CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 32722/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
20 marzo 2026 ha respinto l’istanza depositata nell’interessedi XXXXXXXXXXXX e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione fra i fatti di cui alle sentenze di condanna rispettivamente emessedalla Corte di appello di Genova l’8 febbraio 2023 e dalla Corte di appello diNapoli il 21 febbraio 2024.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e art. 81 cod.pen e vizio di motivazione.Pur avendo, infatti, la Corte tenuto in considerazione lo stato ditossicodipendenza dell’istante, lo avrebbe consideratoirrilevante al fine delriconoscimento dell’unicità del disegno criminoso in ragione dell'insussistenzaerroneamente ritenuta degli ulteriori indici di una ideazione unitaria.Le ragioni del rigetto riposano nel differente modus operandie nel differenteambito geografico nel quale si sono consumate le condotte, e ciò nonostantel'omogeneità dei reati (reati contro il patrimonio commessi in concorso).3. La difesa ha depositato in data 12 giugno memoria difensiva chiedendo laassegnazione del fascicolo ad altra sezione della Corte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01)In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, violal'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudiceche ometta di considerare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione,lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto ecorroborato da idonea documentazione. (Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep.2020, Stante, Rv. 278187 - 01)In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1,cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato ditossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimentodell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che sianocollegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano anche le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione.(Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, dep. 2026, F., Rv. 289240 - 01)Il provvedimento impugnato ha esaminato il dato della tossicodipendenzama lo ha ritenuto non sufficiente a unificare le condotte all’interno del medesimodisegno criminoso, stante il fatto che gli ulteriori indici sono del tutto contrari.La Corte sottolinea che i reati commessi, contro il patrimonio, sono statiperpetrati a distanza di qualche mese l’uno dall’altro, in contesti geografici deltutto differenti; hanno modalità esecutive diverse, differenti complici e oggettidiversi; pertanto, il Giudice dell’esecuzione conclude, in applicazione dei principiespressi da questa Corte in materia, per l’insussistenza della unicità di disegnocriminoso.Tali considerazioni, non manifestamente illogiche né contraddittorie, nonvengono contrastate con alcun argomento dal ricorrente, che si limita a insistereper una lettura degli elementi di fatto differente rispetto a quella offerta dallaCorte, sollecitando una operazione non ammissibile nel giudizio di legittimità,poiché investe il contenuto della decisione nel suo aspetto di merito.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cuiall'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il"codice in materia di protezione dei dati personali". P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.