che nel frattempo era fallita, e l’ha rigettata nel merito per il resto, assumendo intanto che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva fare l’eccezione di inadempimento ad A-leasing in quanto cessionari a del contratto, e che comunque l’esistenza di un precedente proprietario in più, o di un passaggio di proprietà in più, non era vizio tale da incidere sulla qualità della cosa oggetto di vendita. Inoltre, non c’era stata alcuna violazione dell’obbligo di correttezza nella omissione di tale passaggio, ed infine le maggiori spese addotte dal Patrone per sistemare la barca non erano state provate. 3.2.-Questa decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Venezia. 4.-Ricorrono per Cassazione sia [OSCURATO:PERSONA] srl che [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] spae memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Considerato che 5.-Con il primo motivosi prospetta violazione dell’articolo 1409 c.c.. Il Tribunale,in primo grado, con valutazione confermata dalla Corte di Appello, aveva ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA], cessionaria del contratto di leasing (il cedente era il suo amministratore Patrone) non poteva sollevare l’eccezione di inadempimento, e che comunque tale eccezione era infondata in quanto aveva ad oggetto la circostanza che vi era stato un utilizzatore in più, dunque un passaggio di proprietà in più:ed era infondata in quanto quella circostanza non incideva sulle qualità del bene, nel senso che non lo rendevacosa diversa né ne diminuivail valore. La ricorrent e contesta questa ricostruzione. Essi sostengono che innanzitutto il cessionario può opporre al ceduto tutte le eccezioni che può proporreil cedente, con esclusione di quelle riguardano strettamente il rapporto di cessione, e quell e sulle qualità della cos a venduta non fanno parte di quest’ultimo. In secondo luogo contesta la tesi secondo cui l ’esistenza di più passaggi di proprietà non incide sulla qualità del bene compravenduto, e dunque non giustifica una eccezione di inadempimento. 6.-Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 1375 c.c. Secondo la ricorrent e la circostanza di avere taciuto l’esistenza di plurimi precedenti passaggi di proprietà ha costituito comportamento contrario a correttezza, poiché il finanziatore e il venditore avrebbero dovuto informare il concessionario di tutte le circostanze rilevanti dell’affare, compreso il fatto che vi fosse un proprietario in più tra quelli precedenti. E la violazione dell’obbligo di correttezza costituisce inadempimento e genera responsabilità contrattuale. Imotivi, per la connessione logica che presentano, possono considerarsi unitariamente. Essi sono inammissibili. Infatti, la ratio della decisione impugnata è duplice: ossia, da un lato , sta nel ritenere che nella omessa informazione non v’è stata violazione di correttezza, e nel ritenere che l’esistenza di un precedente passaggio di proprietà in più non incide sulla qualità del bene; ma , per altro verso, sta anche nell’accertamento del fatto che quel passaggio di proprietà in più non ha di fatto influito sul valore del bene e che tale circostanza era nota al Patrone. Questo accertamento- che il prezzo di vendita dell’ imbarcazione non ne ha risentito e che comunque “gli appellanti (non) hanno allegato né tanto meno hanno provato, che il passaggio di proprietà in più del quale essi erano stati tenuti all’oscuro avesse determinato una diminuzione del valore dell’imbarcazione” (p.12)-questo accertamento, si ripete, è un accertamento in fatto che qui non può essere messo in discussione. Seguono (p. 13) le ragioni che hanno indotto la Corte di Appello ad escludere che quella circostanza possa avere inciso sul valore del bene. Questo accertamento, qui come si è detto non sindacabile, incide sulla ratio decidendi, in quanto anche ad ammettere che l’avere taciuto quella circostanza costituisca comportamento contrario a correttezza, ed anche ad ammettere che la relativa eccezione può essere fatta dal cessionario del contratto, resta il fatto che per poter avere rilievo, quella circostanza, ossia pe r poter incidere sulle qualità del bene venduto, deve aver comportato una diminuzione del prezzo, che invece è rimasta indimostrata nel giudizio di merito. 7.- Con il terzo motivo la ricorrente prospetta omessa decisione su una domanda. Assume di avere chiesto il risarcimento dei danni consistenti nella spesa affrontata per dover riparare l’imbarcazione o comunque renderla utilizzabile. Ritengono che né il giudice di primo, né quello di secondo grado, se non con una lapidaria affermazione, hanno preso in considerazione quella domanda. O meglio: l’hanno ritenuta sfornita di prova, quando invece erano stati depositati documenti atti a dimostrare la spesa sostenuta. In realtà si tratta più che di una censura di omessa pronuncia, di quella di omesso esame di un fatto. La pronunciainfatti c’è, come ammett o no gli stessi ricorrenti: la Corte di merito a pagina 13 ribadisce che correttamente il Tribunale ha ritenuto sfornita di prova la domanda, e non ha ammesso la CTU in quanto meramente esplorativa (da questo punto di vista, i ricorrenti contestano alla Corte la circostanza che la richiesta di CTU non è stata rigettata, essendosi invece il Tribunale riservato la decisione: resta evidente che non averla ammessa costituisce implicito rigetto). Ilmotivo è inammissibile. Si traduce nella censura ad un giudizio sulle prove, sulla loro sufficienza a dimostrare il danno subito. Ovviamente la circostanza che la ricorrent e ha depositato documentazione di spese, che riporta nel corso del ricorso, è ininfluente, non essendo dato di capire in che termini quella documentazione è stata depositata ed illustrata nei giudizi di merito, ossia a supporto di quale argomento. Si allega soltanto che era stata depositata, il che ovviamente non basta a consentire una censura, nei limiti ammessi nel giudizio di legittimità, quanto alla sua valutazione da parte dei giudici di merito. 8.- Con il quarto motivo la ricorrente prospetta violazione dell’articolo 183 c.p.c. In sostanza la ricorrent e , con le memorie di 183 c.p.c. , ha introdotto una domanda di annullamento del contratto per dolo. Il Tribunale l’ha ritenuta tardiva, in quanto domanda nuova, e la Corte di Appello ha condiviso questo giudizio. Sostiene la ricorrente che la domanda non può dirsi nuova, in quanto nella esposizione del fatto era stato operato il riferimento al comportamento fraudolento delle controparti, con la conseguenza che l’avere espressamente richiesto l’annullamento per dolo altro non ha comportato che una precisazione di quelfatto già intr odott o , e dunque una semplice modifica della domanda e non già introduzione di una nuova. Il motivo è inammissibile. In realtà la ratio decidendiè duplice. Da un lato,la Corte di Appello ritiene nuova la domanda e quindi inammissibile, ma, per altro verso, la valuta comunque,posto che ritiene che “ nel giudizio di primo grado gli appellanti… non hanno provato che senza il preteso raggiro….. non si sarebbero determinati all’acquisto” ed aggiunge che comunque le conseguenze della condotta assunta come truffaldina non sono “addebitabili alla società appellata, con la quale gli appellanti avevano direttamente concordato le condizioni del loro subentro nel contratto di leasing” (p. 15). Quest’ultimaratio qui non è contestat a , e del resto costituisce l’esit o di un accertamento in fatto (che non vi sia stata prova dell ’ incidenza del dolo) censurabile solo per difetto di motivazione. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrentesocietà [OSCURATO:SOCIETA], seguono la soccombenza. Non è a farsi lugo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 6000,00 euro, oltre ad euro 200,00 peresborsi ed oltre a spese generali e accessori come perlegge, in favore della controricorrentesocietà [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza d